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Il Consiglio dei Ministri di giovedì scorso ha approvato uno schema di Decreto Legislativo che reintroduce, tra l'altro, la possibilità di aderire al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026; dalle bozze del testo emerge, innanzitutto, l'intenzione di impedire l'applicazione del concordato preventivo biennale ai contribuenti che adottano il regime forfetario di cui alla L. n. 190/2014 e quindi, tali soggetti, non potranno più optare per l'accordo preventivo con il fisco. Dunque, l'applicabilità del CPB ai contribuenti forfettari rimane circoscritta al solo anno d'imposta 2024.
Il termine per poter aderire al concordato preventivo è fissato al 30 settembre 2025. Si interviene pure sulla causa di cessazione individuata dall'art. 21 comma 1 lett. b-ter) del D.Lgs. n. 13/2024, secondo cui il concordato preventivo biennale cessa di produrre i suoi effetti nel caso in cui "la società o l'ente risulta interessato da operazioni di [...] conferimento"; in particolare, attraverso una norma di interpretazione autentica viene precisato che le operazioni rilevanti sono solo quelle aventi per oggetto un'azienda o un ramo d'azienda.
Le bozze di D.Lgs. correttivo-bis contengono anche altre novità, applicabili a partire dalle adesioni al CPB per il biennio 2025-2026; nel dettaglio:
- un tetto massimo all'imposta sostitutiva di cui all'art. 20-bis del DLgs. n. 13/2024;
- una nuova causa di esclusione/cessazione, rivolta ai professionisti che partecipano ad associazioni professionali, società tra professionisti o società tra avvocati.
Secondo quanto previsto dal citato art. 20-bis, i contribuenti che aderiscono al CPB possono optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva, calcolata, con aliquote differenziate in base al punteggio ISA, sulla differenza tra il reddito concordato e il reddito effettivo del periodo d'imposta precedente; per effetto delle modifiche introdotte dal D.Lgs. correttivo-bis, le aliquote agevolate del 10%, 12% o 15% potranno essere applicate solo fino al raggiungimento dell'importo di 85.000 euro, mentre per la parte eccedente tale somma verrà applicata:
- l'aliquota del 43%, per i soggetti IRPEF;
- l'aliquota del 24%, per i soggetti IRES.
Si introduce infine, una nuova causa di esclusione/cessazione, che punta a legare, per quanto riguarda il CPB, i professionisti che dichiarano individualmente redditi di cui all'art. 54 comma 1 del TUIR e le associazioni professionali/società di professionisti/società tra avvocati a cui tali soggetti partecipano nel contempo; specificatamente, sarà possibile aderire al concordato preventivo biennale solo nel caso in cui tale scelta venga condivisa sia da tutti i professionisti soci o associati, sia dalla relativa associazione o società professionale.
Meditate contribuenti, meditate.
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