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Acquisti scontati on line? Occhio al prezzo di riferimento

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 Una nota società operante nel settore della vendita di prodotti per la casa è stata segnalata all'autorità garante per la concorrenza ed il mercato per aver pubblicizzato, sul proprio sito di e-commerce, sconti non genuini.

Più nel dettaglio, al professionista è stata contestata una manipolazione del "prezzo di riferimento" per il calcolo dello sconto: la merce veniva posta in vendita ad un prezzo scontato, pubblicizzato mediante l'indicazione di un prezzo di riferimento barrato, della percentuale di sconto e del prezzo finale per il consumatore.

 Lo sconto percentuale praticato sui singoli prodotti poteva variare nel tempo, tuttavia all'aumento dello sconto percentuale si accompagnava anche un aumento del prezzo di riferimento rispetto al quale lo sconto stesso era calcolato, in modo che il prezzo finale pagato dal consumatore risultasse invariato o addirittura aumentato.

La procedura si è conclusa senza l'adozione di sanzioni, dal momento che la società segnalata si è impegnata a dare attuazione, entro il prossimo mese di marzo, alla previsione dell'art. 2 della direttiva UE 219/2161, la quale richiede che ogni annuncio di riduzione del prezzo debba indicare il prezzo precedente applicato dal professionista per un determinato periodo di tempo prima dell'applicazione di tale riduzione, con la specificazione che con la locuzione "prezzo precedente" si intende il prezzo più basso applicato dal professionista durante un periodo di tempo non inferiore a 30 giorni prima dell'applicazione della riduzione del prezzo.

La società segnalata si è impegnata inoltre all'adozione di una misura rimediale avente ad oggetto la restituzione, in favore di ciascuna persona fisica che abbia acquistato sul proprio sito web i prodotti con i prezzi di riferimento aumentati, di una somma pari al 20% di quanto pagato. 

Nel prossimo mese di marzo, dunque, tutti gli acquirenti del noto sito di e-commerce riceveranno una mail con la quale gli verrà chiesto di fornire le coordinate bancarie per l'effettuazione del rimborso.

Se la società non si fosse dichiarata disponibile ad assumere tali impegni, l'antitrust si sarebbe senz'altro pronunciata in senso favorevole alla sussistenza di una pratica commerciale scorretta, dal momento che, l'ACGM, ha reputato la condotta sottoposta alla sua valutazione "uno strumento idoneo a sviluppare un significativo impatto sui consumatori  i quali, sulla base delle informazioni lette sul sito del Professionista, potrebbero essere indotti ad assumere una decisione commerciale che altrimenti non avrebbero preso". 

 

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