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Inquadramento normativo: Art. 153 c.p.c.
La rimessone in termini: Quando i termini sono perentori, essi non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini […] (art. 153 c.p.c.). La rimessione in termini può trovare applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine (Cass. n. 9792/2012, richiamata da Cass., n. 15361/2021). Si tratta di un istituto che va coordinato con i principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive (Cass. n. 9792/2012, richiamata da Cass., n. 15361/2021) e per tal verso la causa non imputabile - richiesta quale condizione per la rimessione in termini - postula il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza, non già il carattere dell'impossibilità relativa, né tantomeno della mera difficoltà, e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass.,n n. 8216/2013; 6503/2017; 30512/2018; 3482/2019; 21304/2019; 27726/2020, Cass. Sez. U., 27773/2020, richiamate da Cass., n. 15361/2021).La tempestività dell'istanza di rimessione in termini: Affinché l'istanza di rimessione in termini sia accolta, oltre alla causa non imputabile, occorre che essa sia presentata tempestivamente dalla parte. Per tempestività si intende l'immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n.19290/ 2016, Cass. S.U. 32725/2018, richiamate da Cass.. n. 9481/2021).
Le cause che escludono l'accoglimento della rimessione in termini: Non costituisce causa che giustifica la rimessione in termini:
In tali casi il ritardo con cui è proposta l'impugnazione, se è imputabile al difensore per negligenza di quest'ultimo, trattandosi di un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rileverà solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo […] (Corte EDU, 15 settembre 2016, n. 3340/21, richiamata da Cass., n. 14596/2021), con l'ovvia conseguenza che la parte non potrà chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (Cass., n. 14596/2021);
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Il mio nome è Rosalba Sblendorio. Sono una persona estroversa e mi piace il contatto con la gente. Amo leggere, ascoltare musica e viaggiare alla scoperta delle bellezze del nostro territorio. Adoro rigenerarmi, immergendomi nella natura e per questo, quando posso, partecipo ad escursioni per principianti. Ho esercitato la professione da avvocato nel foro di Bari. Per molti anni ho collaborato con uno Studio legale internazionale, specializzato in diritto industriale, presso il cui Ufficio di Bari sono stata responsabile del dipartimento civile e commerciale. Mi sono occupata prevalentemente di diritto civile, diritto commerciale e diritto della proprietà intellettuale.