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Docente di religione cattolica precari: risarcimento danno e diritto alla ricostruzione della integrale della carriera.

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 Il Tribunale di Salerno con sentenza n. 937 del 05/06/2023, sezione lavoro, ha riconosciuto i danni ad un insegnante di religione cattolica, per l'illegittima reiterazione dei contratti a tempo determinato ed il suo diritto alla ricostruzione della carriera.

La sentenza è degna di nota per il ragionamento giuridico seguito dai Giudici.

Innanzitutto, per il Tribunale di Salerno l'abusività della reiterazione dei contratti a tempo determinato si ravvisa nel fatto che, è il legislatore a non aver rispettato l'obbligo di procedere ogni tre anni allo svolgimento dei concorsi per l'immissione in ruolo dei docenti, di cui all'art. 3, comma 2, Legge n. 186/2003, che, sebbene non riservati ai precari, se non nei limiti della riserva del 50%, sono destinati all'evolversi di tale docenza verso il ruolo. 

 L'ultimo concorso risale invece all'anno 2004.

Conseguenza di tale inefficienza da parte del legislatore e l'indubbia illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato oltre il triennio e ciò comporta anche per i docenti di religione cattolica, l'accoglimento della domanda di risarcimento del danno che il ricorrente ha avanzato.

Ed ancora, il Giudice sottolinea la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione europea del 13 gennaio 2022, secondo cui non può essere considerata una giustificazione della reiterazione dei contratti, il permanere della condizione di idoneità riconosciuta dall'ordinario diocesano.

Difatti, tale idoneità è rilasciata una sola volta a prescindere dalla durata dell'incarico ed indipendentemente dal tipo di contratto stipulato, a tempo determinato o a tempo indeterminato.

 Pertanto, l'idoneità è indipendente come sottolineato dal punto 64 della sentenza, dalla durata degli incarichi affidati agli insegnanti di religione cattolica.

Allo stesso modo, anche la revoca dell'idoneità costituisce una causa di risoluzione del rapporto di lavoro sia per gli insegnanti di religione cattolica immessi in ruolo, come per quelli che hanno contratti a tempo determinato e non costituisce quindi una "ragione obiettiva" ai sensi della clausola 5, punto 1, lettera a dell'accordo quadro.

Il Tribunale di Salerno, quindi, riconosce il risarcimento danni secondo i criteri indicati dall'art. 8 della Legge n. 604 del 1966;

per quanto concerne la domanda finalizzata ad ottenere la totale ricostruzione della carriera, il Giudice del Lavoro accoglieva la domanda e pur riconoscendo nel caso dei docenti di religione una speciale disciplina per la retribuzione e la ricostruzione della carriera, stabiliva anche il diritto del docente alla ricostruzione della carriera in ragione dell'anzianità di servizio.

 

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