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Decreto crescita: novità fiscali per ecobonus climatizzatori

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Riferimenti normativi: Art.16 bis T.U.I.R.- Legge di bilancio n.145 del 30 dicembre 2018 - decreto legge 30 aprile 2019 n.34 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n.58.

Focus: Il caldo ormai ci attanaglia e a soffrirne sono soprattutto i malati e le persone anziane.Sorge, quindi, la necessità di acquistare nuovi climatizzatori e di sostituire quelli vecchi. A tal riguardo nuove disposizioni legislative, introdotte con il decreto legge 30 aprile 2019 n.34 (decreto crescita), convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019 n.58, in vigore dal 30 giugno 2019, hanno aumentato i benefici fiscali di cui possono godere i consumatori.

Principi generali: La legge di bilancio 2019, al fine di incentivare l'economia, ha prorogato le detrazioni fiscali introdotte dallo Stato, con la legge di bilancio n.205/17, fino al 31 dicembre 2019 a favore dei contribuenti che desiderano compiere interventi per migliorare l'efficienza energetica della propria abitazione anche senza ristrutturazione. Con il Decreto legge 30 aprile 2019 n.34, convertito in legge n. 58/2019, recante misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi, all'art. 10 sono state apportate modifiche alla disciplina degli incentivi per gli interventi di efficienza energetica e di rischio sismico. Prima era possibile usufruire, a determinate condizioni, della detrazione di imposta del 50% o del 65% (quest'ultima per risparmio energetico con comunicazione all'Enea) da ripartire in 10 rate annuali di pari importo. Quindi in un arco di tempo abbastanza lungo per persone avanti negli anni. Oggi, con il cosiddetto decreto crescita, sono stati previsti benefici fiscali che possono interessare soprattutto le persone anziane che non vogliono aspettare dieci anni per usufruire interamente delle stesse. 

Novità del Decreto Crescita: La relazione di accompagnamento del disegno di legge presentato alla Camera dei deputati per la conversione in legge del citato decreto legge, in relazione al predetto art.10 dichiara testualmente: " Con l'obiettivo di incentivare la realizzazione di interventi di efficientamento energetico e di prevenzione del rischio sismico, superando alcune criticità operative riscontrate nel funzionamento dello strumento della detrazione fiscale, la disposizione, integrando i meccanismi esistenti, introduce la possibilità per il soggetto che sostiene le spese per gli interventi di cui agli articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n.63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n.90, di ricevere un contributo, anticipato dal fornitore che ha effettuato l'intervento, sotto forma di sconto sul corrispettivo spettante.Tale contributo è recuperato dal fornitore esclusivamente sotto forma di credito d'imposta, di pari ammontare, da utilizzare in compensazione, in cinque anni senza l'applicazione dei limiti di compensabilità".

In buona sostanza, l'art.10 ha introdotto la possibilità, per i soggetti aventi diritto alla detrazione per Ecobonus e Sismabonus, di sostituirla con uno sconto immediato del 50%, praticato dall'impresa esecutrice, al momento di pagare l'importo dovuto. In merito a tale prima stesura della disposizione legislativa, l'Autorità garante della concorrenza e del mercato ha reso noto, sul bollettino n.26 dell'1 luglio 2019, che, nell'adunanza del 12 giugno 2019, ha inteso formulare alcune considerazioni in merito alle criticità concorrenziali derivanti dall'art.10 summenzionato. E' stato evidenziato che non era prevista la possibilità per il fornitore di cedere a sua volta il credito di imposta ad altri soggetti. Ciò avrebbe creato restrizioni della concorrenza a danno delle piccole e medie imprese, favorendo i soli operatori economici di più grandi dimensioni che hanno la possibilità di compensare i relativi crediti di imposta in ragione del consistente volume di debiti fiscali.

Il problema evidenziato dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato è stato, però, risolto, in sede di conversione in legge del decreto legge, con l'aggiunta del seguente periodo: " Il fornitore che ha effettuato gli interventi ha a sua volta facoltà di cedere il credito di imposta ai propri fornitori di beni e servizi, con esclusione della possibilità di ulteriori cessioni da parte di questi ultimi. Rimane in ogni caso esclusa la cessione ad istituti di credito e ad intermediari finanziari".

Il decreto legge in esame, pur essendo stato convertito in legge, non è ancora applicabile in quanto è necessario un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, provvedimento con cui saranno definite le modalità attuativeComunque, rimane sempre il dubbio che i consumatori possano trarre pienamente beneficio dalle nuove disposizioni legislativeInfatti, a fronte della "possibilità" per il soggetto che sostiene la spesa di avere anticipato dal fornitore, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, un contributo di pari importo alle detrazioni di imposta, non sembra sussista alcun obbligo per il fornitore di aderire alla richiesta del cliente.

 

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