Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

La rimessione in termini e le cause di esclusione nel processo civile

Imagoeconomica_1541949

Inquadramento normativo: Art. 153 c.p.c.

La rimessone in termini: Quando i termini sono perentori, essi non possono essere abbreviati o prorogati, nemmeno su accordo delle parti. La parte che dimostra di essere incorsa in decadenze per causa a essa non imputabile può chiedere al giudice di essere rimessa in termini […] (art. 153 c.p.c.). La rimessione in termini può trovare applicazione non solo nel caso di decadenza dai poteri processuali di parte interni al giudizio di primo grado, ma anche nel caso di decadenza dall'impugnazione per incolpevole decorso del termine (Cass. n. 9792/2012, richiamata da Cass., n. 15361/2021). Si tratta di un istituto che va coordinato con i principi costituzionali di effettività del contraddittorio e delle garanzie difensive (Cass. n. 9792/2012, richiamata da Cass., n. 15361/2021) e per tal verso la causa non imputabile - richiesta quale condizione per la rimessione in termini - postula il verificarsi di un evento che presenti il carattere della assolutezza, non già il carattere dell'impossibilità relativa, né tantomeno della mera difficoltà, e che sia in rapporto causale determinante con il verificarsi della decadenza in questione (Cass.,n n. 8216/2013; 6503/2017; 30512/2018; 3482/2019; 21304/2019; 27726/2020, Cass. Sez. U., 27773/2020, richiamate da Cass., n. 15361/2021).

La tempestività dell'istanza di rimessione in termini: Affinché l'istanza di rimessione in termini sia accolta, oltre alla causa non imputabile, occorre che essa sia presentata tempestivamente dalla parte. Per tempestività si intende l'immediatezza della reazione al palesarsi della necessità di svolgere un'attività processuale ormai preclusa (Cass. n.19290/ 2016, Cass. S.U. 32725/2018, richiamate da Cass.. n. 9481/2021). 

Le cause che escludono l'accoglimento della rimessione in termini: Non costituisce causa che giustifica la rimessione in termini:

  • la circostanza della cattiva organizzazione del sistema di ricezione degli atti diretti al legale (Cass., nn. 23430/2016, 8993/2020, richiamate da Cass., n.13470/2021), quale ad esempio l'imputazione del malware contenuto nelle comunicazioni via PEC, senza che venga chiarita e provata la provenienza dall'Ufficio giudiziario o da altri sistemi di posta elettronica di dette comunicazioni (Cass., n.13470/2021);
  • in tema di protezione internazionale, la non conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino straniero. Tale non conoscenza non costituisce forza maggiore e quindi una circostanza impeditiva del mancato rispetto del termine di impugnazione del diniego della protezione internazionale. E ciò in considerazione del fatto che il cittadino straniero è tenuto a informarsi tempestivamente dell'esito della domanda presso il difensore che lo ha assistite senza l'intermediazione della struttura ospitante (Cass., n. 27726/20, richiamata da Cass., n. 14596/2021).  

    In tali casi il ritardo con cui è proposta l'impugnazione, se è imputabile al difensore per negligenza di quest'ultimo, trattandosi di un evento esterno al processo, che attiene alla patologia del rapporto con il professionista, rileverà solo ai fini dell'azione di responsabilità nei confronti del medesimo […] (Corte EDU, 15 settembre 2016, n. 3340/21, richiamata da Cass., n. 14596/2021), con l'ovvia conseguenza che la parte non potrà chiedere la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c. (Cass., n. 14596/2021);

  • la malattia del procuratore della parte il quale, nell'impossibilità di procedere personalmente al deposito del ricorso per cassazione, abbia scelto di affidarsi in limine a un servizio di recapito privato. In tali casi, il ricorso, inoltrato a mezzo corriere privato che giunge alla cancelleria dopo il decorso del termine indicato dall'art. 369 c.p.c., va dichiarato improcedibile poiché le disposizioni in materia di trasmissione di atti a mezzo del servizio postale e, in particolare, l'art. 3 della L. n. 59 del 1979, secondo cui il deposito si ha per avvenuto alla data della spedizione, non sono estensibili agli altri strumenti di consegna (Cass., nn. 8513/2020, 22092/2019, 25453/2017, richiamate da Cass., n. 13100/2021). L'invio tramite un corriere privato del plico contenente il ricorso per cassazione preclude, in buona sostanza, al richiedente l'opportunità di avvalersi della scissione del termine assicurata nel caso in cui il recapito avvenga per il tramite del servizio postale (Cass., n. 13100/2021).

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Struttura in ferro per ampliare lo spazio di un ri...
Avvocati: anche il contributo riscatto potrà esser...

Cerca nel sito