Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Riferimenti normativi: Artt.17 e 49 T.U.I.R.
Focus: Gli arretrati della pensione di invalidità erogati in ritardo per motivi indipendenti dalla volontà delle parti sono soggetti al principio di cassa e sottoposti al regime di tassazione separata. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.10887 del 18 aprile 2019.
Principi generali: La pensione di invalidità civile è un sostegno economico riconosciuto ai mutilati e invalidi civili, di età compresa tra i 18 anni e i 67 anni, per i quali è stata accertata una totale inabilità lavorativa, cioè una invalidità pari al 100%. E' una prestazione erogabile a favore dei cittadini italiani residenti in Italia (L.118/1971), a cui sono equiparati i cittadini comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti. Le pensioni, di qualsiasi genere, sono considerate, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.I.R., redditi da lavoro dipendente ed in quanto tali soggette a tassazione separata. Questo è il presupposto della Suprema Corte che con la sentenza innanzi citata ha respinto il ricorso della contribuente che richiedeva il rimborso delle ritenute subite dall'Inps nelle vesti di sostituto d'imposta.
Il caso: Una contribuente, a seguito di un contenzioso previdenziale vittorioso durato qualche anno e definito con sentenza in grado di appello, ha conseguito dall'INPS gli arretrati relativi alla pensione di invalidità. Sugli arretrati è stata effettuata la ritenuta Irpef calcolata applicando l'aliquota del 23% propria dei redditi assoggettati a regime di tassazione separata. Va precisato che, nel caso di specie, l'anno in cui è stata effettivamente erogata la pensione da parte dell'Inps non coincide con l'anno di competenza cui tali redditi si riferiscono.