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Focus sulla distrazione delle spese processuali in favore dell'avvocato

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Inquadramento normativo: Art. 93 c.p.c.

La distrazione delle spese processuali in favore del difensore: Il difensore con procura può chiedere che il giudice, nella stessa sentenza in cui condanna alle spese, distragga in favore suo e degli altri difensori gli onorari non riscossi e le spese che dichiara di avere anticipate. Finché il difensore non abbia conseguito il rimborso che gli è stato attribuito, la parte può chiedere al giudice, con le forme stabilite per la correzione delle sentenze, la revoca del provvedimento, qualora dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per gli onorari e le spese (art. 93 c.p.c.).

Il provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore: Con il provvedimento di distrazione delle spese processuali in favore del difensore della parte vittoriosa munito di procura, viene a instaurarsi tra quest'ultimo e la parte soccombente un rapporto autonomo rispetto a quello tra le parti sostanziali della causa. Tale rapporto:

  • si limita alla somma liquidata dal giudice (Cass., n. 32668/2021);
  • si affianca a quello di prestazione d'opera professionale fra il cliente vittorioso e il suo procuratore (Cass., n. 32668/2021).

Da tanto discende che se la somma liquidata dal giudice non è sufficiente a coprire il credito professionale, il difensore della parte vittoriosa potrà richiedere al proprio cliente l'intera somma dovutagli, per competenze professionali e spese, nonostante la distrazione disposta. In tale ultima evenienza, tuttavia, la parte, anche se ha provveduto al pagamento per intero delle competenze dovute al proprio difensore, per quanto distrattario, non può agire esecutivamente nei confronti della controparte per essere soddisfatta delle somme oggetto di distrazione se non dopo aver richiesto la revoca della distrazione, ai sensi dell'art. 93 c.p.c., provando di aver soddisfatto il credito del difensore prima della distrazione o anche successivamente; ne consegue che, finché non sia intervenuta tale revoca, il difensore distrattario è l'unico legittimato a intimare il precetto di pagamento dell'importo delle spese e degli onorari (Cass., n. 27041/2008, richiamata da Cass., n. 32668/2021).

La distrazione delle spese processuali e l'estinzione del mandato: La richiesta di distrazione delle spese non può essere formulata dal difensore dopo la rinuncia o la revoca del mandato. E tale impossibilità:

  • persiste anche se la parte non ha provveduto a sostituire il precedente difensore;
  • discende dalla fatto che l'art. 85 c.p.c., prevedendo l'inefficacia della rinuncia o revoca fino a sostituzione «nei confronti dell'altra parte», non concerne il rapporto interno di mandato, dove la rinuncia e la revoca hanno effetto, come qualsiasi dichiarazione ricettizia, sin dal momento in cui siano state comunicate alla controparte negoziale (Cass., n. 9994/1992, richiamata da Cass., n. 31687/2019).

La distrazione delle spese processuali e il gratuito patrocinio: La richiesta di distrazione delle spese processuali non costituisce prova della rinuncia all'ammissione al beneficio del patrocinio statale. E ciò in considerazione del fatto che:

  • la predetta rinuncia deve risultare in modo certo ed univoco (Cass., n. 30418/2019);
  • la distrazione è atto proveniente dal difensore e cioè da un soggetto diverso dal titolare del beneficio (Cass., n. 30418/2019);
  • l'ammissione al gratuito patrocinio non rientra nei poteri dispositivi del difensore, tanto è vero che in caso di revoca o rinuncia al mandato del difensore il beneficio perdura in capo alla parte e il nuovo difensore non deve presentare in nome proprio e nel proprio interesse ulteriori e diverse istanze di ammissione (Cass., n. 30418/2019).

Omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese: In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore, il rimedio esperibile, in assenza di un'espressa indicazione legislativa, è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali di cui agli artt. 287 e 288 cod. proc. civ., e non dagli ordinari mezzi di impugnazione, non potendo la richiesta di distrazione qualificarsi come domanda autonoma; la procedura di correzione, oltre ad essere in linea con il disposto dell'art. 93, secondo comma, c.p.c. - che ad essa si richiama per il caso in cui la parte dimostri di aver soddisfatto il credito del difensore per onorari e spese - consente il migliore rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, garantisce con maggiore rapidità lo scopo del difensore distrattario di ottenere un titolo esecutivo ed è un rimedio applicabile, ai sensi dell'art. 391-bis cod. proc. civ., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione (Cass., Sez. U, n. 16037/2010, richiamata da Cass., n. 32770/2021). 

 

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