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Spazzatura (TARI) – Un anno di tempo per pagare

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I comuni e/o gli eventuali enti sovraordinati soggetti gestori della "spazzatura", si apprestano o hanno già provveduto, all'invio della famigerata "bolletta" per il pagamento del servizio raccolta e smaltimento rifiuti: ogni ente gestore con il proprio regolamento disciplina le date e le modalità del pagamento, ma l'importo del canone complessivo deve assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio al fine di garantire l'equilibrio economico – finanziario della gestione e la sostenibilità per tutti gli utenti, ai sensi del comma 639 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013.

Se è già trascorsa la data di pagamento della TARI (Spazzatura) e per problemi finanziari non si è potuto onorare la scadenza, mi raccomando, niente attacchi di panico, niente rimorsi del bravo cittadino. C'è tempo per pagare, con una minima maggiorazione, fino ad un anno della scadenza originaria.

Basta applicare l'istituto del Ravvedimento Operoso.

Il ravvedimento operoso è lo strumento con cui il contribuente può regolarizzare omessi o insufficienti versamenti dei tributi pagando sanzioni ridotte, anche ai fini del pagamento della TARI "spazzatura".

Per quanto di interesse ai fini del Ravvedimento operoso TARI, il DLgs 158/2015 prevede all'articolo 15, comma 1, lettera o), la riscrittura dell'Art. 13 del DLgs 471/1997 che stabilisce la sanzione da applicare per omessi o parziali versamenti in misura pari al 30% con riduzione a metà per versamenti effettuati nei primi 90 giorni dopo la scadenza:

In base a queste modifiche normative il Ravvedimento operoso viene applicato con una sanzione ridotta della metà per versamenti effettuati entro 90 giorni dalla scadenza come di seguito dettagliato.

Ci sono quattro tipologie di ravvedimento (il "Ravvedimento Medio" è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015) di cui le prime tre modificate nell'entità della sanzione dal DLgs 158/2015:

1.Ravvedimento Sprint: prevede la possibilità di sanare la propria situazione versando l'imposta dovuta entro 14 giorni dalla scadenza con una sanzione dello 0,1% giornaliero (in precedenza era 0,2%) del valore dell'imposta più interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

2.Ravvedimento Breve: applicabile dal 15° al 30° giorno di ritardo, prevede una sanzione fissa del 1,5% (in precedenza era 3%) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale;

3.Ravvedimento Medio: è applicabile dopo il 30° giorno di ritardo fino al 90° giorno, e prevede una sanzione fissa del 1,67% (in precedenza era 3,33% - sanzione minima ridotta ad 1/9) dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale (Comma 637 Legge di Stabilità 2015);

4.Ravvedimento Lungo: è applicabile dopo il 90° giorno di ritardo, ma comunque entro i termini di presentazione della dichiarazione relativa all'anno in cui è stata commessa la violazione. In mancanza di Dichiarazione, nei casi in cui non c'è nuova dichiarazione (*), la data di riferimento è quella della scadenza del versamento. Prevede una sanzione fissa del 3,75% dell'importo da versare più gli interessi giornalieri calcolati sul tasso di riferimento annuale

Oltre al tributo ed alla sanzione ridotta devono essere corrisposti gli interessi legali con maturazione per ogni giorno di ritardo al tasso legale dello 0,3% annuo (dall'1/01/2018).

 Il contribuente che, per errore o dimenticanza, ricorre al ravvedimento operoso per sanare l'eventuale violazione Tari, è tenuto ad effettuare il versamento mediante F24, compilando la sezione "Imu ed altri tributi locali" del modello come segue:

  1. indicazione nel campo "codice ente/codice comune" del codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili;
  2. barratura della casella "Ravv.", se il pagamento si riferisce al ravvedimento; si ricorda che, come precisato dalla risoluzione AdE 35/E/2012, in caso di ravvedimento le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all'imposta dovuta;
  3. indicazione nella casella "Numero immobili" del numero degli immobili (massimo 3 cifre);
  4. indicazione nella casella "Anno di riferimento" dell'anno d'imposta cui si riferisce il pagamento. Nel caso in cui sia barrata la casella "Ravv." occorre indicare l'anno in cui l'imposta avrebbe dovuto essere versata;
  5. indicazione nel campo "codice tributo" del codice tributo che individua il versamento.

I codici tributi da usare sono:

- 3944 Tari;

- 3945 Interessi Tari;

- 3946 Sanzione Tari.

Con l'applicazione del ravvedimento operoso è possibile quindi, nei casi in cui necessita, autofinanziarsi il pagamento della "spazzatura"' fino ad un anno dalla scadenza con un tasso minimo di spese aggiuntive.

Potrebbe anche essere utile soltanto aspettare la maturazione di un credito d'imposta, magari da modello Unico o da 730", per poterlo compensare con il pagamento della Tari ed evitare così un inutile aggravio finanziario.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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