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Sottrazione di carte di pagamento: come ottenere il rimborso del denaro illecitamente prelevato

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Inquadramento normativo

Disposizioni normative in materia di servizi di pagamento.

Art. 10 comma 1 e art. 12 comma 3 del d.lgs. 11/2010 attuativo della direttiva 2007/64/CE, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno europeo.

Provvedimento attuativo Banca d'Italia del 5 luglio 2011

Casistica

Vi rientrano i casi in cui l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita o sostenga che questa non sia stata correttamente eseguita: si pensi alle ipotesi di prelievi da sportelli ATM utilizzando carte bancomat rubate, pagamento tramite POS utilizzando carte di credito oggetto di furto, pagamenti effettuati su internet a seguito di clonazioni di carte.

Obblighi delle parti

L'ordinamento stabilisce, in primis, che in materia di utilizzo di carte di credito o di debito esista l'obbligo per il consumatore di utilizzare il prodotto in maniera conforme, custodendolo adeguatamente (art. 7 d.lgs. 11/2010), nonché di denunciarne prontamente il furto o lo smarrimento. Per quanto concerne, invece, gli obblighi dell'intermediario finanziario, lo stesso è tenuto a rimborsare le somme sottratte al cliente a seguito del furto della carta, con l'esclusione di una franchigia di 150 euro, la cui perdita resta a carico dell'utente.

Iter per ottenere il rimborso

Occorre bloccare immediatamente la carta, fare la denuncia alle Forze dell'Ordine, inviare al proprio intermediario una richiesta volta ad ottenere il rimborso degli importi prelevati in modo fraudolento, allegando la denuncia sporta.

Nel caso in cui la richiesta venga respinta, è possibile adire l'Arbitro Bancario Finanziario, organismo preposto alla definizione extragiudiziale delle controversie nel settore bancario. 

Onere delle prova

L'art. 10, comma 1, del d.lgs. 11/2010 stabilisce che "qualora l'utilizzatore di servizi di pagamento neghi di aver autorizzato un'operazione di pagamento già eseguita (..) è onere del prestatore di servizi di pagamento provare che l'operazione di pagamento è stata autenticata, correttamente registrata e contabilizzata e che non ha subito le conseguenze del malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o di altri inconvenienti …".

Pertanto, l'intermediario bancario – onde sottrarsi alla richiesta di rimborso del cliente che neghi di aver compiuto o autorizzato le operazioni eseguite attraverso lo strumento di pagamento – deve dimostrare che l'operazione di pagamento non ha subito alcuna conseguenza legata malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o altri inconvenienti; è suo onere, inoltre, provare che l'operazione di pagamento disconosciuta è stata favorita dal dolo o dalla colpa grave dell'utilizzatore.

Tale ultima prova relativa al dolo o colpa grave – vertendo su un fatto impeditivo all'esercizio del diritto del rimborso dell'istante – grava sull'intermederiario ai sensi dell'art. 2697 comma 2 c.c. e dell'art. 12 comma 3 d.lgs.11/2010: essa può raggiungersi anche in via presuntiva, purché gli indizi siano gravi, precisi e concordanti

La giurisprudenza dell'Arbitro Bancario Finanziario (ABF, Collegio di Milano, dec. n. 40/2012; n. 2310/2011; Collegio di Roma, dec. n. 2157/2011; n. 712/2010) ritiene che la colpa grave consista in un comportamento consapevole dell'agente che, senza volontà di arrecare danno agli altri, operi con straordinaria e inescusabile imprudenza o negligenza, omettendo di osservare non solo la diligenza media del buon padre di famiglia, ma anche quel grado minimo ed elementare di diligenza generalmente osservato da tutti.

Focus

In numerose pronunce del 2017, l'Arbitro Bancario Finanziario ha statuito che "il legislatore ha disposto che il rischio inerente all'utilizzazione di mezzi di pagamento debba ricadere completamente sull'intermediario, in ragione della professionalità e capacità di gestione dei rischi inerenti all'utilizzo di strumenti valutati aprioristicamente quale "pericolosi".

È sussistente, pertanto, la responsabilità della banca laddove non siano stati predisposti sistemi di sicurezza idonei a garantire l'efficace protezione dei propri clienti dall'utilizzo indebito del bancomat conseguente al suo furto: la banca, ai sensi e per gli effetti del dovere di diligenza di cui all'art. 1176, comma 2, codice civile, deve assicurare misure necessarie e idonee a garantire la sicurezza dei dispositivi che ne consentono il regolare utilizzo. 

Oneri di conservazione a carico dell'utilizzatore

Obbligo del ricorrente è quello di custodire diligentemente e mantenere segrete con opportuni accorgimenti le credenziali informatiche necessarie per il regolare utilizzo del bancomat e della carta di credito; di contro, non è tenuto ad attivare servizi a pagamento volti a tenerlo aggiornato sulle operazioni effettuate (si pensi al servizio di sms alert, attraverso il quale il titolare della carta viene avvisato in tempo reale, con un sms ricevuto sul cellulare, di qualsiasi operazione effettuata con la propria carta di pagamento)

Casistica

L'Arbitro Bancario Finanziario ( Collegio di Milano, decisione del 31.08.2017, allegata) ha riconosciuto come il comportamento del risparmiatore, che si accorge di non essere più in possesso del proprio strumento di pagamento a distanza di giorni dal furto o dallo smarrimento non configuri un'omissione degli obblighi di custodia del medesimo; pertanto, non può essere considerata una condotta contraria alla diligenza quella di chi non verifica quotidianamente di essere in possesso o meno della propria carta di pagamento.

Con decisione del 19.01.2016 (la quale richiama la decisione del Collegio di coordinamento n. 5304 del 17.10.2013), l'Arbitro Bancario Finanziario, Collegio di Roma, ha sostenuto come "non possa ritenersi provata, neppure in via presuntiva, la colpa grave dell'utilizzatore sulla base dei soli utilizzi fraudolenti in tempi alquanto ravvicinati rispetto al furto; v'è infatti la necessità che siano esaminati, in relazione alla concreta fattispecie di volta in volta posta al vaglio dell'Arbitro, ulteriori elementi di fatti che siano – per l'appunto – gravi, precisi e concordanti ed in relazione ai quali vi sia un elevato grado di probabilità che detti utilizzi fraudolenti siano ascrivibili alla condotta gravemente colposa dell'utilizzatore, il quale con il proprio comportamento abbia casualmente contribuito al verificarsi dell'evento". 

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