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I comuni battono cassa

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Ci avviciniamo: il termine quest'anno è fissato al 18 dicembre perché il 16 cade di sabato. Entro tale data deve essere versata la seconda rata dell'imposta municipale unica (IMU) per l'anno 2023, a saldo e a conguaglio di quanto dovuto per l'intero anno giusto comma 762 dell'art. 1 della Legge n. 160/2019.

Rispetto allo scorso anno, le novità che impattano sulla disciplina dell'imposta locale riguardano l'esenzione per gli immobili occupati abusivamente, la proroga delle esenzioni per gli immobili colpiti dal sisma dell'Italia centrale del 2016-2017 e dal sisma di Emilia Romagna, Lombardia e Veneto del 2012 e l'applicazione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA), in luogo dell'IMU, per gli immobili siti nei Comuni del Friuli Venezia Giulia.

Presupposto dell'IMU è il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, così come definiti dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 504/92, e i soggetti passivi dell'IMU, sono anzitutto i possessori dell'immobile, intendendosi per tali il proprietario dell'immobile e il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie. 

Sono soggetti passivi dell'IMU, inoltre:

- il locatario degli immobili detenuti in leasing, anche da costruire o in corso di costruzione, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto;

- il concessionario di aree demaniali in regime di concessione;

- il genitore assegnatario dell'ex casa familiare disposta a seguito di provvedimento del giudice, anche se non titolare, neppure pro quota, di diritti di proprietà.

Deve dunque essere versata la seconda rata dell'IMU per l'anno 2023 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse dal pagamento del tributo, ferme restando le ipotesi di esclusione e di esenzione.

Scontano l'imposta dunque:

- le abitazioni principali, e relative pertinenze, accatastate in A/1, A/8 e A/9 - sono esenti le abitazioni principali censite nelle altre categorie -, per le quali è prevista un'aliquota IMU ridotta oltre alla detrazione di 200 euro;

- le unità immobiliari abitative diverse dall'abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio, le abitazioni tenute a disposizione, le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato gratuito;

- le pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l'abitazione principale;

- gli altri fabbricati non abitativi;

- le aree fabbricabili, a eccezione di quelle possedute e condotte da CD e IAP iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali.

I versamenti dell'IMU possono essere effettuati, in alternativa, mediante il modello F24, il bollettino postale, la piattaforma di cui all'art. 5 del D.Lgs. n. 82/2005 e le altre modalità previste dallo stesso codice quali Pago-PA.

Meditate contribuenti, meditate. 

 

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