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Speciale Elezioni Forensi-Il divieto di doppio mandato e gli Intoccabili.Le reazioni dell'Avvocatura:è Rivoluzione

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Avrei voluto occuparmi di programmi elettorali e proposte in favore dell'Avvocatura, ma la nota Sentenza della Cassazione SS.UU n. 32781, lungi dall'essere serenamente accettata da tutti i Consiglieri colpiti dal divieto di doppio mandato, sta rappresentando un fatto storico di portata rivoluzionaria, a cui tutti gli Avvocati dovrebbero prestare massima attenzione, senza distrazioni, perché denuncia un attaccamento alle poltrone ai limiti del banditismo: " Sono dei fuorilegge" , tuona la stimata Collega Paola Forcione del Foro di Avelino, autrice di una lettera molto critica verso gli incandidabili candidati.

Se si osserva la questione da questo punto di vista, si comprende che vincere contro un Potere disposto a violare le leggi pur di conservarsi rappresenta la premessa di qualsiasi programma elettorale di cambiamento. Per questo lo scontro va oltre la questione dell'incandidabilità/ineleggibilità in senso stretto: se oggi noi accettiamo forme cosi sprezzanti dei principi giuridici e morali, nessun programma migliorativo della nostra condizione potrà mai essere realizzato, perché quel Potere arrogante, prepotente e fuorilegge non lo permetterà.

In questa vicenda ciò che emerge chiaramente è la certezza che sussistono interessi personali molto forti dietro lo spirito di servizio che andrebbe a giustificare l'accettazione di un incarico gratuito, altrimenti non avremmo assistito ad una difesa cosi vergognosa delle "rendite di posizione". E dinanzi a tale evidenza si comprende che la "querelle" non riguarda solo i candidati, ma l' Avvocatura tutta, perché chi coltiva interessi personali nello svolgimento di un incarico istituzionale tradisce l'elettorato, viola leggi e sentenze e sacrifica il bene comune per il proprio. Forse per questo, negli ultimi anni, l' Avvocatura sta conoscendo il momento meno prestigioso della sua storia.



Per analizzare bene il livello dello scontro è utile ricordare alcuni passaggi.

In un primo momento alcuni incandidabili pensarono di candidarsi ugualmente, in attesa della decisione del Giudice del rinvio, cioè del CNF, il cui Presidente Mascherin dichiarava da Lecce: "Si tratta di una sentenza ancora in itinere, nel senso che è stato fissato un principio e deve tornare ancora al giudice di rinvio [LUI], che dovrà fare le valutazioni del caso e pertanto su questo non posso fare commenti".

Non voglio indagare sul concetto di "sentenza in itinere", né sull'imbarazzante conflitto di interessi che travolge il Presidente del CNF ed alcuni suoi Consiglieri, peraltro interessati anche dall'interrogazione parlamentare del Senatore Buccarella M5S, secondo il quale, correttamente, il CNF dovrebbe essere eletto a marzo 2019 dai CCOOAA rinnovati e non dai CCOOAA uscenti, e ciò sia in base alla legge, che in ossequio ai principi di rappresentanza e governabilità. Ma certamente voglio sottolineare che il CNF non può "fare le valutazioni del caso", bensì può solo applicare il principio di diritto al caso concreto.

Scrive in proposito l' Avv. Andrea Falcetta:

"Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito che sono "ineleggibili" al Consiglio dell'Ordine quei Consiglieri che abbiano già espletato due mandati consecutivi. Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno altresì ammonito che la legge applicata nella fattispecie è finalizzata ad impedire il consolidarsi di "rendite di posizione" onde permettere un sano ricambio ai vertici dei Consigli Distrettuali. Le Sezioni Unite hanno cassato "con rinvio", il che in parole semplici significa che hanno rinviato il procedimento al CNF-Consiglio Nazionale Forense affinché applichi al caso concreto il principio di diritto da esse stesse chiaramente enunciato. Gli "ineleggibili" (che compongono ad oggi la quasi totalità dei membri dei Consigli Forensi uscenti) candidamente dichiarano di volere attendere la pronunzia del CNF per "eventualmente" ritirare le proprie candidature. Il CNF, siccome composto da Avvocati di chiara e specchiata professionalità e competenza, sa benissimo che non può e non deve enunciare alcun principio di diritto, dovendosi unicamente attenere ad applicare, ovvero "eseguire", quanto ordinato dalle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione."

Successivamente insistevo in più interventi sulla rilevanza deontologica e penale della dichiarazione mendace resa dai candidati al momento della presentazione delle candidature, qualora non fossero nell'effettivo possesso dei requisiti di candidabilità ed eleggibilità richiesti dalla legge; ed altresì rappresentavo l'ipotesi di reato dell'abuso di ufficio da parte delle commissioni elettorali composte da membri che dovessero favorire gli incandidabili/ineleggibili, invece di verificare correttamente la regolarità delle candidature ed il possesso dei requisiti di eleggibilità.

