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IRAP: il lavoratore autonomo non è sempre tenuto a corrisponderla. L'orientamento della Cassazione e l'istanza di rimborso

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Inquadramento normativo: D.Lgs., n. 446/1997; D.P.R., n. 602/1973; Circolare dell'Agenzia delle Entrate del 13 giugno 2008, n.45/E

IRAP, cos'è? L'IRAP è l'imposta regionale sulle attività produttive. In buona sostanza si tratta di un'imposta dovuta per l'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. L'attività esercitata dalle società e dagli enti, compresi gli organi e le amministrazioni dello Stato, costituisce in ogni caso presupposto di imposta.

Autonoma organizzazione e i medici: Con riferimento ai medici, l'autonoma organizzazione, ai fini dell'applicazione dell'IRAP, resta esclusa quando tali professionisti:

  • abbiano sottoscritto specifiche convenzioni con le strutture ospedaliere per lo svolgimento della professione all'interno di tali strutture;
  • da tale collaborazione i medici percepiscano per l'attività svolta presso le medesime strutture più del 75 per cento del proprio reddito complessivo.

In queste ipotesi, i professionisti possono essere considerati come strutturati non in un'autonoma organizzazione e quindi essere esclusi da IRAP.

Autonoma organizzazione, lavoratori autonomi ed esclusione applicazione IRAP: Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione (Cass. Sez. U., 26 maggio 2009; Cass. Sez. U, 26 maggio 2009 n. 12108; Cass. Sez. U., 26 maggio 2009, n. 12109; Cass. Sez. U., 26 maggio 2009, n. 12110, richiamate dall'ultima ordinanza Cass., civ., 22 novembre 2018, n. 30225) sono intervenute in punto di autonoma organizzazione e riferendosi al lavoratore autonomo in generale e, quindi, non solo ai medici, hanno affermato che in tema di Irap, il lavoratore autonomo è escluso dall'imposta soltanto quando svolga un' attività non autonomamente organizzata. 

Il requisito della autonoma organizzazione [...] ricorre quando il contribuente:

  • sia sotto qualsiasi forma, il responsabile della organizzazione, e non sia inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità od interesse;
  • impieghi beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile per l'esercizio dell'attività in assenza di organizzazione oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui.

Ne consegue che lavoratore autonomo inserito nell'altrui organizzazione non sarà tenuto a corrispondere l'IRAP. Sarà escluso da IRAP anche il lavoratore autonomo che si avvale del lavoro altrui, purché la collaborazione del terzo corrisponda a forme di collaborazione occasionale e riguardi prestazioni afferenti l'esercizio dell'altrui professionalità (Cass. ord. n. 1820/17, 22674/14, richiamata dall'ordinanza Cass. civ., 29 ottobre 2018, n. 27423). In punto, infatti, si è precisato che ciò che rileva è la capacità produttiva del lavoratore autonomo che qualora risulti potenziata e accresciuta da un'attività autonomamente potenziata e, quindi, anche dalla presenza di un solo dipendente, allora tale potenziamento potrà indurre a ritenere applicabile l'imposta IRAP. Da tanto emerge che non è sufficiente, ai fini dell'applicazione di tale imposta, solo la presenza del dipendente e, dunque, il ricorso all'altrui collaborazione (Cass. 25 settembre 2013, n. 25109, richiamata dall'ultima ordinanza Cass., civ., 22 novembre 2018, n. 30225).

Compensi corrisposti ad altri lavoratori autonomi ed esclusione IRAP: La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che non assumono rilevanza, ai fini della ricorrenza del presupposto dell'autonoma organizzazione del contribuente, i compensi corrisposti a commercialista non dipendente per la tenuta della contabilità. 

Ciò perché l'attività remunerata dal professionista per attività diversa da quella nella quale opera non può incidere sul requisito dell'autonoma organizzazione, semmai qualificandosi come necessaria alla gestione minimale di qualunque attività professionale, soprattutto se correlata alla tenuta della contabilità, per la quale è richiesto necessariamente un apporto tecnico in ragione delle responsabilità che sul professionista incombono anche dal punto di vista fiscale (Cass. n. 27000 del 19/12/2014, richiamata dall'ultima ordinanza Cass., civ., 22 novembre 2018, n. 30225).).

Come chiedere il rimborso dell'IRAP versata erroneamente? Quando un contribuente ha corrisposto erroneamente l'IRAP, nonostante la sussistenza delle condizioni che ne escludono l'applicazione, come per esempio nel caso di mancanza di autonoma organizzazione nel senso su indicata, può presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle Entrate competente, entro il termine di decadenza di quarantotto mesi dalla data del versamento. Se l'Agenzia delle Entrate rigetta tale istanza, allora il professionista può proporre opposizione contro l'atto amministrativo entro sessanta giorni dalla notifica. Qualora, trascorsi 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di rimborso, l'Agenzia delle Entrate non emette alcun provvedimento, il silenzio dell'amministrazione finanziaria viene considerato silenzio-rifiuto della predetta istanza. In tali casi, il contribuente, entro dieci anni, può proporre ricorso.

Onere del contribuente: Costituisce onere del contribuente, che chieda il rimborso dell'IRAP, asseritamente non dovuta, dare la prova della assenza delle condizioni necessarie per l'applicabilità di tale imposta (Cass., civ., 22 novembre 2018, n. 30225).

 

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