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Con la sentenza n. 29628 dello scorso 8 luglio, la II sezione penale della Cassazione, ha condannato un medico ospedaliero per truffa aggravata ai danni dell'Ausl per essersi allontanato temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino, i periodi di assenza.
Respingendo le eccezioni della difesa secondo cui non era possibile individuare il danno patrimoniale effettivamente subito dall'amministrazione, atteso che le ore di lavoro eccedenti, non erano suscettibili di essere retribuite all'imputato, la Corte ha specificato che "il reato di truffa aggravata si realizza a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, in quanto tra le conseguenze suscettibili di valutazione economica, vi rientrano anche quelle connesse alla violazione degli obblighi contrattuali a carico del dipendente pubblico".
Il caso sottoposto all'esame della Cassazione prende avvio con l'esercizio dell'azione penale nei confronti di un dirigente medico che, in servizio presso il reparto di medicina legale, aveva reiteratamente attestato un numero di ore lavorative superiore a quelle effettivamente svolte mediante artifizi e raggiri, consistiti nel non timbrare il cartellino in uscita quando si allontanava in assenza di autorizzazione per svolgere incombenze private, nel sottoscrivere autocertificazioni - che dovevano giustificare l'omessa timbratura- contenenti dati inveritieri, inducendo così in errore l'azienda sanitaria e procurandosi un ingiusto profitto in danno della stessa.
Il Tribunale di Fermo, ritenendolo colpevole del delitto di truffa aggravata e continuata ai danni della ASUR, lo condannava a 8 mesi di reclusione; la Corte di Appello di Ancona lo assolveva per insussistenza del fatto.
Secondo i giudici di merito, infatti, nonostante le condotte artificiose poste in essere, non era possibile individuare il danno patrimoniale effettivamente subito dall'amministrazione, atteso che le ore di lavoro eccedenti, fatte artificiosamente figurare mediante utilizzo illecito della timbratura con cartellino marcatempo, non erano suscettibili di essere retribuite all'imputato, attesa la sua qualità di dirigente medico.
Il Procuratore Generale ricorreva in Cassazione, evidenziando come il reato ben poteva essere integrato allorché il pubblico dipendente avesse attestato falsamente i dati relativi alla sua presenza in ufficio, in quanto i periodi di assenza rilevano in sé, anche a prescindere dal danno economico cagionato all'ente, incidendo gli stessi sull'organizzazione dell'ente e ledendo gravemente il rapporto di fiducia tra l'impiegato e l'ufficio pubblico.
Con specifico riferimento al caso di specie, si rilevava come era sussistente una deminutio patrimoni dell'azienda sanitaria, economicamente valutabile, in quanto l'imputato, attraverso le reiterate assenza dal lavoro, accumulava un complessivo credito orario che poteva essere recuperato mediante il meccanismo della compensazione, cagionando in tal modo un danno patrimoniale alla PA.
La Cassazione condivide i rilievi della pubblica accusa.
Premesso che integra il reato di truffa aggravata la condotta del pubblico dipendente che si allontani temporaneamente dal luogo di lavoro senza far risultare, mediante timbratura del cartellino, i periodi di assenza, la Corte rileva come il reato si realizza a prescindere dal danno economico corrispondente alla retribuzione erogata per una prestazione lavorativa inferiore a quella dovuta, in quanto quella condotta incide sull'organizzazione dell'ente e compromette gravemente il rapporto fiduciario che deve legare l'ente al suo dipendente.
In tema di truffa contrattuale, infatti, il danno patrimoniale non è necessariamente costituito dalla perdita economica di un bene subita dal soggetto passivo, ma può consistere anche nel mancato acquisto di un'utilità economica che quest'ultimo si riprometta di conseguire in conformità alle false prospettazioni dell'agente dal quale sia tratto in errore.
In relazione al caso di specie, il meccanismo truffaldino posto in essere dal sanitario incideva direttamente sulle prestazioni orarie effettivamente eseguite, facendo figurare la sua presenza in ufficio allorquando era altrove e ridondando anche sull'eccedenza oraria suscettibile di recupero.
Gli Ermellini evidenziano come proprio sul sistema dei recuperi orari si riconnette il danno immediato e diretto per la P.A., privata delle prestazioni lavorative - anche di carattere organizzativo - cui il dipendente era tenuto, e che hanno contenuto indiscutibilmente patrimoniale, con ricadute anche sulla continuità ed efficienza del servizio.
Ne deriva che, tra le conseguenze suscettibili di valutazione economica, vi rientrano anche quelle connesse alla violazione degli obblighi contrattuali a carico del dipendente pubblico: nella specie, le reiterate ed ingiustificate assenze dal posto di lavoro dell'imputato hanno prodotto un danno patrimoniale per l'ente, chiamato a retribuire una "frazione" della prestazione giornaliera non effettuata ovvero a rinunciare alla prestazione stessa per effetto del meccanismo dei recuperi, con l'ulteriore danno correlato alla mancata presenza del dipendente nel presidio lavorativo, sguarnito della corrispondente unità di lavoro.
Il ricorso viene quindi accolto; la sentenza impugnata viene annullata con rinvio alla Corte d'Appello di Perugia per nuovo giudizio.
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