Una prima segnalazione proviene dall' Avv. Donatello Genovese, Dirigente NAD :

"Ci giunge notizia che presso alcuni COA i componenti delle commissioni elettorali preposte alle operazioni di rinnovo dei consigli dell'ordine sono stati sorteggiati senza avvisare gl'iscritti e senza dare modo agl'interessati di presenziare alle relative operazioni. Tale modo di procedere è illegittimo, poiché, per regola generale, le operazioni di sorteggio, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza, devono avvenire in seduta pubblica (Cons. Stato, Sez. VI, Sent. 07-03-2016, n. 902; Cons. Stato, Sez. VI Sent. 07-03-2016, n. 903; T.A.R. Toscana, Sez. III, 27-12-1994, n. 449; Cons. Stato, Sez. II, 15-11-1989, n. 204). Tale principio di pubblicità è diretto a rendere controllabili le operazioni di costituzione delle commissioni da parte di chiunque vi abbia interesse ed a garantire che esse si svolgano in maniera regolare e senza "trucchi" di sorta. Nuova Avvocatura Democratica ritiene, pertanto, che le operazioni di sorteggio dei componenti delle commissioni elettorali vadano ripetute, ove non si sia dato avviso del tempo e del luogo del loro svolgimento, poiché tale modus procedendi non ha consentito il controllo della loro regolarità e non ha garantito l'assenza di indebite manipolazioni nella costituzione di un organo di garanzia, fondamentale per lo svolgimento di libere e democratiche elezioni."

Continuando nel tentativo di salvarsi, alcuni Consiglieri hanno deciso di rinviare la data delle elezioni, come è accaduto ultimamente a Livorno e sul punto riporto un parere contrario, tecnicamente ineccepibile, del Tesoriere del COA di Roma Antonino Galletti :

"Gli Ordini sono enti pubblici (Art. 24 co. 3 L. 247/2012: "… Il CNF e gli ordini circondariali sono enti pubblici non economici a carattere associativo…") ed applicano le norme così come interpretate in ultima istanza dalle Sezioni Unite della Suprema Corte. Le posizioni, le idee e le aspettative personali di Presidenti, Consiglieri e candidati sono lecite e legittime, ma non possono impegnare l'ente che resta soggetto alla legge: ciò secondo elementari nozioni di diritto pubblico che sono patrimonio comune e condiviso di ogni laureato in giurisprudenza. Eventuali provvedimenti di rinvio delle elezioni di gennaio sarebbero illegittimi (art. 27 co. 4 L. 247/2012: "... L'assemblea per la elezione del consiglio si svolge, per il rinnovo normale, entro il mese di gennaio successivo alla scadenza…") e, dunque, prevedibilmente annullati dai giudici amministrativi (previa sospensione già in sede cautelare monocratica o collegiale) con conseguente, altrettanto prevedibile, responsabilità anche erariale qualora dal rinvio illegittimo derivassero danni per l'ente."

Ancora, giravano voci secondo le quali gli ineleggibili avrebbero chiesto di inserire nel decreto mille proroghe anche una proroga dei mandati consiliari ed è di questi giorni la notizia, segnalata dalla Presidente Nad Avv. Rosaria Elefante, che starebbero insistendo per ottenere una leggina che salvi le loro rendite di posizione, ma francamente credo che questa maggioranza parlamentare non accetterà di disattendere il principio del divieto di doppio mandato, avendone fatto uno dei suoi principali cavalli di battaglia.

Dunque, cosa resterebbe agli intoccabili?

Qualcuno ha scritto che vorrebbero chiedere l​​'interpretazione autentica, ma la ratio del legislatore è chiara.

Qualcun altro vorrebbe sollevare l'eccezione di incostituzionalità e altri ricorrere alla CEDU, sempre se sia prevista una norma della Convenzione che tuteli i diritti "quesiti" dei Consiglieri.

Tuttavia, paralizzare le istituzioni con i ricorsi non sarebbe opportuno, anche perché qualche candidabile/eleggibile potrebbe pure rivolgersi alla Procura ed, in ogni caso, le leggi e le sentenze andranno nel frattempo rispettate, sebbene alcuni incandidabili abbiano osato giustificare la propria candidatura, paragonandone l'ingiustizia a quella delle leggi razziali, come se nel divieto di doppio mandato potessero essere ravvisate le stesse gravi violazioni dei diritti e delle liberà fondamentali di un popolo! Siamo oltre la vergogna.

L'ultima cartuccia (a salve però) è il parere pro veritate di un Professore Unversitario contrario all'applicazione retroattiva della legge n. 113/2017, ma, come ha sapientemente argomentato il Presidente COA Milano Danovi, qui non si tratta di retroattività della norma, bensì di requisiti di eleggibilità , quindi di una qualifica soggettiva che è applicabile a tutti i candidati al momento dell'entrata in vigore della legge.

Immediatamente il Consigliere di Torino Mussano dichiarava di essere ineleggibile e pertanto di non candidarsi​​ ed in questi giorni, in aderenza al principio espresso dalla Corte, i Consiglieri di Roma Livia Rossi e Antonio Conte ed il Vice Presidente Cassiani, con grande onestà, professionalità e senso delle istituzioni, hanno ritirato la propria candidatura. Tre esempi illustri che certamente continueranno a servire l' Avvocatura e di cui il Foro di Roma è oggi massimamente orgoglioso.

Resta il rammarico che sia dovuta intervenire una legge per garantire la par condicio tra i candidati, par condicio che enti pubblici come COA e CNF avrebbero già dovuto garantire in questi anni, invece di favorire le liste consiliari, attraverso l'uso di mezzi e poteri consiliari, di gran lunga più efficaci di quelli riservati alle liste alternative.

Resta il rammarico per il Collega del Foro di Agrigento Antonino Maria Cremona, il quale ha dovuto resistere fino in Cassazione per essere tutelato, mentre il nostro CNF non è riuscito ad essere lucido nell'interpretazione della norma.

E resta, infine, il rammarico profondo di dover assistere al ritiro solo dei migliori, mentre chi non conosce onore, non prova vergogna, non rispetta leggi e sentenze, è ancora lì, a Roma come in altri Fori.

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