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Riferimenti normativi: Artt.17 e 49 T.U.I.R.
Focus: Gli arretrati della pensione di invalidità erogati in ritardo per motivi indipendenti dalla volontà delle parti sono soggetti al principio di cassa e sottoposti al regime di tassazione separata. E' quanto stabilito dalla Corte di Cassazione con la sentenza n.10887 del 18 aprile 2019.
Principi generali: La pensione di invalidità civile è un sostegno economico riconosciuto ai mutilati e invalidi civili, di età compresa tra i 18 anni e i 67 anni, per i quali è stata accertata una totale inabilità lavorativa, cioè una invalidità pari al 100%. E' una prestazione erogabile a favore dei cittadini italiani residenti in Italia (L.118/1971), a cui sono equiparati i cittadini comunitari ed extracomunitari legalmente soggiornanti. Le pensioni, di qualsiasi genere, sono considerate, ai sensi dell'art. 49, comma 2, del T.U.I.R., redditi da lavoro dipendente ed in quanto tali soggette a tassazione separata. Questo è il presupposto della Suprema Corte che con la sentenza innanzi citata ha respinto il ricorso della contribuente che richiedeva il rimborso delle ritenute subite dall'Inps nelle vesti di sostituto d'imposta.
Il caso: Una contribuente, a seguito di un contenzioso previdenziale vittorioso durato qualche anno e definito con sentenza in grado di appello, ha conseguito dall'INPS gli arretrati relativi alla pensione di invalidità. Sugli arretrati è stata effettuata la ritenuta Irpef calcolata applicando l'aliquota del 23% propria dei redditi assoggettati a regime di tassazione separata. Va precisato che, nel caso di specie, l'anno in cui è stata effettivamente erogata la pensione da parte dell'Inps non coincide con l'anno di competenza cui tali redditi si riferiscono.
In particolare, anche se erogata in seguito, la pensione di invalidità si riferisce agli anni 2005 e 2006, periodo nel quale la contribuente si trovava nella fascia reddituale della cosiddetta "no tax area", per la quale trattandosi di redditi percepiti inferiori a 7.000 euro avrebbe dovuto fruire di totale esenzione fiscale. Invece la pensione, percepita successivamente al periodo di competenza, è stata sottoposta a ritenuta Irpef applicata calcolando l'aliquota propria dei redditi assoggettati a regime di tassazione separata. La contribuente ha, dunque, chiesto il rimborso dell'Irpef trattenuta in eccedenza dall'Inps, rimborso che è stato negato parzialmente dall'ente impositore. Da ciò è scaturito il contenzioso conclusosi con la sentenza citata in premessa.
La Corte di Cassazione ha precisato che le pensioni di qualsiasi genere sono considerate redditi di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 49, comma 2, T.U.I.R. a cui si applica il regime di tassazione separata di cui all'art. 17, comma 1, lettera b, del T.U.I.R. Il regime della tassazione separata, recita l'art.17 T.U.I.R., si applica agli emolumenti arretrati per prestazioni di lavoro dipendente riferibili ad anni precedenti, percepiti per effetto di leggi, di contratti collettivi, di sentenze o di atti amministrativi sopravvenuti o per altre cause non dipendenti dalla volontà delle parti. Per queste ragioni, la Suprema Corte ritiene che le somme arretrate percepite seguono il cosiddetto "principio di cassa" e, per questo motivo, devono essere tassate nell'anno di effettiva erogazione e non in quello di competenza.
La Corte ha anche precisato che il rimborso sarebbe spettato alla contribuente se l'arretrato fosse stato erogato in ritardo "per fisiologici tempi tecnici o giuridici correlati all'erogazione".
Trattandosi, invece, di un ritardo non dipendente dalla volontà delle parti ma imputabile al contenzioso previdenziale, la Cassazione ha negato il diritto al rimborso ritenendo che l'Agenzia delle Entrate è stata vigile e puntuale nell'applicare in modo irreprensibile le norme in vigore.
Viene seguito, infatti, il principio di cassa e non quello di competenza, con l'effetto che gli arretrati vanno tassati anche se questi, nel momento della loro assegnazione, sarebbero rientrati nella no tax area.
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Il mio nome è Carmela Patrizia Spadaro. Esercito la professione di Avvocato nel Foro di Catania. Sin dal 1990 mi sono occupata di diritto tributario formandomi presso la Scuola Tributaria "Ezio Vanoni" - sez.staccata di Torino.. Sono anche mediatore iscritta all'Albo della Camera di mediazione e conciliazione del Tribunale di Catania dal 2013. Da alcuni anni mi occupo di volontariato per la tutela dei diritti del malato. Nel tempo libero coltivo I miei hobbies di fotografia e pittura ad olio.