Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

L’Irap si applica al collaboratore di impresa familiare?

GEN4

Riferimenti normativi: Artt.2 e 3 D.Lgs. 446/1997

Focus: L'imprenditore familiare, che esercita un'attività autonomamente organizzata per la produzione di beni o la prestazione di servizi, è soggetto all'Irap (Corte di Cassazione, ordinanza n.15217/2019). Se nell'esercizio dell'attività si avvale della collaborazione (di rilevante entità economica) non occasionale della moglie, anche questo valore aggiunto è soggetto ad Irap (Corte di Cassazione, ordinanza n. 22469/2019).

Principi generali: L'imposta regionale sulle attività produttive, introdotta dal D.Lgs.n.446/1997è dovuta da aziende, enti, liberi professionisti o da tutti coloro che esercitano un'attività anche non commerciale. L'elemento che connota l'applicazione di tale imposta non è il reddito o il patrimonio ma lo svolgimento da parte del contribuente di una autonoma attività organizzata per la produzione di beni e servizi. In generale, quindi, il titolare di impresa familiare è l'unico soggetto esposto, in qualità di imprenditore commerciale, all'imposizione ai fini Irap, a differenza dei suoi collaboratori che ne restano esclusi per mancanza dei requisiti soggettivi (Corte di Cassazione, sentenza n. 8120/2012). Tuttavia, nel caso in cui l'attività del collaboratore è tale da produrre una ricchezza ulteriore rispetto a quella conseguibile solo con il lavoro personale del titolare dell'impresa è assoggettabile all'Irap.

Sulla questione si è pronunciata la Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 22469/2019, emessa a favore dell'Agenzia delle Entrate, con la quale ha riconosciuto che anche il collaboratore familiare dell'imprenditore è soggetto passivo dell'Irap nel caso in cui riveste un ruolo operativo non occasionale e non meramente esecutivo.

Il caso, preso in esame dalla Suprema Corte, è scaturito dal silenzio-rifiuto formatosi sull'istanza di rimborso richiesto da un promotore finanziario per l'Irap versata dal 2005 al 2008. Il contribuente a fronte del silenzio rifiuto ha presentato ricorso dinanzi alla Commissione tributaria, ricorso che è stato accolto sia in primo che in secondo grado.In particolare, la Commissione tributaria regionale ha ritenuto, diversamente dall'Agenzia delle Entrate, che la circostanza che la moglie del contribuente sia collaboratrice al 49% dell'impresa familiare non prova, ai fini dell'applicazione dell'imposta Irap in capo alla stessa, l'esistenza del requisito impositivo dell'autonoma organizzazione e, quindi, è legittima la richiesta di rimborso avanzata dal contribuente.

Per comprendere l'iter seguito dal giudice di secondo grado è opportuno premettere che l'attività del promotore finanziario non rientra automaticamente in quella di impresa. Essa, infatti, può essere svolta, sia in qualità di dipendente, agente o mandatario, che, a titolo professionale, da un soggetto iscritto ad apposito albo ( combinato disposto artt.18 bis e 31, c. 4, del D. Lgs. n. 58/1998) e, quindi, rientrando nell'ambito delle professioni intellettuali, ex art. 2229 c.c., deve essere eseguita personalmente dal prestatore d'opera. 

Quest'ultimo, però, può avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, di sostituti e ausiliari, se ciò è compatibile con l'oggetto della prestazione ed è consentito dal contratto ex art. 2232 c.c. In buona sostanza, come nel caso di specie, il promotore finanziario può esercitare la sua professione in forma di impresa familiare, avvalendosi del contributo lavorativo del coniuge. L'impresa familiare, secondo un orientamento della giurisprudenza minoritaria, equivale ad impresa organizzata per cui è assoggettabile ad Irap il valore della produzione netta, derivante dall'attività del solo promotore finanziario titolare di un'impresa familiare. Se, però, in antitesi al principio dell'autosufficienza dell'imprenditore nella determinazione del risultato d'esercizio, l'apporto del collaboratore familiare incide nell'incremento del fatturato aziendale anche tale incremento è soggetto all'imposta in questione (Cass., ordinanza n. 12616/2016).

Nella fattispecie, l'incremento reddituale è dimostrato dagli elevati importi dichiarati dalla coniuge del titolare di impresa che rivelano l'esistenza di un'attività non marginale nel conseguimento dei risultati d'esercizio nei periodi inerenti le annualità per cui è stato richiesto il rimborso dell'Irap. Pertanto, a seguito di ricorso dell'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale, la Suprema Corte, accogliendo la tesi dell'amministrazione finanziaria, e sposando l'orientamento della giurisprudenza maggioritaria, ha affermato che l'imprenditore familiare è sempre soggetto passivo Irap e per non esserne assoggettato deve dimostrare che il contributo lavorativo del parente è marginale e non incide sull'incremento del fatturato d'esercizio.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Mino Maccari, L'avvocato (1952)
Adozioni, SC: “Va revocato lo stato di adottabilit...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito