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In presenza di pressanti esigenze degli studenti lavoratori, in regime di parità, possono essere istituite eccezionalmente ulteriori classi singole. Tale possibilità non è preclusa dalla normativa vigente.
Questo è quanto ha ribadito il Tar Lazio con sentenza n. 3236 del 12 marzo 2020.
Ma vediamo nel dettaglio la questione sottoposta all'esame dei Giudici amministrativi.
I fatti d causa.
I ricorrenti, studenti lavoratori iscritti ai corsi pomeridiani presso una scuola privata, essendo venuti a conoscenza che detta scuola ha chiesto l'attivazione, in regime di parità, di corsi collaterali, hanno mostrato interesse a frequentare detti corsi presso tale istituto. È accaduto che l'amministrazione non ha accolto l'istanza della scuola relativa alla predetta attivazione in quanto a suo dire:
I ricorrenti, pertanto, hanno agito in giudizio, chiedendo l'annullamento del D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008 e della relativa nota ministeriale nella parte in cui illegittimamente vietano la costituzione e approvazione di più classi collaterali per ciclo, in regime di parità.
Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito dal Tar..
La decisione dei Giudici amministrativi.
Innanzitutto, il Tar parte dall'esame del D.M. n. 83 del 10 ottobre 2008. L'art. 4.8 prevede che «per le classi terminali della scuola secondaria superiore il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l'avvio dell'anno scolastico, l'autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nella classi esistenti». Dalla disposizione in esame, si evince che:
Da quanto detto, secondo recenti pronunce del Tar, l'istituzione delle classi terminali è limitata a una sola classe collaterale nei confronti degli studenti neo iscritti che non possano essere inseriti nelle classi esistenti. Con l'ovvia conseguente che non è possibile detta istituzione in presenza di studenti lavoratori (Tar Lazio Sez III Bis n. 1756 e 1827/ 2020; 12801/2019).
Sebbene la norma su richiamata sia chiara nell'individuare i casi di possibile istituzione di nuove classi terminali, essa va coordinata con l'art. 1, comma 4, lettera f, Legge n.62/2000 («norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»). Secondo quest'ultima disposizione, con riferimento alle scuole paritarie, «non può essere riconosciuta la parità a singole classi, tranne che in fase di istituzione di nuovi corsi completi, ad iniziare dalla prima classe». In punto si è espresso il Consiglio di Stato che, con sentenza n. 3627/2018, ha chiarito che l'art. 1 su menzionato va interpretato nel senso che non è preclusa «l'istituzione di classi terminali allorché ricorrano determinate condizioni giustificative […] con particolare riferimento agli studenti lavoratori. Questo sta a significare che «la disciplina normativa non preclude la possibilità di istituire eccezionalmente ulteriori classi singole in presenza delle pressanti esigenze degli studenti lavoratori» (Consiglio di Stato, sez, VI, ordinanze n. 6364/07, n. 924, n. 925 e n. 939 del 19/02/2008). Tornando nel caso di specie, non risulta che l'amministrazione:
Alla luce delle considerazioni sin qui svolte, pertanto, il Tar, ritenendo fondate le motivazione dei ricorrenti, ha accolto il ricorso.
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.