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Violazione degli obblighi di assistenza familiare e possibili conseguenze.

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 Il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare è un reato che può configurare tre diverse condotte previste dall'articolo 570 del codice penale.

Difatti, il primo comma dell'art. 570 parla di un "generico dovere di assistenza" nei confronti di coniuge e figli minori, colpendo colui o colei che "abbandonando il domicilio domestico, o comunque avendo una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla potestà dei genitori o alla qualità di coniuge".

In tale caso l'art. 570 c.p., punisce con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro.

E' evidente che, non è sempre facile determinare la condotta che configura il reato ed allo stesso modo individuare il concetto di "ordine e morale delle famiglie" il cui significato assume certamente un significato diverso in base al momento storico.

Inoltre, non si ha una individuazione degli obblighi di assistenza, così come è senz'altro obsoleto la sanzione dell'abbandono del domicilio.

L'art. 570 c.p., individua altre due fattispecie di violazione degli obblighi di assistenza familiare e cioè il comportamento reiterato nel tempo, tenuto da chi malversa o dilapida i beni del coniuge o figlio minore, punito con la reclusione fino a un anno e la multa da 103 a 1.032 euro; ed ancora il comportamento di chi fa mancare mezzi di sussistenza ai discendenti minori oppure inabili al lavoro, agli ascendenti, o al coniuge il quale non sia legalmente separato per sua colpa, che sicuramente costituisce tra le tre fattispecie, il reato più frequentemente contestato. 

 Per quel che attiene alla condotta, secondo l'opinione pressoché unanime di dottrina e giurisprudenza, il concetto di sussistenza, andrebbe inteso nel senso di soddisfazione delle basilari esigenze di vita: perciò, non soltanto vitto e alloggio, ma anche spese di vestiario, visite mediche, istruzione e cioè quanto oggi viene ricompreso normalmente all'interno delle spese che si intendono soddisfare con l'assegno di mantenimento.

Anche in tale caso è prevista la pena della reclusione fino a un anno e la multa da 103 a 1.032 euro.

Come procedere per la violazione di cui all'art. 570 c.p.?

La procedibilità del reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare varia a seconda della specifica condotta contestata.

Difatti, si procede a querela della persona offesa tranne nel caso di malversazione o dilapidazione dei beni del figlio minore e del caso in cui si fanno mancare mezzi di sussistenza a un minore, nel qual caso di procede d'ufficio.

L'art. 570 c.p., che punisce la violazione degli obblighi di assistenza familiare, sanziona anche la condotta di chi non assiste moralmente i figli e rischia quindi la condanna penale il papà che li frequenta sporadicamente.

Infatti, l'articolo punisce "Chiunque, abbandonando il domicilio domestico comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla responsabilità genitoriale, alla tutela legale o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da 103 a 1.032 euro."

 Pertanto, rischia il padre che, oltre a far mancare i mesi di sussistenza ai figli piccoli e alla moglie, si disinteressa della prole frequentandola sporadicamente.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 29926/2022 a tal proposito ha accolto il ricorso del Procuratore rinviando al giudice di primo grado.

Il fatto.

Un padre viene condannato in primo grado per essersi sottratto agli obblighi di assistenza, che gravano sui genitori, perché lo stesso ha tenuto una condotta contraria all'ordine e alla morale delle famiglie e ha fatto mancare i mezzi di sussistenza.

Il Procuratore generale della corte d'appello, in Cassazione rileva che il Tribunale ha errato non applicando l'aumento di pena all'imputato a titolo di continuazione in relazione al reato di cui al comma 1 dell'art. 570 nonostante nella motivazione abbia indicato che il padre, oltre a far mancare i mezzi di sussistenza si è completamente disinteressato dei figli frequentandoli solo sporadicamente.

Il procuratore precisa che questa norma configura un'ipotesi di reato autonoma rispetto a quella contenuta nel comma 2 dell'art. 570 c.p e tra loro non vi è una progressione criminosa per cui una violazione non assorbe l'altra. Per il procuratore pertanto il Tribunale ha errato nel non applicare gli aumenti di pena di cui all'articolo 81 c.p.c. in ragione della pluralità delle persone offese e della pluralità dei reati in concorso formale tra loro, legati dal vincolo della continuazione.

Per la Cassazione il ricorso del Procuratore è fondato e merita quindi di essere accolto.

Fondato anche il secondo motivo poiché l'omessa somministrazione dei mezzi di sussistenza in danno di più soggetti, ancorché conviventi nello stesso nucleo familiare, non integra un unico reato, bensì una parità di reati in concorso formale o, se vi sono i presupposti, in continuazione tra loro.

Precisano le Sezioni Unite che, non solo perché gli aventi diritto alla somministrazione dei mezzi di sussistenza sono soggetti che ricevono diretta tutela dalla norma incriminatrice e sono portatori di posizioni diverse, ma anche perché, rispetto ai diversi aventi diritto sono possibili diversi adempimenti e quindi distinti.

Errata infine, come rilevato dal procuratore, l'applicazione della sola pena detentiva.

 

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