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Studenti lavoratori: sì a nuove classi singole in regime di parità e in presenza di pressanti esigenze

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In presenza di pressanti esigenze degli studenti lavoratori, in regime di parità, possono essere istituite eccezionalmente ulteriori classi singole. Tale possibilità non è preclusa dalla normativa vigente.

Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 3236 del 12 marzo 2020.

Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.

I fatti d causa.

I ricorrenti, studenti lavoratori iscritti ai corsi pomeridiani presso una scuola privata, essendo venuti a conoscenza che detta scuola ha chiesto l'attivazione, in regime di parità, di corsi collaterali, hanno mostrato interesse a frequentare detti corsi presso tale istituto. È accaduto che l'amministrazione non ha accolto l'istanza della scuola relativa alla predetta attivazione in quanto a suo dire:

  • il D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 (recante «le linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale contenente la disciplina delle modalità procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento») vieta la costituzione e approvazione di più classi collaterali per ciclo;
  • la normativa vigente non ha concesso la parità scolastica a corsi serali per studenti lavoratori e «fa presente che i corsi per lavoratori, come anche nelle istituzioni scolastiche statali, sono stati sostituiti dal nuovo assetto organizzativo e didattico dei CPIA (Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti) regolamentato dal D.P.R. n. 263 del 2012».  

I ricorrenti, pertanto, hanno agito in giudizio, chiedendo l'annullamento del D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 e della relativa nota ministeriale nella parte in cui illegittimamente vietano la costituzione e approvazione di più classi collaterali per ciclo, in regime di parità.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tar..

La decisione dei Giudici amministrativi.

Innanzitutto, il Tar parte dall'esame del D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008. L'art. 4.8 prevede che «per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nella classi esistenti». Dalla disposizione in esame, si evince che:

  • la scuola può istituire nuove classi terminali;
  • la richiesta di detta istituzione deve essere adeguatamente motivata;
  • le nuovi classi possono essere istituite in presenza di nuovi studenti iscritti che non possono essere collocati in classi già esistenti.

Da quanto detto, secondo recenti pronunce del Tar, l'istituzione delle classi terminali è limitata a una sola classe collaterale nei confronti degli studenti neo iscritti che non possano essere inseriti nelle classi esistenti. Con l'ovvia conseguente che non è possibile detta istituzione in presenza di studenti lavoratori (Tar Lazio Sez III Bis n. 1756 e 1827/ 2020; 12801/2019). 

Sebbene la norma su richiamata sia chiara nell'individuare i casi di possibile istituzione di nuove classi terminali, essa va coordinata con l'art. 1, comma 4, lettera f, Legge n.62/2000norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»). Secondo quest'ultima disposizione, con riferimento alle scuole paritarie, «non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». In punto si è espresso il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3627/2018, ha chiarito che l'art. 1 su menzionato va interpretato nel senso che non è preclusa «l'istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative […] con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Questo sta a significare che «la disciplina normativa non preclude la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori» (Consiglio di Stato, sez, VI, ordinanze n. 6364/07, n. 924, n. 925 e n. 939 del 19/02/2008). Tornando nel caso di specie, non risulta che l'amministrazione:

  • abbia verificato la sussistenza o meno di dette esigenze:
  • abbia effettuato una comparazione tra gli interessi privati e quelli pubblici;
  • abbia tenuto conto della circostanza che successivamente alla data dell'1 settembre 2010 non è vietato accogliere nuove iscrizioni e costituire nuove classi specie se serali per studenti lavoratori in assenza di strutture statali presenti nel territorio.

Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar, ritenendo fondate le motivazione dei ricorrenti, ha accolto il ricorso. 

 

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