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Con la sentenza n. 642 dello scorso 4 maggio, la III sezione del Tar Toscana ha confermato legittimità di un'ordinanza con cui si intimava, dopo un lungo lasso di tempo, la demolizione di una struttura in ferro con copertura in telo plastificato, destinata all'ampliamento della superficie utile per la somministrazione e ristorazione.
Si è difatti rilevato che "i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio, seppure amovibili, vanno considerati alla stregua di vere e proprie costruzioni che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando l'eventuale assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l'utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale".
Nel caso sottoposto all'attenzione del Tar, il Comune di Pisa emanava una ordinanza con cui ingiungeva la demolizione, sul resede posto tra la strada principale e l'ingresso del fondo, di una struttura in ferro.
In particolare, veniva contestata al proprietario la realizzazione, in assenza di valido titolo edilizio abilitativo, di una struttura in ferro con copertura in telo plastificato retrattile, destinata all'ampliamento della superficie utile per la somministrazione e ristorazione, occupante un'area di circa 50 mq.
Ricorrendo al Tar, il titolare della struttura impugnava il provvedimento amministrativo con cui si era ingiunta la demolizione, eccependo la violazione dell'art. 132 della legge regionale n. 1/2005 e dell'art. 14 del regolamento edilizio del Comune di Pisa.
In particolare, il ricorrente deduceva l'irrilevanza del rilascio del permesso di costruire per il carattere pertinenziale del manufatto, essendo adiacente al servizio e destinato ad ampliare la superficie di somministrazione al pubblico.
Il Tar non condivide la censura del ricorrente.
Il Collegio premette che i manufatti funzionali a soddisfare esigenze permanenti del pubblico esercizio, seppure amovibili, vanno considerati alla stregua di vere e proprie costruzioni che alterano lo stato dei luoghi ed incrementano il carico urbanistico, a nulla rilevando l'eventuale assenza di opere murarie, dovendo invece valutarsi l'utilizzo per fini contingenti, per soddisfare esigenze durature nel tempo, per attività non stagionale.
Con specifico riferimento al caso di specie, il Tar rileva che, in considerazione della giurisprudenza richiamata nonché alla luce della destinazione d'uso della struttura adiacente all'esercizio e per la sua idoneità ad ampliare la superficie di somministrazione al pubblico, era necessario il rilascio del permesso di costruire.
Il Collegio coglie l'occasione per ricordare come debba escludersi l'esistenza di un legittimo affidamento, non potendo tale situazione interessare il proprietario che, avendo realizzato un abuso edilizio non sanzionato dall'amministrazione per un lungo periodo di tempo, confidi nel protrarsi dell'inerzia.
Il Tar rigetta, quindi, il ricorso, con compensazione delle spese.
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