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Accertamento tributario a carico dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa

Accertamento tributario a carico dei soci di società di capitali a ristretta base partecipativa

Riferimenti normativi: Art.2433 c.c. - artt. 44 - 47 - 115 e 116 T.u.i.r.

Focus: L'accertamento tributario nei confronti della società costituisce un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci. Nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, però, l'accertamento di maggiori ricavi, per presunti utili extrabilancio, a carico della società non comporta sempre l'accertamento nei confronti dei soci per presunta distribuzione di utili agli stessi.

Principi generali: Viene definita società a ristretta base azionaria la società di capitali composta da un numero limitato di soci, legati spesso da vincoli di parentela e/o affinità (coniugi, genitori e figli, fratelli). La diffusione negli anni di questo schema societario ha portato gli uffici finanziari ad equiparare le società di persone e le società di capitali a ristretta base partecipativa. Per comprendere quanto detto in premessa è necessario sottolineare quale sia la differenza tra società di persone e società di capitale. Nelle società di persone, ai sensi dell'art.5 del D.P.R.n.917/86, i redditi delle società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti nel territorio dello Stato, sono imputati a ciascun socio, in virtù del principio di trasparenza, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla reale distribuzione degli stessi. Nelle società di capitali, invece, si applica l'art. 2433 del codice civile il quale dispone che non possono essere pagati dividendi sulle azioni se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato. 


Pertanto, se una società di capitali è destinataria di un avviso di accertamento non può essere notificato alcun accertamento ai soci se non c'è la prova della distribuzione degli utili. Però, gli artt. 115 e 116 del T.U.I.R hanno previsto che nel caso di società di capitali a ristretta base partecipativa si può applicare, come per le società di persone, il regime di tassazione per trasparenza. Ciò comporta che, anziché determinare il reddito d'impresa con le modalità ordinarie, tali società possono optare, dopo l'approvazione formale del bilancio da parte dell'assemblea dei soci, per l'automatica assegnazione delle quote degli utili ai soci, ai sensi dell'art. 44 del D.P.R. 917/1986.In tal caso, secondo gli uffici finanziari è legittimo recuperare a tassazione i maggiori utili extra-bilancio, accertati nei confronti della società di capitali a ristretta base partecipativa, direttamente in capo ai soci. Si presume, infatti, ai sensi dell'art.38 del D.P.R.n.600/73, che tali utili occulti siano loro distribuiti ex art.47 T.U.I.R. L'azione accertatrice dell'Amministrazione finanziaria non trae origine da un impianto normativo ben definito ma da una prassi maturata esclusivamente in sede giurisprudenziale. 

Infatti, secondo un consolidato orientamento della Corte di Cassazione, il presupposto in base al quale è legittimo presumere che vengano distribuiti ai soci gli utili "in nero" accertati in capo alla società di capitali a ristretta base azionaria è ravvisabile nel fatto noto dell'esiguità del numero dei soci e del vincolo di solidarietà e reciproco controllo tra loro (Corte di Cassazione, sentenza n. 34282/2019). Secondo altro orientamento della Suprema Corte la stessa presunzione può essere superata qualora l'Amministrazione non fornisca la prova rafforzata della ristretta base sociale e dell'effettiva distribuzione degli utili, e/o laddove i soci dimostrino in giudizio che i maggiori ricavi non siano stati distribuiti ma accantonati dalla società o da essa reinvestiti, e/o la propria estraneità alla gestione e conduzione societaria. L'estraneità alla gestione societaria è riconosciuta, in particolare, in presenza di conflittualità tra soci comprovate da liti giudiziarie civili e procedimenti penali che di fatto impediscono il controllo sull'attività gestoria dell'amministratore (Corte di Cassazione – Ordinanza 25 ottobre 2021, n. 29794). 

 

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