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Consiglio di Stato, pandemia e annullamento prove suppletive.

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 Il Consiglio di Stato, Sezione VII, nella sentenza n. 766 del 24 gennaio 2024 ha riaffermato il principio dell'irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti, pure se causati da caso fortuito o forza maggiore, ai fini della partecipazione al concorso e ciò modificando quanto affermato in precedenza dal Tar.

Ciò che deve prevalere è difatti l'esigenza della certezza dei tempi di conclusione delle procedure concorsuali in condizioni di parità fra i concorrenti secondo il superiore principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione, così anche della celerità.

Il Ministero ha interposto appello chiedendo la riforma di una sentenza del 2023 del Tar Lazio, con la quale era stato accolto il ricorso dei numerosi ricorrenti di primo grado, che deducevano di aver presentato la domanda di partecipazione alla procedura ordinaria per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per i posti comuni e di sostegno della scuola infanzia e primaria (DD 498 del 21 aprile 2020, modificato dal DD 2215 del 18 novembre 2021) e di non aver, tuttavia, "potuto parteciparvi o perché in quarantena, o perché affetti da Covid-Sars 19".

 Era stato presentato ricorso al Tar, chiedendo l'annullamento dell'avviso contenente il diario delle prove scritte, nella parte ove non aveva previsto lo svolgimento di prove suppletive verso i candidati impossibilitati a presentarsi poiché sottoposti a isolamento fiduciario o in quarantena, con accertamento del diritto a essere ammessi allo svolgimento di prove suppletive da calendarizzare.

Il TAR accoglieva l'istanza di sospensione dei provvedimenti impugnati nella parte in cui non prevedevano la possibilità di predisporre delle prove nel caso di candidati impossibilitati a presentarsi causa isolamento fiduciario o quarantena, a causa del virus Covid 19".

Contro tale ordinanza, le Amministrazioni proponevano appello cautelare dinanzi al Consiglio di Stato, che lo respingeva. Successivamente, il Consiglio di Stato ha modificato il proprio orientamento, accogliendo tutti i successivi appelli cautelari proposti dalle Amministrazioni.

Con sentenza n. 10914/2022 il Consiglio di Stato ha riaffermato il principio dell'irrilevanza degli impedimenti soggettivi dei concorrenti (anche se causati da caso fortuito o forza maggiore) ai fini della partecipazione alla procedura.

 Difatti, non esiste alcuna norma che impone deroghe, onde assicurare l'osservanza delle regole di contemporaneità e contestualità delle relative sessioni, funzionali a garantire il rispetto della par condicio tra i candidati.

Al contrario, la sentenza del TAR impugnata aveva ritenuto come l'applicazione dei predetti principi ai concorsi pubblici svolti durante il periodo emergenziale finiva per obliterare l'eccezionalità della situazione pandemica.

Il Collegio ha evidenziato che la Sezione ha respinto la domanda di sospensione della sentenza appellata e che, ai fini della decisione di merito, sussistono recenti plurimi precedenti della Sezione favorevoli alle tesi dell'Amministrazione.

Nel bilanciamento dei contrapposti interessi è stata ritenuta prevalente l'esigenza di celerità e certezza dei tempi di conclusione delle procedure concorsuali in condizioni di parità fra i concorrenti secondo il superiore principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione ex art. 97 Cost., tenuto conto che non risultano espresse previsioni di legge che abbiano consentito il differimento delle prove.

 

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