In presenza di recidiva per il reato di furto di energia elettrica all´interno di un immobile occupato abusivamente, la scriminante dello stato di bisogno non trova applicazione neanche in considerazione dell´elevato nucleo familiare che l´agente ha a carico.
In questi termini si esprimeva la IV sezione penale della Cassazione con sentenza n. 53151/17 depositata il 22 novembre.
Condannato per furto di energia elettrica presso il Tribunale di Palermo, il protagonista della vicenda veniva successivamente condannato in appello con la recidiva.
Ebbene, rendendo noto il numero dei componenti il nucleo familiare (cinque figli minori, oltre ad un neonato), il mancato riconoscimento dello stato di bisogno economico, ha costituito per l´imputato il principale motivo di ricorso in Cassazione.
Con richiamo alla sez. III, 11.5.2016, Mbaye, Rv. 267640, la Corte ha inteso dimostrare il suo accordo con l´orientamento secondo cui perché possa applicarsi la scriminante dello stato di necessità non si può prescindere dalla ricorrenza di una condizione, ossìa del pericolo attuale di un danno grave alla persona, che non sia volontariamente causato dall´agente, e che sia eliminabile solo attraverso il compimento di quell´atto penalmente illecito.
La Corte ha poi sottolineato che il furto fu commesso solo dopo l´occupazione abusiva dell´abitazione, alla quale per morosità, era stata sospesa la somministrazione di energia.
Come se non bastasse, notano i Supremi Giudici, l´agente nessun comportamento, tra quelli leciti, quali la richiesta di sussidi e quant´altro lo Stato mette a disposizione per attenuare le difficoltà economiche delle famiglie numerose, ha posto in essere attivandosi in tal senso.
Non riscontrando nel caso di specie il pericolo attuale di un danno grave alla persona, la scriminante dello stato di bisogno non ha trovato applicazione e, essendo peraltro l´imputato già recidivo per lo stesso reato, la Corte confermava la recidiva.
Per quanto sopra esposto, il ricorso era dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
Scritto da Dott.ssa Paola Moscuzza