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Tra le incompatibilità con la professione forense previste dall'art.18 L. n.247/2012, sussiste quella relativa all'assunzione di determinati ruoli all'interno delle società. La lett. c) del suddetto art.18, infatti, prevede che la professione di avvocato è incompatibile con
Elementi che determinano l'incompatibilità
Il Consiglio ha chiarito che ai fini della sussistenza dell'incompatibilità di cui all'art.18 cit., rileva l'attribuzione di funzioni che implicano l'esistenza di poteri gestori, mentre risultano del tutto irrilevanti
L'esenzione da incompatibilità di cui all'art. 18, lett. c, Legge n. 247/2012
Lo stesso art.18 prevede che l'incompatibilità opera solo ove l'oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico. Ne discende che la professione forense
Assunzione delle cariche all'interno del C.d.A. di una società di capitali
Riguardo alla possibilità che l'avvocato ricopra un ruolo all'interno del consiglio di amministrazione di una società di capitali, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che la professione di avvocato è incompatibile
Al contrario non sussiste alcuna incompatibilità con la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società (Consiglio nazionale forense, parere del 21 giugno 2017, n. 45).
Altre cariche incompatibili
Inoltre, la permanenza nell'albo degli avvocati è incompatibile con la funzione di liquidatore non giudiziale di una società di capitali in quanto, sebbene l'art. 18 L. n. 247/2012 non annoveri il liquidatore fra i soggetti incompatibili, le norme civilistiche stabiliscono che all'atto della messa in liquidazione debbano essere dettati i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, con riferimento alla cessione dell'azienda o di rami della medesima, ovvero a singoli beni nonché all'eventuale esercizio provvisorio dell'azienda stessa o di suoi rami (artt. 2484 e 2487 c.c.). Ne discende che, nel rispetto di questi criteri, il liquidatore svolge ogni atto utile alla liquidazione della società (art.2489 c.c.) con la conseguenza che egli è chiamato a esercitare un'attività sia commerciale che, eventualmente, di impresa incompatibile con la professione forense (Consiglio nazionale forense, parere del 17 luglio 2015, n. 71).
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.