Entro il 16.12.2025 va versata la seconda rata dell'IMU per il 2025; per la generalità dei soggetti passivi, tale seconda rata è prevista:
a saldo dell'IMU dovuta per il 2025 da calcolare applicando le aliquote in vigore per quest'anno;al netto di quanto già versato con la prima rata, che andava corrisposta entro il 16.6.2025 (art. 1 co. 762 della L. 160/2019).
Per determinare le rate IMU, occorre tenere conto delle disposizioni contenute nell'art. 1, commi 761 e 762, della Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019, istitutiva della nuova IMU):
- il comma 761 disciplina il calcolo dell'IMU in relazione alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso, regolando ipotesi particolari;
- il comma 762 stabilisce che il versamento dell'IMU è effettuato in due rate, scadenti rispettivamente il 16 giugno e il 16 dicembre, di ciascun anno. Resta ferma la facoltà del contribuente di provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta in un'unica soluzione annuale, entro il 16 giugno.
I casi di esenzione per l'imposta municipale propria sono i seguenti:
- dal 01/01/2023, immobili occupati abusivamente, a condizione che sia stata presentata apposita denuncia all'Autorità giudiziaria o sia stata iniziata azione giudiziaria penale per l'occupazione abusiva, oltre che sia stata presentata apposita comunicazione al Comune per mezzo della Dichiarazione IMU;
- immobili adibiti ad abitazione principale - immobile nel quale il proprietario ed i componenti del nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente non di lusso (A2, A3, A4, A5, A6, A7) e relative pertinenze (al massimo 1 immobile per ogni categoria C2, C6, C7);
- immobili assimilati ad abitazione principale come fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali di cui al D.M. 22/04/2008; immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- terreni agricoli posseduti o condotti da coltivatore diretto o IAP; terreni agricoli ubicati nei Comuni delle isole minori (all. A, L. 448/2001); terreni agricoli a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva o indivisibile e inusucapibile; terreni agricoli ubicati in aree montane o di collina delimitate (C.M. 9/1993);
- fabbricati classificati nelle categorie da E/1 a E/9;
- immobili degli enti non commerciali, solo se destinati esclusivamente allo svolgimento di attività non commerciali;
- immobili ad uso culturale e immobili destinati esclusivamente all'esercizio del culto, nonché gli immobili di proprietà della Santa Sede;
- immobili destinati dall'impresa costruttrice alla vendita - immobili merce, invenduti e non locati, dietro presentazione della Dichiarazione IMU.
Dal 2021 l'IMU si applica anche ai fabbricati rurali strumentali, ex art. 9, co. 3-bis, D.L. 557/93.
Sono previste le seguenti riduzioni per l'imposta municipale propria (IMU):
- 50% della base imponibile per unità abitative non di lusso concesse in comodato gratuito a figli e genitori, con contratto, scritto o verbale, registrato;
- 50% della base imponibile per immobili di interesse storico/artistico;
- 50% della base imponibile per immobili dichiarati inagibili / inabitabili e di fatto non utilizzati;
- 25% della base imponibile per unità abitative locate a canone concordato ex L. 431/1998;
- 50% dell'imposta dovuta sull'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani residenti all'estero iscritti all'Aire e pensionati, poiché non più assimilabile ad abitazione principale.
Alla base imponibile per il calcolo dell'IMU, determinata dal prodotto della rendita catastale (rivalutata del 5%) per i coefficienti IMU, si applicano le aliquote deliberate ogni anno da ciascun Comune; per le aree fabbricabili si fa riferimento al valore venale al 1° gennaio dell'anno di imposizione.
Per il calcolo dell'acconto possono essere utilizzate le aliquote dell'anno precedente, indipendentemente dal fatto che il Comune abbia già deliberato le aliquote per l'anno in corso, oppure no. Il tributo è dovuto in base alla percentuale e ai mesi di possesso con il mese che viene conteggiato per intero se il possesso si protrae per più di 15 gg.
Il versamento deve essere effettuato per mezzo del modello F24, compilato nella sezione Enti locali, o modello F24 semplificato, con possibilità di compensazione con eventuali crediti d'imposta.
Meditate contribuenti, meditate.
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