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Scotto e mangiato - Accertamento in materia di imposta di registro

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Il Legislatore mette finalmente la parola "fine", anche sul contenzioso pregresso, per le contestazioni ai fini delle imposte del registro basate su una lettura dell'art. 20 del DPR 131/1986 alla stregua di una norma antielusiva generale che consente di riqualificare più atti tra loro correlati in funzione del risultato economico che complessivamente determinano, a prescindere dall'effettivo contenuto giuridico di ciascun singolo atto autonomamente considerato.

Non sarà più possibile quindi, procedere alla determinazione dell'imposta applicabile all'atto sottoposto a registrazione considerando gli effetti economici o gli elementi extra-testuali all'atto stesso. È la novità introdotta dall'articolo 1, comma 1084, della Legge 145/2018 (Legge di Bilancio 2019) che, attribuendo natura di norma di interpretazione autentica alla disposizione introdotta con la legge 205/2017, che ha limitato il potere di riqualificare gli atti assoggettati a registrazione dal 1° gennaio 2018, dovrà essere applicata, per effetto dell'efficacia retroattiva, anche per gli atti anteriori alla sua entrata in vigore e alle liti pendenti.

Prima dell'ultimo intervento normativo, la prevalente giurisprudenza di Cassazione, ma anche l'Agenzia delle Entrate, erano dell'avviso che l'attività di controllo degli atti sottoposti a registrazione potessero essere riqualificati prendendo in considerazione anche elementi non attinenti o estranei all'atto medesimo. In questo modo, veniva meno il principio secondo cui l'imposta di registro deve colpire l'effetto giuridico realizzato dallo specifico atto.

Con l'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 205/2017 è stato riformato l'articolo 20 del T.U.R. il quale, nella nuova formulazione, inibisce, in sede di liquidazione dell'imposta dovuta a fronte della registrazione di un atto, la possibilità che l'Amministrazione Finanziaria possa tenere conto di situazioni che non afferiscono all'atto medesimo.

Tuttavia, nonostante la novità normativa, i dubbi interpretativi dell'articolo 20 del T.U.R. non risultavano superati in ordine alla decorrenza temporale della modifica stante l'incerta natura, interpretativa o innovativa, della norma. Infatti, la disposizione in questione ha acceso un dibattito interpretativo a seguito del quale, nella prevalente giurisprudenza, si è consolidato il principio per cui la norma ha natura innovativa e, quindi, viene meno la possibilità di applicare retroattivamente la sua nuova formulazione. Questa nuova "linea Maginot" teneva di fatto in piedi le contestazioni basate sulla previgente versione dell'art. 20 del DPR 131/1986 notificate prima dell'1 gennaio 2018 e quindi, in buona sostanza, tutto il contenzioso pendente. Con l'art. 1 comma 1084 della legge di bilancio 2019 viene chiarita la natura interpretativa e non meramente novativa del precedente intervento normativo e questo "dovrebbe" finalmente e definitivamente chiudere anche per il "pregresso" il sin troppo lungo capitolo delle contestazioni basate sull'errato snaturamento dell'art. 20 del DPR 131/1986 in norma di riqualificazione economica degli atti.

Con la legge di bilancio 2019 infatti il legislatore ha inteso porre fine al contrasto sulla portata dell'articolo 1, comma 87, lettera a), della legge 205/2017, chiarendo espressamente la natura interpretativa della stessa da cui ne discende, anche per gli atti antecedenti al 1° gennaio 2018, che la tassazione ai fini dell'imposta di registro deve essere effettuata unicamente sulla base del contenuto dell'atto portato alla registrazione.

Già le prime pronunce di merito: "L'ufficio non può riqualificare un atto ai fini dell'imposta di registro sulla base del contenuto economico desumibile da elementi estranei al contenuto dell'atto stesso e degli altri ad esso collegati: tale possibilità non è prevista nemmeno per il passato, stante la nuova norma che ha sancito l'effetto retroattivo delle modifiche apportate in materia nel 2017". A fornire questo principio è la Ctp di Milano nella sentenza 507/22/2019 (presidente Tucci, relatore Dolci) depositata il 6 febbraio, la quale è una delle prime pronunce sul punto alla luce dei chiarimenti sulla relativa disciplina contenuti nell'ultima legge di Bilancio.

I zelanti funzionari degli uffici dunque, nell'interpretare l'atto presentato per la registrazione, dovranno attenersi – esclusivamente - agli elementi desumibili dall'atto medesimo, prescindendo da quelli extratestuali e dagli atti ad esso collegati. Un accertamento dunque, notificato nelle more dell'entrata in vigore della novella legislativa risulta, haimè, oramai "scotto", "superato", e soggetto ad essere annullato in autotutela.

Meditate contribuenti, meditate, nonché meditate funzionari, meditate. 

 

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