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Vendita patrimonio p.a.: senza accordo, per la condanna ex art. 2932 c.c., la giurisdizione è del Tar

Vendita patrimonio p.a.: senza accordo, per la condanna ex art. 2932 c.c., la giurisdizione è del Tar

In tema di dismissione del patrimonio degli enti previdenziali pubblici ai sensi della L. n. 662 del 1996, è devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario la domanda di esecuzione in forma specifica ex art. 2932 c.c. proposta dal conduttore dell'immobile pubblico ad uso abitativo sul presupposto dell'intervenuta conclusione con l'ente proprietario di un accordo produttivo dell'obbligo di trasferire il bene al prezzo obbligatoriamente determinato dalla legge (Cass., III, 19 settembre 2019, n. 23338). In mancanza di tale accordo, la giurisdizione è del Tar.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 3878 del 31 marzo 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

Il ricorrente ha agito in giudizio deducendo che all'epoca dei fatti viveva con la madre nell'appartamento di proprietà di un ente previdenziale pubblico, condotto in locazione dalla genitrice. È accaduto che:

  • detto ente ha comunicato a quest'ultima un'ipotesi di vendita di quell'appartamento, con indicazione del prezzo per consentire alla stessa l'esercizio del diritto di prelazione;
  • la madre del ricorrente, a seguito di tale comunicazione, ha rinunciato al diritto di prelazione, informando l'ente della dichiarazione di propensione all'acquisto da parte del ricorrente, figlio convivente nell'appartamento de quo;
  • l'ente in questione ha consegnato alla madre convivente del ricorrente l'invito indirizzato a quest'ultimo per la stipulazione dell'atto di compravendita;
  • la compravendita è stata regolarmente stipulata dagli altri locatari delle unità immobiliari ubicate nel medesimo complesso condominiale, ma non anche dal ricorrente, che non si è presentato avanti al notaio rogante nella data fissata.

Successivamente, stante la su citata assenza del ricorrente, l'ente previdenziale proprietario dell'appartamento in esame, ha provveduto nuovamente a invitare la madre del ricorrente a manifestare l'intenzione dell'esercizio del diritto di prelazione, preannunciando che in difetto, la alienazione dell'immobile sarebbe avvenuta attraverso la procedura d'asta.

Nel frangente, decorso inutilmente il termine per manifestare l'intenzione dell'esercizio della prelazione, la madre del ricorrente è deceduta e il ricorrente:

  • ha chiesto di esercitare il diritto di prelazione, rimarcando di non essere mai stato messo nelle condizioni di poterlo fare prima;
  • ha diffidato l'amministrazione "dall'offrire in vendita l'immobile de quo a soggetti diversi dal conduttore".

L'ente previdenziale ha comunicato la decadenza dal diritto, stante il mancato riscontro all'ultimo invito.

Così il ricorrente ha agito in giudizio citando, dinanzi al Tribunale ordinario, l'amministrazione, per chiedere i) in via principale, la certazione della esistenza del diritto di prelazione, la emanazione di una sentenza costitutiva ex art. 2932 con la condanna alla restituzione dei canoni di locazione medio tempore versati; ii) in via gradata, in ogni caso, la condanna delle amministrazioni al risarcimento dei danni [...]. Il giudizio è stato riassunto dinanzi al Tar a fronte della pronunzia declinatoria della giurisdizione emanata dal Tribunale ordinario

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dai Giudici amministrativi. 

La decisione del Tar

I Giudici amministrativi, innanzitutto, ritengono che l'amministrazione ha agito correttamente nel proclamare la decadenza del diritto di prelazione in quanto l'ultima comunicazione consegnata nelle mani della madre vale a determinare la presunzione di conoscenza o conoscibilità da parte del ricorrente. E ciò in considerazione del fatto che detta consegna è avvenuta nelle mani di persona convivente con il ricorrente e nell'indirizzo di residenza di quest'ultimo, ossia nel luogo risultante, in concreto, nella sfera di dominio e controllo del ricorrente medesimo, idoneo a consentire la ricezione di conoscenza dell'atto (tra le tante, Cass., sez. lav., 16 dicembre 2015, n. 25305). Il Tar, poi, passa a esaminare la questione della giurisdizione. In punto, esso afferma che con riferimento alla dismissione del patrimonio degli enti previdenziali obbligatori, nel caso in cui si sia raggiunto un accordo tra amministrazione e privato da cui scaturisce l'obbligo di trasferimento dell'immobile in capo alla prima fronte del pagamento del prezzo determinato dalla legge, l'inadempimento dell'ente previdenziale può indurre il privato ad agire in giudizio per ottenere la condanna ex art. 2932 c.c. dell'ente stesso. In tali ipotesi la potestas iudicandi è del Giudice ordinario atteso il perfezionamento dell'incontro delle volontà, id est si è già validamente manifestato il consenso del prelazionario, e la sua voluntas di concludere il contratto alle condizioni indicate nella denuntatio dell'ente. Ove venga a mancare tale perfezionamento, la questione verrà devoluta alla giurisdizione del Tar. Orbene, tornando al caso di specie, mancano:

  • la manifestazione di volontà del prelazionario;
  • la esistenza [...] di un rapporto paritetico tra le parti, collocandosi la vicenda in una fase ancora antecedente alla manifestazione della volontà di avvalersi del diritto;
  • la acquisizione, nella sfera giuridica della conduttrice, di una situazione giuridica di diritto soggettivo "perfetto" alla stipulazione del contratto.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, i giudici amministrativi hanno riconosciuto la loro giurisdizione e ritenuto infondate le doglianze del ricorrente che, per tal verso, sono state respinte. 

 

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