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L'istruzione domiciliare per l'alunno disabile deve essere garantita per tutti i gradi di istruzione

L'istruzione domiciliare per l'alunno disabile deve essere garantita per tutti i gradi di istruzione

L'istruzione domiciliare per l'alunno in situazione di handicap è prevista per tutti i gradi di istruzione, con la necessità di esperire "ogni procedura di competenza degli Organi collegiali", per poter soddisfare la richiesta effettuata dai genitori, con la conseguente illegittimità del diniego fondato sulla base dell'insussistenza dell'istituto dell'istruzione domiciliare per le scuole di infanzia.

Questo è quanto ha statuito il Tar Lazio, con sentenza n. 3564 del 24 marzo 2021.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa

I ricorrenti hanno impugnato gli atti dell'amministrazione scolastica nella parte in cui non attribuiscono al figlio minore in situazione di handicap, studente della scuola dell'infanzia, il massimo delle ore di sostegno per la scuola dell'infanzia, nella specie 25 ore settimanali, e nella parte in cui non rispondono alla richiesta e non prevedono la predisposizione del Progetto di Istruzione Domiciliare.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tar.

La decisione del Tar

I Giudici amministrativi richiamano innanzitutto la normativa applicabile al caso di specie. In particolare, essi fanno rilevare che:

  • l'art. 5 del D.P.R. 24 febbraio 1994 istituisce il "piano educativo individualizzato - P.E.I.": un documento attraverso cui sono indicati gli interventi necessari a garantire all'alunno in situazione di handicap il diritto all'educazione;
  • la disposizione su citata, unitamente all'art.12, comma 5, della L. n. 104 del 1992, prevede che il P.E.I. va redatto, sulla base della diagnosi e del profilo dinamico funzionale (p.d.f.) dell'alunno disabile, a cura del Gruppo di lavoro operativo handicap (G.L.O.H.) costituito dagli operatori sanitari individuati dalla USL e/o USSL e dal personale insegnante curriculare e di sostegno della scuola e, ove presente, dall'insegnante operatore psico-pedagogico, in collaborazione con i genitori o gli esercenti la potestà parentale dell'alunno. Il G.L.O.H. va distinto dagli altri "organismi" che si pronunciano sul deficit;
  • l'art. 15. comma 2, L. 104/1992, stabilisce, poi, che il "Gruppo di lavoro handicap di istituto - G.L.H.I." (definito talvolta nella prassi come 'Gruppo di lavoro e studio di istituto'), pur non occupandosi di provvedimenti specifici riguardanti il singolo alunno disabile, deve creare rapporti con il territorio e proporre interventi di aggiornamento, nonché materiali e sussidi didattici.

Premesso quanto sopra, le amministrazioni scolastiche hanno, poi, il compito di tenere in considerazioni quanto proposto, per gli alunni disabili, dal G.L.O.H. Orbene, per l'anno scolastico 2020/2021 e sino al termine dello stesso, il decreto scuola ha previsto la possibilità, per gli studenti che versano in situazione di handicap, di fare richiesta di istruzione domiciliare, quando è accertata l'impossibilità, per detti alunni, di frequentare la scuola. In tali casi l'istruzione domiciliare:

  • va programmata in riferimento a quanto previsto dal piano educativo individualizzato:
  • deve risultare idonea a garantire il diritto all'istruzione dell'alunno disabile con l'impiego del personale già in servizio presso l'istituzione scolastica.

Tornando al caso di specie, dal G.L.O.H. emerge che:

  • per il figlio dei ricorrenti non è adatta la didattica a distanza in quanto con questa il minore è sottoposto a parecchi stimoli non in grado di seguire. Per tale motivo, occorre l'istruzione domiciliare;
  • la Dirigente scolastica ha fatto evidenziare che i) per la scuola dell'infanzia l'istruzione domiciliare non è prevista e che ciononostante potrebbe essere attivato un progetto di inclusione su base volontaria della docente, ii) non vi sono docenti disponibili e, pertanto, unico progetto possibile al momento è la didattica a distanza - DAD.

Secondo il Tar, il riscontro della dirigente scolastica e il relativo diniego a evadere la richiesta dei ricorrenti in relazione all'attivazione dell'istruzione domiciliare per il figlio, sono illegittimi. E ciò in considerazione del fatto che dalla normativa su citata emerge che questa tipologia di istruzione è prevista per tutti i gradi di istruzione, con la necessità di esperire "ogni procedura di competenza degli Organi collegiali", per poter soddisfare la richiesta effettuata dai genitori.

In forza di tali considerazioni, pertanto, ad avviso dei Giudici amministrativi il ricorso deve essere accolto. 

 

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