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Procedimenti prefallimentari: notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di convocazione

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Inquadramento normativo: Art. 15 L. F. (R.D. 16 marzo 1942, n. 267), art. 149 bis c.p.c

La notifica a mezzo pec del ricorso e del decreto di convocazione nei procedimenti per la dichiarazione di fallimento: Ai procedimenti per la dichiarazione di fallimento è stata estesa la notificazione a mezzo posta elettronica certificata (pec) di cui all'art. 149 bis c.p.c. Tale disposizione, che disciplina la notifica tramite pec ad opera dell'ufficiale giudiziario, è adattata alla forma dell'atto introduttivo dell'istruttoria prefallimentare, che si avvia con il ricorso (Cass. 16864/2018, richiamata da Cass, n.13507/2021). In buona sostanza, come accade nei procedimenti di opposizione avverso sanzioni amministrative, nei quali è l'ufficio giudiziario a notificare ricorso e decreto di fissazione d'udienza all'opposto, nei procedimenti prefallimentari è a carico della cancelleria la notifica a mezzo pec del ricorso e del pedissequo decreto di convocazione del debitore e dei creditori istanti. La modalità di notifica a mezzo pec è applicata a tutti i debitori-imprenditori (sia individuali che societari), atteso che ogni imprenditore, individuale o collettivo, iscritto al registro delle imprese è tenuto a dotarsi di indirizzo di posta elettronica certificata, ex art. 16 del d.l. n. 185 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 2009 (come novellata dalla legge n. 35 del 2012; per quelli individuali analogo obbligo è stato introdotto dall'art. 5 del d.l. n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221 del 2012). 

Questo dato costituisce l'indirizzo «pubblico informatico» che i predetti hanno l'onere di attivare, tenere operativo e rinnovare nel tempo sin dalla fase di iscrizione nel registro delle imprese e altresì per i dodici mesi successivi alla eventuale cancellazione da esso, con una responsabilità, sia nella fase di iscrizione che successivamente, gravante sul legale rappresentante della società (o il titolare), non avendo al riguardo alcun compito di verifica l'ufficio camerale (Cass. 31/2017, richiamata da Cass, n.13507/2021).

Esito negativo della notifica tramite pec: Quando, per qualsiasi ragione, la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, la notifica, a cura del ricorrente, del ricorso e del decreto si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, D.p.r. n. 1229/1959,, presso la sede risultante dal registro delle imprese. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese e si perfeziona nel momento del deposito stesso […] (art. 15 L.f.). Questa rigida sequenza procedimentale in punto di notificazione risponde all'esigenza:

  • da un lato di accelerare i tempi per la definizione del procedimento;
  • dall'altro di responsabilizzare le condotte degli imprenditori, che devono dotarsi di pec curandone la manutenzione per rendere affidabili le comunicazioni del sistema così congegnato. 

È evidente che quando l'imprenditore non ha adempiuto all'obbligo di dotarsi di un indirizzo pec, rendendosi irreperibile, anche momentaneamente, all'indirizzo della sede dell'impresa ovvero non ha verificato l'esatto funzionamento della casella di posta elettronica, verranno messe in atto le altre modalità di notificazione; modalità, queste, che in via indiretta hanno natura sanzionatoria in riferimento ai su citati mancati adempimenti da parte dell'imprenditore (Cass, n.13507/2021).

L'esito negativo della notifica a mezzo pec e l'assenza di particolari modalità attestative di detto esito: Come su accennato, l'esito negativo della notifica a mezzo pec, nel procedimento per la dichiarazione per il fallimento, non comporta alcun obbligo in capo alla cancelleria di indagare in merito alle ragioni di tale inconveniente, ossia se detto esito sia dovuto a comportamenti o fatti ascrivibili al destinatario. E ciò in considerazione del fatto che la predetta sequenza procedimentale in punto di notificazione impossibile o con esito negativo è espressamente disciplinata dalla norma su richiamata. In queste ipotesi di esito negativo della notificazione tramite pec, inoltre, non è previsto l'onere di specifica allegazione del messaggio ritrasmesso dal gestore della posta elettronica certificata attestante l'esito negativo dell'invio, ben potendo detto esito essere attestato dal cancelliere al quale sia stato affidato il compito di procedere alla notifica in via telematica (Cass. 8014/2017, richiamata da Cass, n.13507/2021). 

 

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