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Stalking, SC: “Lo stato d’ansia può essere provato con massime di esperienza”

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Con la pronuncia n. 45141 dello scorso 6 novembre, la V sezione penale della Corte di Cassazione, chiamata a esaminare la responsabilità penale di un uomo accusato di stalking, lo ha condannato sulla base delle dichiarazioni della persona offesa e di taluni amici della vittima, specificando che nel delitto di atti persecutori, lo stato di ansia prescinde dall'accertamento di un vero e proprio stato patologico e non richiede necessariamente una perizia medica, potendo il giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa anche sulla base di massime di esperienza.

Il caso sottoposto all'attenzione della Corte prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un uomo, accusato dei reati di cui agli artt. 612 bis e 595 c.p., per aver con condotte reiterate, offeso, molestato e minacciato una donna, offendendone altresì la reputazione attraverso post pubblici.

Per tali fatti, sia il Tribunale di Roma che la Corte di appello di Roma condannavano l'uomo alla pena di mesi dieci di reclusione: all'esito delle dichiarazioni della persona offesa e di taluni amici della vittima, era emersa, infatti, la sussistenza dello stato di ansia, tensione e paura, indotto nella vittima da parte dell'imputato, che per oltre sette anni l'aveva perseguitata, impedendole di svolgere una vita normale. Tale comportamento aveva costretto la persona offesa a modificare le proprie abitudini di vita, ricorrendo spesso all'aiuto di amici per farsi accompagnare a casa, temendo le intrusioni dell'imputato nelle ore di relax, costringendola a bloccare le chiamate in arrivo dei propri apparecchi telefonici ed a giustificare continuamente, presso i propri contatti anche di lavoro, le continue intrusioni diffamatorie dell'imputato sui social network.

Ricorrendo in Cassazione, l'imputato si doleva per aver la sentenza impugnata, con motivazione carente, concluso per la sussistenza del grave e perdurante stato d'ansia e del cambiamento delle abitudini di vita della persona offesa, senza considerare che dall'istruttoria erano emerse circostanze contraddittorie ad un siffatto stato, in quanto la donna – che pure aveva intrattenuto numerosissime conversazioni con l'imputato - soloin una occasione lo aveva bloccato da ogni interferenza con i suoi profili facebook.

La Cassazione non condivide le tesi difensive degli imputati.

La Corte premette, infatti, come tutte le censure prospettate mirano esclusivamente ad una rilettura degli elementi di fatto, sollecitando il Giudice di legittimità ad una, inammissibile, rivalutazione del merito, consentita nel giudizio di Cassazione solo in presenza di una motivazione del tutto mancante.

In punto di diritto la Corte premette che il reato di atti persecutori è strutturalmente una fattispecie di reato abituale ad evento di danno, che prevede più eventi in posizione di equivalenza, uno solo dei quali è sufficiente ad integrarne gli elementi costitutivi necessari.

In relazione all'evento di danno causato dallo stato di ansia, lo stesso prescinde dall'accertamento di un vero e proprio stato patologico e non richiede necessariamente una perizia medica, potendo il giudice argomentare la sussistenza degli effetti destabilizzanti della condotta dell'agente sull'equilibrio psichico della persona offesa, anche sulla base di massime di esperienza; in particolare, lo stato di ansia ben può essere ricavato, oltre che dalle dichiarazioni della stessa vittima del reato, dai suoi comportamenti conseguenti alla condotta posta in essere dall'agente, considerando tanto la sua astratta idoneità a causare l'evento, quanto il suo profilo concreto in riferimento alle effettive condizioni di luogo e di tempo in cui è stata consumata. 

Con specifico riferimento al caso di specie, la Corte di Appello, con logica, ampia ed esaustiva, motivazione ha correttamente ricondotto i comportamenti dell'imputato nella fattispecie di cui all'art. 612 bis c.p., stante le continue molestie operate nei confronti della persona offesa, che le avevano causato un forte stato di ansia, la cui prova è stata sufficientemente e logicamente desunta dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa.

Da ultimo la Corte – respingendo l'eccezione del ricorrente secondo cui i momenti di avvicinamento della vittima all'imputato erano tale da rendere inattendibile le versioni rese dalla donna – ricorda che nell'ipotesi di atti persecutori commessi nei confronti della ex convivente, l'attendibilità e la forza persuasiva delle dichiarazioni rese dalla vittima del reato non sono inficiate dalla circostanza che all'interno del periodo di vessazione la persona offesa abbia vissuto momenti transitori di attenuazione del malessere in cui ha ripristinato il dialogo con il persecutore: in siffatta ipotesi, infatti, si impone al giudice solo una maggiore prudenza nell'analisi delle dichiarazioni rese, attenzione che è stata adeguatamente prestata dalla motivazione della sentenza impugnata.

In conclusione la Cassazione dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro duemila in favore della cassa delle ammende.

 

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