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L'articolo 30 della nostra Costituzione e l'articolo 147 del Codice Civile, sanciscono l'obbligo dei due coniugi di mantenere, istruire, educare ed assistere moralmente i figli.
Per adempiere l'obbligo del mantenimento è prevista la corresponsione di un assegno per il pagamento delle spese ordinarie.
Queste sono quelle che il genitore deve sostenere per le esigenze quotidiane del figlio e vi rientrano quelle per il vitto, l'alloggio, il vestiario, le tasse per la scuola, i biglietti per l'autobus, le ricariche per il cellulare e i farmaci per le cure e i malanni ordinari.
Sono invece spese straordinarie, quelle che si devono sostenere per fare fronte a esigente imprevedibili e quindi non determinabili dai genitori o dal giudice anticipatamente.
Pensiamo alle spese per le ripetizioni private in una materia in cui il figlio ha particolare difficoltà, il costo per l'abbonamento mensile e le attrezzature di uno sport praticato dal ragazzo o per visite private dall'oculista o dal dentista.
Di recente è intervenuta la Corte di Cassazione, affermando che le spese straordinarie per i figli di separati non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà, ma ripartite a seconda delle sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro.
La vicenda che ha originato tale risposta riguarda una separazione personale, all'esito della quale il Tribunale di Milano aveva assegnato la casa coniugale alla ex quale collocataria prevalente dei figli minori e aveva fissato a carico del padre un assegno di mantenimento pari a 1.100 euro per ogni figlio e il pagamento nella misura dell'80% delle spese documentate mediche, scolastiche, sportive ed educative/culturali.
Dopo la bocciatura in appello, la questione approda in Cassazione.L'uomo lamenta, in particolare, il fatto che la corte non abbia tenuto conto dell'errore relativo ai suoi redditi e che la quantificazione dell'assegno e la ripartizione delle spese straordinarie non avesse tenuto conto delle effettive esigenze dei minori, fondandosi su presunzioni e sulla prospettazione della madre.
In effetti, la Corte rileva che, la sentenza impugnata ha ritenuto consona la misura dell'assegno periodico stabilita dal tribunale rispetto alle possibilità del genitore, il quale ha un reddito maggiore, superiore di due terzi rispetto a quello della moglie ed anche rispetto alle esigenze dei figli, operando una valutazione sistematica secondo gli anzidetti parametri.
Quindi, da questo punto di vista ciò consente di escludere i prospettati vizi, anche come omesso esame sulle circostanze dedotte dal ricorrente negli atti di causa, in realtà prese in considerazione dalla corte territoriale ovvero ritenute irrilevanti ai fini della determinazione dell'assegno in considerazione dell'interesse dei figli.
Sul punto invece relativo alle spese straordinarie, la censura del padre è ritenuta fondata.
Difatti, le spese straordinarie per i figli di separati non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ogni parte, ma in base alle rispettive sostanze patrimoniali e alla capacità di lavoro di ciascun obbligato.
Questo è ciò che ricorda la prima sezione civile della Cassazione, con l'ordinanza n. 6933/2023.
La S.C. ricorda innanzitutto che "la determinazione dell'assegno di mantenimento deve tenere conto dei redditi dei genitori, delle ulteriori sopravvenienze economiche, dei risparmi, della disponibilità di alloggio di proprietà, in uno con la considerazione delle esigenze attuali dei figli e del tenore di vita da loro goduti nonché dei tempi di permanenza degli stessi presso ciascuno dei genitori e della valenza economica dei compiti domestici e di cura da loro assunti" .
Preliminarmente, è infondato l'assunto del ricorrente laddove sembra sostenere che la previsione dell'assegno comporterebbe l'incompatibilità con la contribuzione alle spese straordinarie.
Queste riguardano spese che per la loro rilevanza, la loro imprevedibilità e la loro imponderabilità esulano dall'ordinario regime di vita dei figli e, per tale ragione, non sono agevolmente conglobabili in un assegno con cadenza periodica.
Quanto alla ripartizione pro quota delle spese straordinarie esse non vanno necessariamente suddivise in ragione della metà per ciascuna parte, secondo il principio generale vigente in materia di debito solidale, ma ripartite tenendo conto del duplice criterio delle rispettive sostanze patrimoniali disponibili e della capacità di lavoro professionale o casalingo di ciascun condebitore.
Tuttavia, va considerato che all'interno della contribuzione per spese straordinarie possono confluire più voci, risultando distinguibili (a) gli esborsi che sono destinati ai bisogni ordinari del figlio e che, certi nel loro costante e prevedibile ripetersi, anche lungo intervalli temporali, più o meno ampi, sortiscono l'effetto di integrare l'assegno di mantenimento, si pensi alle spese scolastiche, mediche ordinarie;(b) le spese che, imprevedibili e rilevanti nel loro ammontare, sono in grado di recidere ogni legame con i caratteri di ordinarietà dell'assegno di contributo al mantenimento (Cass. n. 379/2021).
Da ciò consegue che la quantificazione della contribuzione straordinaria, pur avendo come indicatori i criteri già indicati per l'assegno di mantenimento e cioè la comparazione dei redditi dei genitori e la opportuna proporzionalità della partecipazione, non assolve ad un'esigenza anche direttamente perequativa, perché la contribuzione straordinaria ha la funzione di assicurare la provvista per specifiche esigenze dei figli, ove concordate tra i genitori e da questi ritenute proporzionate all'interesse dei minori, e ciò, evidentemente, tende a riverberarsi nello specifico apprezzamento che il giudice di merito deve compiere per stabilirne la ripartizione.
Alla luce di quanto puntualizzato, la Corte cassa la decisione impugnata, in quanto confermando la ripartizione delle spese straordinarie attestata dal tribunale sulla percentuale dell'80%, "non si è fatta carico di motivare, se non con formula di stile, sulla base di quali elementi tutte le spese straordinarie e, quindi, anche quelle riconducibili nella categoria sub a), siano state poste nella più elevata misura dell'80% a carico del padre - già onerato da un congruo assegno di mantenimento determinato comparando i redditi caratterizzati, peraltro, dal minore rapporto di uno (la madre) a tre (il padre)".
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Mi chiamo Elsa Sapienza, ho studiato legge e sono diventata avvocato nel 2008.
Da sempre appassionata del diritto di famiglia, ho compreso negli anni che non mi bastava occuparmi di studiare, interpretare ed applicare norme giuridiche, ma, nutrivo un sincero interesse verso la cura delle relazioni tra le persone. Così mi sono avvicinata sempre di più al mondo delle mediazione ed ho approfondito sempre di più le mie conoscenze in tale settore, divenendo prima mediatore familiare, poi mediatore civile e commerciale, penale e scolastico.
Ho fondato l’Associazione Logos Famiglia e Minori, oggi EOS, acronimo di educazione – orientamento – sostegno, affascinata dalla prospettiva di lavorare in sinergia con altri professionisti, offrendo un servizio a 360° alle persone bisognose di un valido supporto ed offrendo loro uno spazio – luogo dove sentirsi accolte e ascoltate attraverso un approccio multidisciplinare.
Sono avvocato specialista in diritto delle persone, delle relazioni familiari e dei minorenni, tutore e curatore speciale dei minori.
Ho frequentato il Master in Situazioni di Affido e Adozione, settore di cui mi occupo da molti anni anche grazie alle esperienze maturate all’interno del mondo dell’associazionismo. Amo fare passeggiate nei boschi soprattutto d’estate, il mare della mia splendida città e viaggiare!