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Applicazione principio comunitario e riconoscimento dell’intero punteggio pre ruolo paritario.

scuola-docente

 Condanna del Ministero dell'Istruzione con la sentenza 7 dicembre 2022, a seguito della quale migliaia di docenti italiani hanno ripreso a sperare nonostante le sentenze negative in passato della Corte di Cassazione e della Corte Costituzionale.

Il diritto non si è prescritto ed è stato riconosciuto l'intero punteggio pre ruolo paritario ai fini giuridici, economici e per la ricostruzione della carriera.

E' stato difatti accolto il ricorso presentato da parte del Tribunale di Termini Imerese, nonostante la decisione negativa che era stata invece assunta nel mese di luglio del 2021 dalla Corte Costituzionale.

Si parte dal presupposto che, la ricostruzione della carriera va effettuata valorizzando l'anzianità con le stesse modalità del personale che ha maturato la stessa anzianità di servizio mentre era di ruolo.

Difatti, il Tribunale di Termini Imerese, ha ritenuto nel caso in questione, che, la ricostruzione della carriera dei docenti deve essere effettuata, valorizzando la loro anzianità e ciò non può che avvenire considerando il servizio effettivamente prestato, accertando le sospensioni, come per esempio ferie, malattia, congedi parentali, che, avvenendo per ragioni meritevoli di tutela, vengono equiparate al servizio effettivo.

 Se esaminiamo la clausola 4 della Direttiva 1999/70/C, essa subordina la parità delle condizioni di impiego alla comparabilità tra lavoratori e certamente il lavoro effettivo e la fictio iuris di cui all'art. 11, comma 14 legge 124/1999 non sono comparabili; la disapplicazione dell'art. 485 D.lgs. 297/1994 per contrarietà alla Direttiva UE implica che non possano trovare applicazione neppure l'art. 489 del medesimo D.lgs. citato e la successiva norma di cui all'art. 11, comma 14, della legge n. 124/1999.

Tali disposizioni sono state dettate esclusivamente e specificamente ai fini del calcolo dell'anzianità pre-ruolo, da ridursi poi ex art. 485 D.lgs. 297/1994; è evidente che tali disposizioni, inscindibilmente legate alla norma presupposta da disapplicarsi perché in concreto produttiva di discriminazione, sono travolte da tale disapplicazione, non residuando possibilità di applicazione autonoma.

Il trattamento di ricostruzione della carriera ricevuto dall'istante sulla scorta della normativa interna appare, pertanto, violare la Direttiva Comunitaria richiamata, essendo inferiore a quello che le sarebbe spettato per il servizio effettivamente reso.
In buona sostanza, è stato riconosciuto l'intero punteggio in virtù del principio di non discriminazione comunitaria tra lavoratori a termine e a tempo indeterminato.

 In ordine alla eccezione presentata dal Ministero dell'Istruzione relativa alla prescrizione, il Tribunale ha ritenuto che essa non potesse essere accolta in quanto il diritto di chiedere l'accertamento della effettiva anzianità di servizio ( vedi Cass. n. 2232/2020) non è soggetto a termine, al contrari è invece sorto il diritto a richiedere il pagamento delle differenze retributive, maturate in relazione al servizio pre-ruolo svolto.

Tale sentenza, senz'altro innovativa offre la possibilità a molti docenti di ottenere giustizia e si allinea con la costante giurisprudenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea, che, parlando di "ragioni oggettive" afferma che non è possibile agire diversamente che si tratti di lavoratori a tempo determinato o indeterminato attuando una diversità di trattamento secondo una norma nazionale generale ed astratta quale una legge o un contratto collettivo.

 

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