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Addio all’Irap

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Ritorna in auge l'ennesimo tentativo di abolire l'I.R.A.P.. Il tentativo è affidato alla legge delega di riforma fiscale definitivamente approvata dalla Camera il 4 agosto 2023, con cui il Governo è delegato a predisporre una revisione organica dell'imposta regionale sulle attività produttive orientata alla relativa abrogazione, con priorità per:

-le società di persone;

-le associazioni senza personalità giuridica costituite fra persone fisiche per l'esercizio in forma associata di arti e professioni.

Indipendentemente dall'organizzazione della quale si avvalgono, dal 2022 l'IRAP non è già più dovuta dalle persone fisiche esercenti attività commerciali e arti e professioni; fino al 2021, invece, l'esclusione dal tributo di tali soggetti era subordinato alla verifica dell'insussistenza di un'attività autonomamente organizzata. Inoltre, anche in presenza di associazioni tra professionisti e agli studi associati, la giurisprudenza si è ultimamente mostrata incline a esoneri condizionati.

Nello specifico, corposa giurisprudenza sostiene l'esclusione dall'IRAP in capo all'associazione professionale dopo aver dimostrato come il reddito da essa prodotto fosse esclusiva derivazione del lavoro professionale svolto dai singoli.

La legge delega prevede la soppressione del tributo regionale, attuata nella prospettiva di istituire una sovraimposta, che assicuri un gettito in misura equivalente determinata con le medesime regole dell'IRES, con l'esclusione del riporto delle perdite ovvero con regole particolari per gli enti non commerciali e da ripartire tra le Regioni sulla base dei criteri vigenti in materia di IRAP.

Detto intervento dovrà comunque garantire il finanziamento del fabbisogno sanitario e il gettito in misura equivalente per le Regioni che presentano squilibri di bilancio sanitario ovvero per quelle che sono sottoposte a piani di rientro i quali, in base alla legislazione vigente, comportano l'applicazione, anche automatica, di aliquote IRAP maggiori di quelle minime.

La revisione e il graduale superamento dell'I.R.A.P. devono avvenire senza impatto sul carico fiscale gravante sui redditi di lavoro dipendente e di pensione.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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