Se questo sito ti piace, puoi dircelo così
Con l'ordinanza n. 27106/2024, la III sezione della Corte di Cassazione, pronunciandosi in tema di usura, ha escluso che la previsione di una clausola di salvaguardia possa sanare un contratto che, già ab origine, preveda tassi usurai.
Si è difatti ribadito il principio per cui "una clausola di salvaguardia – il cui scopo è quello di mantenere l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora entro il tasso soglia – può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe".
Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Milano accertava l'avvenuta risoluzione di un contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile; accoglieva parzialmente la domanda riconvenzionale della convenuta e dichiarava nulla la clausola contrattuale determinante interessi moratori nella misura del 9% più il tasso Euribor a tre mesi perché usurari, dichiarando non dovuti interessi moratori per il contratto dalla conduttrice.
La Corte di Appello di Milano, riformando la sentenza di prime cure, respingeva la domanda riconvenzionale della conduttrice di dichiarare la nullità, totale o parziale, del contratto di leasing.
A sostegno della propria decisione, i giudici di secondo grado facevano leva sull'articolo 11 delle Condizioni generali del contratto secondo cui, se alla sua stipulazione, il tasso fosse stato superiore rispetto al tasso soglia vigente per la classe di importo cui il contratto era riconducibile, il tasso sarebbe rimasto per tutta la durata della locazione finanziaria entro il limite dell'usura.
Ad avviso della corte territoriale, il sopramenzionato articolo 11 delle Condizioni generali, riconducendo la misura degli interessi moratori entro la soglia dell'usura, escludeva ab origine la nullità della relativa pattuizione; ne derivava che, tramite una correzione/integrazione della clausola determinante gli interessi moratori attuata tramite la "clausola di salvaguardia" di cui all'articolo 11 delle Condizioni generali, si depurava ab origine il contratto dal tasso usurario.
Ricorrendo in Cassazione, la conduttrice eccepiva violazione e falsa applicazione dell'articolo 1, primo comma, D.L. 194/2000, convertito con modifiche nella legge 24/2001, nonché violazione e/o omessa applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c..
Secondo la ricorrente, 1'art. 1, primo comma, D.L. 194/2000, si applicherebbe a tutti gli interessi, di qualunque titolo, ivi inclusi quelli moratori e, pertanto, andrebbe applicato anche al caso di specie.
La Cassazione condivide le doglianze sollevate dalla ricorrente.
La Corte - nell'interpretare la portata dell'articolo 1, comma 1, D.L. 394/2000, convertito con modifica nella legge 24/2001, nella parte in cui stabilisce che una clausola contrattuale con la quale vengano convenuti interessi usurari è nulla – evidenzia come il citato comma faccia riferimento all'originaria pattuizione che si inserisce, appunto ab origine, nel sinallagma contrattuale, dal momento che la natura variabile di un elemento presente nella clausola non può privare di effetto il suo stato al momento della stipulazione, così rendendolo, per di più, un dato indeterminabile: la variabilità non può che essere, al contrario, una caratteristica ontologica che si concretizza e perciò genera effetto solo posteriormente alla stipula.
La sentenza in commento evidenzia, quindi, come una clausola di salvaguardia – il cui scopo è quello di mantenere l'eventuale fluttuazione del saggio di interessi convenzionale di mora entro il tasso soglia – può essere stipulata esclusivamente per tutelare la validità di quel che non è nato nullo rispetto alla sopravvenuta modifica del tasso - caratterizzato dal suo movimento fisiologico - che nullo altrimenti lo renderebbe.
La clausola "di salvaguardia", quindi, è finalizzata a proteggere l'applicazione di una clausola, non certo direttamente da sé stessa - ovvero per come è stata stipulata ab origine -, bensì dalla esterna sopravvenienza dei movimenti Euribor che la condurrebbero a oltrepassare i limiti della validità del tasso.
In conclusione, la Cassazione accoglie il ricorso, cassa l'impugnata sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte d'Appello di Milano, in diversa composizione.
Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.
Il mio nome è Rosalia Ruggieri, sono una persona sensibile e generosa, sempre pronta ad aiutare chi ne ha bisogno: entro subito in empatia con gli altri, per indole sono portata più ad ascoltare che a parlare, riservatezza e discrezione sono aspetti caratteristici del mio carattere. Molto caparbia e determinata, miro alla perfezione in tutto quello che faccio.
Adoro il mare, fare lunghe passeggiate all'aria aperta, trascorrere il tempo libero con la mia famiglia. Sono donatrice di sangue e socia volontaria di una associazione che tutela i cittadini; credo e combatto per la legalità.
Nel 2010 mi sono laureata in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari; nel 2012 ho conseguito sia il Diploma di Specializzazione per le Professioni Legali presso l'Ateneo Barese che il Diploma di Master di II livello in "European Security and geopolitics, judiciary" presso la Lubelska Szkola Wyzsza W Rykach in Polonia.
Esercito la professione forense nel Foro di Bari, occupandomi prevalentemente di diritto civile ( responsabilità contrattuale e extracontrattuale, responsabilità professionale e diritto dei consumatori); fornisco consulenza specialistica anche in materia penale, con applicazione nelle strategie difensive della formula BARD.