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Pacchetti turistici e danno da vacanza rovinata: nuove regole a tutela dei turisti

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 Inquadramento normativo: D.lgs. 23 maggio 2011, n.79 - Codice Turismo, modificato dal recente D.Lgs. 21 maggio 2018, n. 62 entrato in vigore dall'1 luglio 2018.

I pacchetti turistici: cosa sono? I pacchetti turistici sono dei contratti che hanno ad oggetto viaggi e vacanze. Perché possano essere definiti pacchetti turistici, essi sono venduti ad un prezzo forfettario e devono comprendere la combinazione di almeno due di diversi servizi turistici.

I servizi turistici: cosa sono? I servizi turistici sono: il trasporto; l'alloggio che non è parte integrante del trasporto e non è richiesto ai fini residenziali o per corsi lingua di lunga durata; il noleggio di veicoli a motore o motocicli; i servizi non accessori ai primi due ma che costituiscono parte integrante dei servizi turistici su descritti, diversi da quelli finanziari o assicurativi. Il servizio turistico integrativo, invece, comprende quei servizi accessori, come il trasporto bagaglio fornito dal trasporto dei passeggeri, l'accesso a strutture in loco (quali piscine, spiagge ecc.), la fornitura di bevande e pasti, la pulizia degli alloggi, la fruizione di dotazioni della struttura ricettiva (ad esempio biciclette), il trasporto passeggeri su brevi distanze per visite guidate o per trasferimenti verso la stazione di viaggio o altra struttura ricettiva; qualsiasi altro servizio accessorio secondo la prassi locale. Perché si possa parlare di pacchetto turistico, è necessario, che la combinazione dei due diversi servizi turistici, si verifichi ad almeno una delle seguenti condizioni:
tali servizi sono combinati da un unico professionista; tali servizi, anche se conclusi con contratti distinti con singoli fornitori di servizi turistici, sono acquistati presso un unico punto vendita; se risultano combinati tra una selezione di tipi diversi di servizi turistici, oppure acquistati presso professionisti distinti, devono essere collegati attraverso sistemi di prenotazione telematica (per es. email). In questi casi il contratto finale è concluso al più tardi 24 ore dopo la conferma della prenotazione del primo servizio turistico.

 Contratto di vendita pacchetti turistici. I contratti di pacchetto turistico devono essere chiari e se in forma scritta devono essere leggibili. L'organizzatore o il venditore rilascia una copia o comunque una conferma del contratto su un supporto durevole. Prima della conclusione del contratto di pacchetto turistico o di un'offerta corrispondente, l'organizzatore o il venditore fornisce al viaggiatore le informazioni relative ai servizi necessari e all'obbligo di assistenza nei casi in cui il turista si trovi in difficoltà.

Focus: Tutte le informazioni relative al pacchetto turistico sono vincolanti per l'organizzatore e per l'intermediario e non possono essere modificate salvo accordo esplicito delle parti contraenti.

Revisione prezzo pacchetto turistico: quando? Il prezzo del pacchetto turistico può essere modificato solo se il turista ha diritto a una riduzione del prezzo e se è stato previsto un calcolo di revisione.

Motivi revisione prezzo: variazioni del costo del trasporto, del carburante, delle tasse di atterraggio, di sbarco e imbarco e del tasso di cambio.

Riduzione del prezzo e risarcimento danni: quando? Se il pacchetto turistico è difforme da quanto pattuito, il turista ha diritto a un'adeguata riduzione del prezzo. Il turista, quando riscontra tale difformità, se quest'ultima costituisce un inadempimento grave dell'organizzatore, deve contattare immediatamente il tour operator direttamente o per il tramite del venditore, affinché l'organizzatore possa porre rimedio entro il termine stabilito dal viaggiatore. Se il tour operator manchi di porre rimedio, il viaggiatore ha diritto a risolvere il contratto, a chiedere la riduzione del prezzo e il risarcimento del danno.

Focus: Nei contratti di vendita dei pacchetti turistici possono essere inserite clausole che limitano il risarcimento del danno diverso da quello alla persona o dei danni causati intenzionalmente o per colpa. In ogni caso le limitazioni consentite non possono essere inferiori al triplo del prezzo corrisposto per il pacchetto.

Danno da vacanza rovinata: quando? Se il venditore o l'organizzatore hanno violato i loro rispettivi obblighi, il turista ha diritto a chiedere un risarcimento del danno correlato al tempo di vacanza inutilmente trascorso ed all'irripetibilità dell'occasione perduta. L'organizzatore o l'intermediario che si avvale di altri prestatori di servizi è comunque tenuto a risarcire il danno sofferto dal turista, salvo il diritto di rivalersi nei loro confronti.

Quali danni? Sono risarcibili i:

  • danni patrimoniali (spese sostenute dal turista);
  • danni non patrimoniali (danni psico-fisici subiti dal turista).

Prove. Per richiedere il risarcimento danni, il turista deve:

  • produrre in giudizio copia del contratto stipulato per l'acquisto del pacchetto turistico o copia della conferma del contratto predetto;
  • fornire le prove a sostegno dell'inadempimento o inesatto adempimento del contratto da parte del tour operator o dell'intermediario (ad esempio foto, testimoni, ricevute di pagamento ecc...).

Prescrizione. La richiesta di risarcimento va inviata:

  • entro 2 anni dal rientro per i danni patrimoniali;
  • entro 3 anni dal rientro per i danni non patrimoniali.

 

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