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Fonti: https://www.codicedeontologico-cnf.it/
Con sentenzan.15 del 28 febbraio 2023 il Consiglio Nazionale Forense ha fornito alcuni chiarimenti in merito all'illiceità del c.d. patto di quota lite e alla relativa sanzione, richiamando anche il più recente orientamento di legittimità che ne ha ricostruito la sua complessa evoluzione legislativa.
Vediamo i punti salienti della vicenda sottoposta al Consiglio.
I fatti del procedimento
Nel caso di specie, in seguito al decesso del de cuius avvenuto a causa di un sinistro stradale, l'Avvocato ricorrente è stato incaricato di curare gli interessi degli eredi legittimi del defunto. Con il contratto d'opera le parti hanno concordato:
Nel corso del procedimento disciplinare, tra i vari capi di incolpazione addebitati all'incolpato, in particolare il CDD ha rilevato la violazione del divieto di patto di quota lite in riferimento alla clausola del contratto d'opera in cui è stato menzionato un ulteriore di pagamento, corrispondente al 20% dell'importo ottenuto a titolo di risarcimento.
Il CDD ha inflitto all'incolpato la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per nove mesi ritenendo che:
L''incolpato ha così presentato ricorso dinanzi al Consiglio Nazionale Forense contestando la violazione del divieto del patto di quota lite e sostenendo che l'art.13, cc.3 e 4, L.247/12 specificherebbe che il divieto riguarda la dazione di un bene specifico oggetto dell'affare, lasciando libera la pattuizione dei compensi.
La decisione del Consiglio Nazionale Forense
In merito alla questione relativa alla violazione del divieto di stipulare un patto di quota lite, il Consiglio ha ritenuto sussistente la violazione, rilevando che all'epoca della sottoscrizione del contratto d'opera professionale vigeva il divieto assoluto di patto di quota lite previsto dall'art.13, c.4, L. n.247/2012, oggi vietato anche dall'art.25 comma 2 Cdf. a norma del quale "Sono vietati i patti con i quali l'avvocato percepisca come compenso, in tutto o in parte, una quota del bene oggetto della prestazione o della ragione litigiosa".
E senza dubbio a parere del Consiglio:
Ed infatti se da un lato il comma 1 dell'art.25 cdf stabilisce il principio della libertà della pattuizione dei compensi, dall'altro a norma del comma 2 dell'art.2233 c.c. "in ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione".
Con particolare riferimento al divieto di quota lite, il Consiglio ha ricordato l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui : "La liceità civilistica del c.d. patto di quota lite dipende dal momento in cui esso è stato stipulato dalle parti, stante la sua complessa evoluzione legislativa, ovvero:
Per questi motivi il Consiglio ha confermato la sussistenza dell'illecito, ma ha ritenuto di dover ridurre la sanzione nella sospensione in sei mesi dall'esercizio dell'attività professionale, in considerazione del comportamento complessivo dell'incolpato anche in relazione agli altri capi di imputazione.
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Il mio nome è Anna Sblendorio. Sono una persona curiosa e creativa e mi piace il contatto con la gente. Amo dipingere, ascoltare musica, andare a teatro, viaggiare e passare del tempo con la mia famiglia ed i miei amici. Nel 2008 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli studi di Bari "Aldo Moro" e successivamente ho conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione da avvocato. Nel corso degli anni ho collaborato con diversi centri di formazione occupandomi di tutoraggio in materie giuridiche e nel 2022 ho iniziato a collaborare con la testata giuridica online www.retidigiustizia.it.