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Tentativo di conciliazione, servizi di telecomunicazione, quando non è obbligatorio

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Non è obbligatorio il tentativo di conciliazione per una controversia che, pur essendo afferente a un servizio di telecomunicazione:

  • verte tra un soggetto autorizzato ad erogare detto servizio e un suo affiliato in franchising;
  • trova la sua fonte nel contratto di affiliazione, anziché nel servizio innanzi indicato.

Questo è quanto ha statuito la Corte di cassazione, con sentenza n. 14779 del 30 maggio 2019.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'attenzione dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa.

La ricorrente è un società che ha stipulato un contratto di franchising con un gestore di servizi di telecomunicazione. In base al predetto contratto, la ricorrente (affiliata) si è obbligata a rendere servizi di manutenzione per conto di quest'ultimo (affiliante).

È accaduto che:

  • l'affiliata, dopo aver svolto un certo numero di servizi per conto del gestore, ha richiesto a quest'ultimo il pagamento;
  • l'affiliante ha contestato il servizio svolto dalla ricorrente e ha rifiutato di eseguirne il pagamento.

A fronte di tale rifiuto, l'affiliata ha proposto ricorso per decreto ingiuntivo. Il gestore si è opposto e «il giudice di primo grado ha dichiarato improcedibile la domanda, per difetto del previo tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 1 [...] della legge n. 249/ 1997 e della successiva delibera dell'Autorità Garante n. 182 del 2002» (delibera, questa, abrogata dall'art. 4 della delibera Autorità Garante n. 173 del 2007, recante il nuovo regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra gestori del servizio di telecomunicazione e utenti). 

La decisione è stata confermata anche in sede di appello.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di cassazione.

La decisione della SC.

I Giudici di legittimità, innanzitutto, partono dall'esame dell'articolo 1 della Legge n. 249/1997 su richiamata. Tale disposizione:

  • prevede l'istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, operante in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione;
  • stabilisce che tale«Autorità disciplina con propri provvedimenti le modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie che possono insorgere fra utenti o categorie di utenti un soggetto autorizzato o destinatario di licenze oppure tra soggetti autorizzati o destinatari di licenze tra loro».

Per le predette controversie, la norma innanzi citata, inoltre, statuisce che non è possibile agire giudizialmente fino a quando non sia stato esperito il tentativo obbligatorio di conciliazione da ultimare entro trenta giorni dalla proposizione dell'istanza all'Autorità. La conciliazione sospende i termini per agire in sede giurisdizionale fino alla scadenza del termine per la conclusione del procedimento conciliativo.

Dal tenore di questa disposizione, appare evidente che il tentativo di conciliazione è obbligatorio per le controversie: 

  • tra utenti che stipulano contratti di utenza telefonica e il gestore che eroga il servizio in questione;
  • tra gestori quando insorgono conflitti tra loro in merito all'erogazione dei servizi di telecomunicazione.

In buona sostanza, il tentativo su descritto deve essere esperito per le controversie «che hanno fonte nel servizio di telecomunicazione, ossia che attengono al servizio di telecomunicazione tra fornitore ed utente».

Tornando alla fattispecie in oggetto, questa, ad avviso dei Giudici di legittimità, non rientra in nessuno dei due casi su indicati. E ciò in considerazione del fatto che essa concerne una controversia insorta tra una società affiliante erogante il servizio di telecomunicazione e una sua affiliata. In queste ipotesi la conciliazione non è obbligatoria perché:

  • l'oggetto del conflitto non è una prestazione finalizzata alla telecomunicazione;
  • la fonte della controversia è da rivenirsi non nel servizio di telecomunicazione, bensì nel contratto di franchising.

Infatti – come afferma la Suprema Corte - fulcro della questione in esame è l'inadempimento di obbligazioni assunte con il contratto di affiliazione e non l'inadempimento di obbligazioni riguardanti il contratto di utenza telefonica o il rapporto tra gestori del servizio telefonico.

Ne consegue che la decisione dei Giudici di merito di improcedibilità per mancato esperimento preventivo del tentativo di conciliazione, ad avviso della Corte di cassazione, è in punto viziata e come tale va riformata.

Alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, i Giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della società affiliata e hanno cassato con rinvio la sentenza impugnata. 

 

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