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Cnf. Ruoli l'avvocato può ricoprire all'interno delle società

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 Fonte: https://www.codicedeontologico-cnf.it/

Tra le incompatibilità con la professione forense previste dall'art.18 L. n.247/2012, sussiste quella relativa all'assunzione di determinati ruoli all'interno delle società. La lett. c) del suddetto art.18, infatti, prevede che la professione di avvocato è incompatibile con

  • la qualità di socio illimitatamente responsabile o di amministratore di società di persone, aventi quale finalità l'esercizio di attività di impresa commerciale, in qualunque forma costituite,
  • con la qualità di amministratore unico o consigliere delegato di società di capitali, anche in forma cooperativa,
  • con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione.

Elementi che determinano l'incompatibilità

Il Consiglio ha chiarito che ai fini della sussistenza dell'incompatibilità di cui all'art.18 cit., rileva l'attribuzione di funzioni che implicano l'esistenza di poteri gestori, mentre risultano del tutto irrilevanti

  • sia il carattere gratuito o oneroso dell'incarico in quanto la norma non subordina l'incompatibilità all'esistenza di un corrispettivo per l'attività svolta;
  • sia la rappresentanza della società o la possibilità di ricevere pagamenti da parte di terzi in nome della persona giuridica rappresentata in quanto il discrimine è costituito dall'attività gestoria, sia essa svolta individualmente (per delega) o collegialmente (CDA) (CNF, parere del 21 giugno 2017, n. 45).

 L'esenzione da incompatibilità di cui all'art. 18, lett. c, Legge n. 247/2012

Lo stesso art.18 prevede che l'incompatibilità opera solo ove l'oggetto della attività della società sia limitato esclusivamente all'amministrazione di beni, personali o familiari, nonché per gli enti e consorzi pubblici e per le società a capitale interamente pubblico. Ne discende che la professione forense

  • è incompatibile con l'amministrazione di una società, che pur avendo ad oggetto esclusivamente la gestione di beni personali e/o familiari, divenga socio di capitale di altre società aventi natura commerciale (CNF, parere n. 50 del 9 ottobre 2024);
  • è compatibile con la carica di amministratore di una Società Immobiliare purché l'attività della società amministrata dall'avvocato sia limitata alla sola amministrazione di beni, personali o familiari. A tal fine, pertanto, è necessario che l'oggetto sociale sia limitato a tale attività e che, anche concretamente, i beni amministrati siano di proprietà dell'avvocato o dei suoi familiari e non anche di altri (CNF, parere 20 dicembre 2022, n. 51).

Assunzione delle cariche all'interno del C.d.A. di una società di capitali

Riguardo alla possibilità che l'avvocato ricopra un ruolo all'interno del consiglio di amministrazione di una società di capitali, il Consiglio Nazionale Forense ha affermato che la professione di avvocato è incompatibile

  • con l'incarico di membro di un CDA che svolga in via esclusiva i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione che gli derivano dalla legge e quindi, la gestione in senso lato della società e dell'impresa (CNF, parere del 16 gennaio 2019, n. 17);
  •  con il ruolo di Presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale laddove tale carica comporta effettivi poteri di gestione o di rappresentanza e non si limiti esclusivamente all'amministrazione di beni personali o familiari. Peraltro, la circostanza che l'avvocato eserciti effettivamente o non quei poteri è deontologicamente irrilevante e non attenua in alcun modo il regime di incompatibilità previsto per la professione forense (CNF, parere n. 51 del 9 ottobre 2024, parere n. 43/2023, sentenza. n. 235/2022);
  • con la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione di una società a responsabilità limitata che svolge attività di «credito ai privati su pegno», in quanto si tratta di attività di natura commerciale (CNF, parere 20 dicembre 2022, n. 51).

Al contrario non sussiste alcuna incompatibilità con la funzione di Presidente del C.d.A. dotato, per statuto, di poteri meramente amministrativi e rappresentativi della società (Consiglio nazionale forense, parere del 21 giugno 2017, n. 45).

Altre cariche incompatibili

Inoltre, la permanenza nell'albo degli avvocati è incompatibile con la funzione di liquidatore non giudiziale di una società di capitali in quanto, sebbene l'art. 18 L. n. 247/2012 non annoveri il liquidatore fra i soggetti incompatibili, le norme civilistiche stabiliscono che all'atto della messa in liquidazione debbano essere dettati i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione, con riferimento alla cessione dell'azienda o di rami della medesima, ovvero a singoli beni nonché all'eventuale esercizio provvisorio dell'azienda stessa o di suoi rami (artt. 2484 e 2487 c.c.). Ne discende che, nel rispetto di questi criteri, il liquidatore svolge ogni atto utile alla liquidazione della società (art.2489 c.c.) con la conseguenza che egli è chiamato a esercitare un'attività sia commerciale che, eventualmente, di impresa incompatibile con la professione forense (Consiglio nazionale forense, parere del 17 luglio 2015, n. 71).

 

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