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Mi rivolgerò ai vostri superiori per farvi punire. SC: "Si tratta di minaccia a p.u., impossibilità non esclude il reato"

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I giudici della Sesta Sezione Penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19115 del 3 maggio 2018 hanno stabilito che per potersi configurare il reato di minaccia a pubblico ufficiale ex art. 336 c.p., la idoneità della minaccia deve essere valutata con giudizio "ex ante" con la conseguenza che l´impossibilità della realizzazione del male minacciato, non esclude affatto il reato.

I Fatti
La Corte d´appello di Anconaaveva a confermato la sentenza pronunciata dal GUP del Tribunale di Ancona che aveva condannato l´imputato per il reato di cui all´art. 336 cod. pen., per avere minacciato i Carabinieri, che lo avevano fermato per una violazione del codice della strada.
L´imputato al fine di indurre i due carabinieri a non elevare la contravvenzione, li minacciava con le seguenti parole: "non mi potete contestare l´uso del telefono cellulare perchè non ne sono in possesso, vi denuncerò", "fate pure, vi faccio vedere io, parlerò con i vostri superiori così vi tolgono dalla strada ........"
Avverso la sentenza della Corte di Appello veniva proposto ricorso per cassazione ai sensi del´art. 173 disp. att. cod. proc. pen. fondato su die distinti motivi:
Con il primo motivo, il ricorrente deduceva la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza degli elementi costituenti reato, in quanto lo stesso non aveva minacciato ma solo criticato la condotta dei due carabinieri .
Col secondo motivo, eccepiva la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in ordine alla mancata applicazione dell´art. 131-bis cod. pen. richiesto con i motivi aggiunti, sebbene si tratti di fatto di minima gravità, privo di un´effettiva capacità intimidatoria,
Ragioni della decisione
I giudici della Sesta Sezione hanno ritenuto infondato il ricorso proposto
Invero, secondo i giudici di legittimità, il ragionamento dei giudici di merito è stato ritenuto ineccepibile, gli stessi infatti hanno fatto emergere come l´imputato non si sia solo genericamente lamentato, ma rivolgendosi ai due militari gli prospettava che si sarebbe rivolto ai loro superiori per l´adozione di provvedimenti disciplinari. Così facendo l´imputato ha prospettato un danno ingiusto ai due militari per far loro omettere un atto dell´ufficio o del servizio .
Pertanto i giudici di legittimità hanno ritenuto la minaccia, così come si è concretizzata nel caso di specie, secondo un giudizio ex ante idonea a turbare i pubblici ufficiali nell´assolvimento dei loro compiti istituzionali, in quanto connotata da una parvenza di serietà e da una potenzialità costrittiva del loro agire (Sez. 6, n. 32705 del 17/04/2014, Coccia, Rv. 260324; Sez. 6, n. 6164 del 10/01/2011, Stefanello, Rv. 249376).
Anche il secondo motivo del ricorso, concernente l´omessa applicazione della causa di non punibilità di cui all´art. 131-bis cod. pen..è stato ritenuto inammissibile, infatti secondo i giudici di legittimità, i giudici di merito hanno sufficientemente motivato le ragioni della esclusione, della sussistenza dei presupposti della lieve entità del fatto. Pertanto tale indagine, deve intendersi preclusa in sede di legittimità, per non sconfinare in un giudizio di merito non consentito dall´art. 606 cod. proc. pen..
Si allega sentenza
avv. Giovanni Di Martino
Documenti allegati
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