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Al via le richieste del contributo a fondo perduto

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L'Agenzia delle Entrate, con il provvedimento n. 77923 del 23 marzo scorso ha definito, in tempi sorprendentemente strettissimi, rispetto alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 41/2021 cosiddetto – Decreto Sostegni -, le modalità di presentazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 1 del Decreto stesso.

La richiesta di ottenimento del contributo a fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni può essere presentata a partire da domani 30 marzo 2021 e fino al 28 maggio 2021. Le istanze, redatte sulla base dell'apposito modello, dovranno essere inviate, anche tramite un intermediario, esclusivamente in via telematica sul sito dell'Agenzia delle Entrate tramite il desktop telematico o mediante la piattaforma web disponibile nell'area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi". Per quanto riguarda l'orario di apertura del canale, questo sarà oggetto di separato comunicato delle Entrate sul proprio sito istituzionale.

La domanda di accesso deve contenere, tra l'altro, l'indicazione dei requisiti richiesti, prevedendo di barrare un'apposita casella per dichiarare di essere un soggetto diverso da quelli a cui non spetta il contributo individuati dal comma 2 dell'art. 1 del D.L. n. 41/2021 quali Pubbliche Amministrazioni, istituti finanziari e assicurativi.

In merito alla quantificazione della base di calcolo dell'agevolazione, le istruzioni alla compilazione dell'istanza precisano che gli importi dell'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e dell'anno 2019 vengono determinati dividendo l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi di ciascuno dei due anni per il numero dei mesi in cui l'attività è stata esercitata nell'anno, che nella normalità equivale a 12 mesi. Viene altresì precisato che in caso di attivazione della partita IVA successivamente al 31 dicembre 2018, ai fini del calcolo dei mesi di attività da considerare, il mese nel quale è stata attivata la partita IVA non deve essere conteggiato e dunque si considerano i mesi successivi al mese di apertura. A titolo esemplificativo, in caso di partita iva aperta anteriormente al 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 12 mesi. Nel caso, invece, di partita IVA attivata, ad esempio, il 16 settembre 2019, il richiedente dividerà l'importo complessivo del fatturato e dei corrispettivi realizzati nell'anno 2019 per 3 mesi (ottobre-novembre-dicembre).

In assenza di ammontare medio mensile del fatturato e corrispettivi dell'anno 2019 o 2020, il corrispondente campo non va compilato e l'importo si intenderà pari a zero. Può essere, ad esempio, il caso in cui la partita IVA sia stata attivata successivamente al mese di dicembre 2019. 

Per soggetti che hanno indicato nell'istanza di avere attivato la partita IVA dal 1° gennaio 2019, secondo le istruzioni il contributo è determinato come segue:

-se la differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019 risulta negativa, il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la percentuale del 60, 50, 40, 30 o 20 per cento a seconda dell'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati nel 2019, fermo restando il riconoscimento del contributo minimo di cui al punto successivo, qualora superiore;

-nel caso in cui, invece, la differenza di cui sopra risulti negativa ma inferiore al 30%, positiva o pari a zero, il contributo è pari al minimo di 1.000 euro per le persone fisiche e di 2.000 euro per i soggetti diversi.

L''istanza per il contributo prevede inoltre un'apposita sezione relativa alla modalità di fruizione del contributo, in cui il contribuente deve scegliere, in maniera irrevocabile, se ottenere il valore totale del contributo con accredito sul conto corrente bancario o postale a lui intestato ovvero come credito d'imposta da utilizzare in compensazione a mezzo modello F24.

Alla fine dell'iter di presentazione dell'istanza verrà rilasciata una ricevuta che ne attesta la presa in carico ai fini della successiva elaborazione, ovvero uno scarto a seguito dei controlli formali dei dati in essa contenuti. Successivamente alla ricevuta di presa in carico, le Entrate effettuano dei controlli sulle informazioni contenute nell'istanza e, in caso di check positivo degli stessi, comunica l'accoglimento della domanda e l'avvenuto mandato di pagamento del contributo nell'apposita area riservata del portale "Fatture e Corrispettivi".

In caso di credito di imposta invece, questo sarà fruibile solo dopo la comunicazione di riconoscimento del sostegno.

Da domani dunque via alle istanze e buon ristoro….. scusate, sostegno a tutti.

Meditate contribuenti, meditate.

 

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