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Gara pubblica, utile impresa incongruo solo se pari a 0

Con Sentenza 17.3.2016 n. 1090, la Quinta Sezione del Consiglio di Stato ha ribadito, richiamando la propria giurisprudenza (Consiglio Stato, Sezione III, 5 dicembre 2013, n. 5781; Sezione IV, 23 luglio 2012, n. 4206), che nelle gare d´appalto non può essere fissata una quota rigida di utile al di sotto della quale l´offerta debba considerarsi per presunzione incongrua, dovendosi invece avere riguardo alla serietà della proposta contrattuale e risultando in sé ingiustificabile solo un utile pari a zero, atteso che anche un utile apparentemente modesto può comportare un vantaggio
importante, come nel caso di ricadute positive che possono discendere per l´impresa in termini di qualificazione, pubblicità, curriculum, dall´essersi aggiudicata e dall´avere poi portato a termine un prestigioso appalto.
Quindi, se deve ritenersi che l´offerta economica zero equivale a mancata offerta economica, nel caso di un´offerta economica composta da più voci e che non sia pari a zero è necessario
ponderare, per comprendere se ci si trovi di fronte ad un’offerta affidabile e seria, l´offerta nel suo complesso.
Secondo il giudice d´appello - allora - la stazione appaltante deve accertarsi che l’indicazione di un valore zero di un componente dell´offerta non impedisca la valutazione dell’offerta stessa o delle altre offerte presentate dai concorrenti, ad esempio, determinando la sostanziale inapplicabilità della formula matematica per il computo del relativo punteggio; e sulla scorta dell´importanza della voce dell’offerta per la quale è stato indicato un valore zero, accertare che ciò non sia sintomatico della scarsa serietà dell’offerta nel suo complesso. In questo senso la stazione appaltante deve indagare se il concorrente tragga comunque un utile dalla propria offerta complessiva.
Nella fattispecie trattata dal Consiglio di Stato, l´indicazione di un valore pari a zero per la progettazione esecutiva non aveva impedito di attribuire un punteggio all´offerta dell’appellante, né a quelle delle concorrenti ed i costi della progettazione esecutiva incidevano per poco più dell’1% sul totale, per cui la voce in questione aveva carattere del tutto marginale, tanto che, a parere del giudice d´appello, l´appellante aveva potuto dimostrare che avrebbe potuto ottenere un utile congruo. Da ciò l´infondatezza della censura.
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