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Abuso dei mezzi di correzione e maltrattamenti in famiglia.

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 Una recente sentenza della Corte di Cassazione, la n. 17558 del 27 aprile 2023 ha sottolineato le differenze tra il reato di abuso dei mezzi di correzione e quello di maltrattamenti in famiglia, in relazione al caso di un padre che era intervenuto nei confronti del figlio che andava male a scuola punendolo attraverso condotte diverse ripetute nei mesi.

L'uomo veniva accusato di avere maltrattato il figlio minore con una serie di azioni poste in essere in più occasioni, consistite nel colpire il figlio con calci nel sedere, chiuderlo nel balcone, colpirlo con una cinta, adducendo come motivo lo scarso rendimento scolastico.

Il Tribunale di Ravenna condannava l'uomo ad una pena di 20 giorni di reclusione per il reato di abuso di mezzi di correzione, ex art. 571 c.p. , riqualificando il reato di maltrattamenti in famiglia di cui all'art. 572 c.p..

 Veniva proposto ricorso per cassazione dal procuratore della repubblica per vizio di violazione dell'art. 571 c.p., erroneamente qualificato come abuso di mezzi di correzione.

Il ricorso veniva accolto dalla Cassazione con annullamento della sentenza e rinvio per un nuovo giudizio innanzi alla Corte di Appello di Bologna.

Secondo la Suprema Corte, difatti, l'analisi dei vari episodi verificatisi, in particolare due connotati da violenza fisica, unitamente alle dichiarazioni della madre del minore che riferiva di messaggi audio dell'imputato ascoltati dal minore, ove quest'ultimo metteva in dubbio la sua paternità, oltre ad usare espressioni violente verso il figlio, portavano a qualificare diversamente il reato commesso. 

 Tali fatti vanno qualificati non come un eccesso nell'uso di mezzi di correzione, che normalmente riguardano interventi comunque leciti, come ad esempio la sospensione di un'attività per un periodo o altro, ma, azioni che pur essendo volte, secondo la motivazione dell'uomo a correggere, in realtà risultano connotate dall'uso di violenza fisica e psichica.

Secondo la Suprema Corte, "condotte sistematicamente violente anche quando finalizzate a educare, non rientrano nell'ambito della fattispecie di abuso di mezzi di correzione ma concretizzano elementi costitutivi del più grave reato di maltrattamenti.

Condotte connotate da modalità aggressive sono incompatibili con l'esercizio lecito del potere correttivo e educativo che mai deve deprimere l'armonico sviluppo della personalità del minorenne".

Qualsiasi forma di violenza, sia essa fisica che psicologica, non costituisce mezzo di correzione o di disciplina e, qualora di essa si faccia uso sistematico, quale ordinario trattamento del minore affidato, la condotta non rientra nella fattispecie di abuso dei mezzi di correzione, bensì, in presenza degli altri presupposti di legge, in quella di maltrattamenti, ai sensi dell'articolo 572 del cp (si ricordi anche il caso dell'insegnante, condannato per il reato di maltrattamenti per avere apostrofato sistematicamente un alunno, dodicenne, durante le lezioni e comunque dinanzi ai compagni di classe, con epiteti ingiuriosi e umilianti).

 

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