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Contributo unificato: quando e come chiedere il rimborso?

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Inquadramento normativo: Circolare MEF del 26 ottobre 2007 n. 33; Allegato 1 Circolare MEF del 26 ottobre 2007 n. 33 Legge n. 488/1999.

Il rimborso del contributo unificato erroneamente versato: Il contributo unificato viene corrisposto per le spese degli atti giudiziari ossia per le spese di iscrizione a ruolo. È possibile richiederne il rimborso quando sia stato versato indebitamente ovvero in misura superiore a quella dovuta. Tali situazioni, senza pretesa di esaustività, possono ricorrere, ad esempio, nelle ipotesi di:

  • versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento;
  • duplicazione dei versamenti;
  • versamento effettuato a fronte di procedimento giurisdizionale esente;
  • versamento al quale non ha fatto seguito il deposito e l'iscrizione a ruolo dell'atto introduttivo del giudizio. In tali casi occorre allegare all'istanza di rimborso, a pena di improcedibilità, tutti i documenti originali comprovanti l'avvenuto versamento del contributo unificato. All'istanza di rimborso va, inoltre, allegato l'originale dell'atto giudiziario, completo di notifica, in virtù del quale è stato effettuato il versamento.

Viene escluso il diritto al rimborso nelle ipotesi di:

  • versamento eseguito tramite F23 con indicazione erronea del codice tributo. In questa ipotesi, l'errore è rettificabile con un'apposita comunicazione sia all'ufficio giudiziario interessato (o agli uffici giudiziari interessati), sia all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente in base al versamento eseguito;
  •  mancato deposito dell'atto introduttivo del giudizio e di pagamento del contributo unificato tramite ricevitorie. L'esclusione del rimborso, in questi casi, è imputabile all'impossibilità di individuare l'effettivo contribuente, unico soggetto legittimato a chiedere il rimborso in questione.

L'istanza di rimborso: Per ottenere il rimborso del contributo unificato è necessario presentare apposita istanza redatta in carta semplice, entro due anni dal giorno in cui è stato eseguito il versamento, a pena di decadenza. Detta istanza:

  • va formulata dinanzi all'ufficio giudiziario competente, appartenente alla giurisdizione ordinaria ovvero a quella amministrativa, individuato sulla base del relativo procedimento giurisdizionale ovvero, nel caso questo non sia stato più promosso, sulla base dell'indicazione contenuta sul bollettino di conto corrente postale o sul modello di versamento F23 (nome o codice ufficio);
  • deve contenere oltre alle generalità del richiedente o dei richiedenti, anche i dati anagrafici di questi, l'indicazione della residenza o del domicilio se diverso dalla residenza, i recapiti presso cui inviare le comunicazioni, gli estremi del versamento effettuato, l'importo di tale versamento e le modalità di pagamento prescelte per il rimborso;
  • deve contenere la dichiarazione del richiedente in merito all'inesistenza di altre analoghe richieste di rimborso fondate sui medesimi presupposti;
  • va corredata della documentazione comprovante il diritto al rimborso.  

Esame dell'istanza di rimborso e liquidazione: L'ufficio ricevente l'istanza in questione provvede all'esame della stessa, verificando la sussistenza dei presupposti a fondamento del diritto vantato. All'esito positivo di tale riscontro, viene emesso il provvedimento di liquidazione che è trasmesso all'Ufficio locale dell'Agenzia delle Entrate competente per territorio. Di tale trasmissione viene data comunicazione al beneficiario. Il provvedimento di liquidazione deve contenere: i dati anagrafici e il codice fiscale del contribuente titolare del rimborso, la somma da rimborsare, la data di decorrenza degli interessi (ovvero la data di versamento del contributo unificato), nonché, qualora sia stato richiesto il pagamento a mezzo accredito, le coordinate del relativo conto corrente bancario o postale secondo lo standard internazionale IBAN (costituite dai codici: Paese, Check digit, CIN, ABI, CAB, numero di conto) intestato o cointestato al contribuente beneficiario. Le eventuali controversie sull'entità dell'importo rimborsato ovvero sulla fondatezza del diritto al rimborso, rientrando nella sfera di cognizione del giudice tributario, sono disciplinate dalle disposizioni previste per il processo tributario contenute nel D.Lgs. n. 546/1992. 

 

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