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Legge di bilancio: in arrivo flat tax incrementale, definizione agevolata delle controversie tributarie e compensazione dei crediti con i debiti previdenziali.

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Trasmesso al parlamento il 1 dicembre scorso il DDL di bilancio per il 2023 approvato dal Consiglio dei Ministri il 21 novembre, adempimento che dà il via all'iter per l'approvazione del provvedimento.

Tra le misure presenti nel testo della manovra, quelle che più da vicino riguardano la professione forense sono quelle che concernono l'innalzamento della soglia di accesso e di permanenza nel regime forfettario, che passa da 35.000,00 ad 85.000,00 euro (art. 12),la possibilità (per il solo anno d'imposta 2023) per imprese ed autonomi di optare per una flat tax incrementale al 15% (sostitutiva dell'irpef e addizionali) con una franchigia del 5% e un tetto massimo di 40.000 euro (art.13), la definizione agevolata delle controversie tributarie (art. 42) e, infine, la compensazione dei debiti degli avvocati (art. 150).

L'art. 12 della bozza innalza la platea dei soggetti cui è consentito di applicare l'imposta forfettaria, ma prevede altresì che tale agevolazione cessi immediatamente di avere applicazione, senza nemmeno aspettare l'anno fiscale seguente, per coloro che avranno maturato compensi o ricavi superiori ai 100 mila euro. 

Quanto alla flat tax incrementale, il prelievo del 15% previsto dal DDL si applicherà solo sull'eccedenza tra il reddito prodotto nel 2022 (e dichiarato nel 2023) ed il reddito più elevato, tra quelli prodotti nel triennio precedente (dal 2019 al 2021), fino ad un limite massimo di 40.000,00 euro.

Ai fini del calcolo della base imponibile, dall'eccedenza così calcolata, dovrà essere decurtata la "franchigia" pari al 5%.

Destinatari della misura, salvo modifiche o emendamenti in sede di approvazione, saranno solo persone fisiche esercenti attività d'impresa, arti o professioni che non applicano il regime forfettario.

Tra gli aspetti più interessanti della nuova definizione agevolata delle controversie tributarie, invece, si segnala la possibilità, per il contribuente, di definire la controversia, in qualunque stato e grado si trovi, pagando un importo pari al valore della controversia, calcolato, secondo le regole fissate dall'art. 12, comma 2 D.Lgs. 546/1992.

Questo significa, che il contribuente potrà definire il giudizio pagando (anche a rate) una somma corrispondente all'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. 

La nuova definizione agevolata, non solo dà attuazione alla pace fiscale promessa nel corso della campagna elettorale dal centro destra, ma consentirà altresì al fisco di risparmiare sui costi per la riscossione coattiva che, in alcuni casi, sono superiori all'effettivo realizzo.

Infine, la nuova manovra, estende la facoltà di compensazione dei crediti prevista dal co. 778, dell'art. 1, L. 208/2015, ai contributi previdenziali.

Attualmente, gli avvocati che vantano crediti sorti a seguito di patrocinio gratuito, possono compensarli con le imposte e le tasse dovute.

Per effetto della riforma, dal nuovo anno, gli stessi potranno invece scegliere, secondo le modalità previste dal decreto 15 luglio 2016, se cedere il proprio credito al fisco oppure a Cassa Forense.

Sul DDL dovranno esprimersi le Commissioni bilancio di Camera e Senato.

La legge di bilancio dovrà essere approvata tassativamente entro il 31 dicembre, pena il passaggio all'esercizio provvisorio. 

 

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