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Approvati altri contributi a fondo perduto

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Il Consiglio dei Ministri del 20 maggio scorso ha finalmente dato il via al Decreto Sostegni bis denominato anche Decreto Imprese; il provvedimento stanzia 40 miliardi di euro per misure in favore di imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali.

La nuova dote di aiuti a fondo perduto destinate alle imprese sfiora i 16 miliardi di euro e le novità introdotte sui metodi di calcolo ampliano la platea dei beneficiari per quasi 400 mila partite IVA escluse in precedenza dal primo Decreto Sostegni.

Viene infatti anche previsto un innovativo contributo reddituale a fondo perduto, condizionato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all'anno 2019

La bozza del Decreto Imprese, all'art. 1, rinnova i contributi a fondo perduto e introduce con l'art. 2, inoltre, uno stanziamento di 100 milioni di euro per soccorrere le attività economiche rimaste chiuse per un periodo complessivo di almeno quattro mesi tra il primo gennaio 2021 e la data di conversione in legge del provvedimento. La platea dei beneficiari e la dimensione dello stanziamento verranno determinati con successivo decreto del Ministero dello Sviluppo Economico, con cui saranno anche individuate le modalità di erogazione.

I commi da 1 a 4 dell'art. 1 della bozza del nuovo decreto legge sono interamente dedicati agli indennizzi automatici e costituiscono, di fatto, una replica dei metodi di calcolo previsti dal primo Decreto Sostegni. I beneficiari del precedente ristoro, riceveranno, quindi, una somma identica alla prima, che sarà versata in automatico dall'Agenzia delle Entrate direttamente sul conto corrente sul quale è stato già erogato il precedente indennizzo, oppure, sotto forma di credito d'imposta, qualora il richiedente avesse già optato per questa alternativa.

Il comma 5, sempre dell'art. 1, introduce un contributo a fondo perduto alternativo, riconosciuto sulla differenza di fatturato del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021, che deve essere inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo precedente, ovvero, aprile 2019 - 31 marzo 2020. Per beneficiare di questo indennizzo non si terrà conto del calo di fatturato nel 2020 rispetto al 2019, ma si dovrà fare specifico riferimento ai mesi in cui le attività sono state condizionate dalle restrizioni avviate per contrastare la diffusione dei contagi.

Il ricalcolo del ristoro potrà essere effettuato solo da chi ha ricevuto il contributo a fondo perduto previsto dal primo Decreto Sostegni. La presentazione dell'istanza non preclude la possibilità di vedersi riconosciuto l'indennizzo erogato in ogni caso in automatico. Qualora, infatti, dal ricalcolo emergesse il diritto a beneficiare di un contributo superiore, l'integrazione verrà successivamente riconosciuta, al richiedente, sul conto corrente o erogata sotto forma di credito d'imposta; se dal ricalcolo, ne conseguirà una somma inferiore, invece, non è prevista alcuna decurtazione del ristoro.

I parametri per il calcolo del sostegno, secondo quanto previsto dal comma 9, restano invariati, ovvero, il 60% della perdita per le partite Iva che nel 2019 hanno generato un fatturato o corrispettivi fino a 100 mila euro, il 50% sopra i 100 mila e fino a 400 mila, il 40% sopra i 400 mila e fino a 1 milione, il 30% sopra 1 milione e fino a 5 milioni e infine, il 20% al di sopra dei 5 milioni e fino a 10 milioni. Oltre quest'ultima soglia, come in precedenza, non si riceve alcuna somma.

Il ristoro alternativo potrà essere richiesto anche da coloro che sono rimasti esclusi dai contributi a fondo perduto previsti dal Decreto Sostegni 1; i soggetti che non hanno beneficiato degli aiuti previsti dal Decreto n. 41/2021 dovranno, quindi, presentare domanda all'Agenzia delle Entrate.

Il secondo binario viene quantificato, pertanto, seguendo lo stesso meccanismo del precedente, ma su una base di calcolo aggiornata: il confronto dovrà essere effettuato, infatti, tra il volume d'affari realizzato nel periodo primo aprile 2020 e 31 marzo 2021 e i dodici mesi dell'anno precedente.

L'indennizzo sarà definito applicando poi, alla perdita media mensile di fatturato, i seguenti parametri: il 90% fino a 100.000 euro di ricavi e compensi; il 70% da 100.000 euro a 400.000 euro di ricavi e compensi; il 50% da 400.000 euro a 1 milione di euro di ricavi e compensi; il 40% da 1 milione di euro a 5 milioni di euro di ricavi e compensi e il 30% da 5 milioni di euro a 10 milioni di euro di ricavi e compensi.

In ogni caso, l'importo del contributo massimo spettante non potrà superare i 150.000,00 euro.

Il comma 16 dell'art.1, introduce infine un innovativo contributo reddituale a fondo perduto, condizionato al peggioramento del risultato economico d'esercizio relativo al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020, rispetto a quello relativo all'anno 2019.

In quest'ultima fattispecie, quindi, non si fa riferimento alla contrazione del fatturato, ma al calo degli utili, su cui, ovviamente, incidono anche i costi. Non viene però al momento definita la percentuale di peggioramento al quale fare riferimento come base di calcolo, rimandando a successivo decreto da parte del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La presentazione della richiesta è condizionata alla trasmissione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2020 entro il 10 settembre 2021. In relazione a quest'ultima previsione, per ottenere l'indennizzo reddituale introdotto con il comma 16, bisognerà anticipare la presentazione della dichiarazione dei redditi di oltre due mesi, comprimendo inutilmente, il calendario degli adempimenti fiscali.

Provvedimento globalmente positivo ma che in sede di conversione potrà essere affinato e depurato da inutili formalismi, come l'anticipo della presentazione del modello Unico al 10 settembre 2021.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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