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Fonte: https://www.cassaforense.it/
Il 20 febbraio 2025 Cassa Forense, in collaborazione con l'Unione Nazionale Camere Avvocati Tributaristi (UNCAT) ha presentato un Vademecum della Fiscalità degli Avvocati al fine di fornire a questi ultimi una guida chiara
Nel corso della presentazione è stata innanzitutto evidenziata la necessità per Cassa Forense di mantenere la mission di garantire la previdenza e l'assistenza ai propri iscritti e contemporaneamente di affrancarsi da un'immagine statica entrando a pieno diritto in un campo di azione in cui il sostegno del proprio iscritto nell'intero arco della vita professionale e oltre deve spingersi fino a intercettare nuovi metodi di indagine.
Infatti, oltre alle differenze di genere, di età o di appartenenza geografica, Cassa Forense non può permettersi di trascurare indagini su argomenti centrali di supporto alla professione, come quelli affrontati nel Vademecum.
Tra questi, di particolare importanza per gli avvocati è il tema del trattamento tributario relativo al pagamento delle somme pagate dal professionista in nome e per conto del cliente e delle anticipazioni non assoggettate ad IVA.
Dal 2025 è cambiato il regime del riaddebito di tali somme. Il cambiamento è sicuramente positivo per i contribuenti in regime forfettario, mentre dubbi sorgono per i contribuenti in regime ordinario. I dubbi riguardano non tanto il piano economico, perché si tratta di un'operazione neutra, quanto gli aggravi nella gestione della contabilità e nella gestione della dichiarazione.
É importante che l'avvocato conosca le tipologie di spesa e i regimi di tassazione nonché la tassazione delle operazioni di riaddebito perché queste fanno parte dell'operazione di accordo contrattuale con il cliente. Al riguardo si distinguono:
Nel caso dei rimborsi delle spese anticipate in nome e per conto del cliente, la somma che il cliente riaddebita all'avvocato è un'anticipazione da parte del professionista. L'anticipazione è esclusa dall'IVA ex art.15 D.P.R. n.633/1972 e rientra nella componente reddituale positiva del professionista. Pertanto, una volta pagato il contributo unificato, l'avvocato deve emettere una parcella in quanto il cliente deve rimborsare il costo del contributo anticipato e tale parcella sarà esclusa da Iva e non avrà rilevanza reddituale né sarà soggetta a ritenuta d'acconto. Ciò vale sia per il regime ordinario che per il regime forfettario.
Diversamente le spese che il professionista sostiene per svolgere l'incarico non costituiscono un'anticipazione, ma si tratta di spese proprie dell'avvocato. Quest'ultimo in sede contrattuale può decidere di chiedere il pagamento di un compenso comprensivo delle spese, prevedendo quindi un rimborso forfettario delle spese, oppure può chiedere oltre al compenso il rimborso analitico delle spese.
In ogni caso, sia nell'ipotesi di riaddebito forfettario sia in quello di riaddebito analitico, il riaddebito diventa componente reddituale ed è sempre e comunque assoggettato a IVA.
L'assoggettamento a IVA comporta che il professionista deve addebitare quell'importo maggiorato del 22%; ciò vale solo per il contribuente in regime ordinario e non per quello forfettario in quanto quest'ultimo non è assoggettato a IVA.
Fino al 2024 il riaddebito era assoggettato all'imposta sul reddito, con la conseguenza che mentre per il professionista ordinario l'operazione era sicuramente neutra in quanto sul reddito totale (costituito da compenso più spese riaddebitate) pagava l'IVA solo sulla parte percepita a titolo di compenso, il contribuente forfettario pagava le imposte sostitutive, seppure con un aliquota minore, anche sull'importo percepito a titolo di rimborso spese, che non erano in realtà una componente reddituale. Ciò dal punto di vista pratico poteva comportare uno sforamento dal regime cui non corrispondeva un effettivo incremento di reddito.
Al fine di sanare questa anomalia il legislatore è intervenuto con il D. Lgs. n. 192 del 13 dicembre 2024 modificando l'art.54, comma 2 del Tuir prevedendo la non concorrenza alla formazione del reddito di lavoro autonomo del rimborso delle spese sostenute dall'esercente arte o professione per l'esecuzione di un incarico e addebitate analiticamente in capo al committente. Ciò comporta che in sede di dichiarazione dei redditi il professionista dovrà specificare per ogni documento giustificativo del rimborso se si tratta di una spesa sostenuta per l'esecuzione dell'incarico o per un evento proprio. Che succede se il cliente non provvede al rimborso delle spese? Al riguardo il legislatore ha stabilito nell'art.54 ter Tuir la deducibilità delle spese che non siano state rimborsate da parte del committente.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.