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Tar Lecce, impianti balneari amovibili: no rimozione annuale senza ragioni di tutela della costa

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 Con sentenza n. 290 del 19 febbraio 2019, il Tar Lecce ha stabilito che qualora la P.A. reputi la necessità di rimuovere, ogni fine stagione, gli impianti balneari amovibili, deve fornire «una motivazione "rafforzata" o comunque idonea a comprendere il concreto interesse tutelato e il reale vulnus arrecato dal mantenimento della struttura balneare, dato che ( come lucidamente evidenziato dal Consiglio di Stato nella sent 2574/2018 sez.VI) "quanto meno in astratto, i valori paesaggistici dell'area ben possono essere meglio tutelati con il mantenimento annuale della struttura, così da evitare ogni anno operazioni particolarmente complesse e delicate di installazione e rimozione della struttura medesima"».

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti di causa.

La ricorrente ha chiesto al Comune il rilascio di permesso di installazione di nuove strutture balneari sull'area demaniale marittima in concessione. La Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio, rilevando che, nel caso di specie, le strutture su enunciate sono di tipo precario e amovibili e come tali senza significativo impatto ambientale, ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004. In forza di tale parere, il Responsabile del Settore Urbanistica del Comune ha rilasciato il permesso di installazione sull'area su indicata "con l'obbligo di rimuovere le strutture entro il 31 ottobre di ogni anno". A fronte di tale provvedimento, la ricorrente ha presentato istanza di mantenimento delle opere di facile rimozione per l'intera durata della concessione, richiamando una circolare regionale, in base alla quale "al fine di conseguire il mantenimento delle strutture di facile amovibilità già in concessione fino alla scadenza del titolo, i titolari di concessioni demaniali marittime per stabilimenti balneari e spiagge libere con servizi possono formulare istanza al Comune costiero per la revisione delle prescrizioni, riportate nel titolo di concessione, che prevedono lo smontaggio delle strutture amovibili al termine di ciascuna stagione balneare". 

 Malgrado ciò, la Soprintendenza ha espresso parere sfavorevole ed è stato negato alla ricorrente il mantenimento di tali strutture per tutto l'anno.

Per tale motivo la ricorrente ha agito dinanzi al Tar.

La decisione del Tar Lecce.

L'opponente lamenta che la motivazione adotta al diniego di mantenimento degli impianti balneari amovibili per tutto l'anno contiene «affermazioni apodittiche e stereotipate, in nessun modo ancorate alla fattispecie concreta». In buona sostanza, a suo parere, è carente di qualsivoglia «riferimento allo stato dei luoghi e alle ragioni concrete della compromissione della percezione, fruibilità e godimento del contesto paesaggistico tutelato».

La doglianza è condivisa dal Tar Lecce. Ma vediamo perché.

Innanzitutto, i Giudici di legittimità partono con l'esaminare l'obbligo di motivazione degli atti amministrativi che incombe sulla P.A.. Tale obbligo soddisfa due tipi di esigenze:

  • da un lato, consente la possibilità per l'autorità giudiziaria di sindacare sul modo in cui la stessa amministrazione ha esercitato i suoi poteri;
  • dall'altro, risponde «al più generale dovere di trasparenza dell'Amministrazione in modo che il suo agire sia comunque intellegibile da parte dei destinatari» (TAR Lazio, II, 7.5.2012, n. 4103).


 Ne consegue che quando tale potere è esercitato in materia di tutela ambientale, la P.A. non può limitarsi a fondare le ragioni del suo provvedimento di diniego su valutazioni di mero stile, svicolate dal caso specifico e dalle esigenze effettive dell'area oggetto di tutela. Infatti, ove occorre esaminare la necessità di smantellare le strutture balneari amovibili, nei periodi al di fuori di quello estivo, come nel caso di specie, è opportuno che «l'amministrazione, proprio a fronte di tale peculiarità, evidenzi e chiarisca i profili di incompatibilità con il vincolo, opposti a quelli che hanno consentito la realizzazione ed il mantenimento per la stagione balneare; [...] (C.d.S. n. 633/2018)». In pratica, in base all'art. 146 del d.lgs. n. 42/2004, ciò che la P.A. deve verificare, in materia di tutela ambientale, è la compatibilità tra l'interesse paesaggistico tutelato e le strutture che si intendono costruire ( Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2018, n. 5850). Ne consegue che ove detta compatibilità sia valutata positivamente le eventuali ragioni che evidenzino la necessità di un solo mantenimento temporaneo delle strutture su enunciate, devono essere specificate in maniera puntuale e dando conto di tutti gli elementi concreti i) «di impatto paesaggistico dell'intervento», quali la localizzazione, la densità, i volumi, le forme, i materiali e ii) di «incidenza di un eventuale danno ambientale connesso alle più o meno complesse operazioni di smontaggio e successivo ripristino delle stesse». Valutazione, questa, del tutto assente nella fattispecie in esame.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar Lecce ha ritenuto fondate le doglianze della ricorrente e ha accolto la sua impugnazione. 

 

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