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E venne il tempo dell'Imu: come tutti gli anni la prima rata dell'IMU per l'anno 2023 deve essere versata entro il 16 giugno, da calcolare secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 commi 739 e ss. della Legge n. 160/2019.
L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. A tal fine:
- il mese durante il quale il possesso si è protratto per più della metà dei giorni di cui il mese stesso è composto è computato per intero;
- il giorno di trasferimento del possesso si computa in capo all'acquirente e l'imposta del mese del trasferimento resta interamente a suo carico nel caso in cui i giorni di possesso risultino uguali a quelli del cedente; ad esempio, se un immobile viene ceduto il 16 aprile 2023, l'intero mese di aprile è a carico dell'acquirente.
Entro il 16 giugno 2023, pertanto, il venditore dovrà versare l'acconto dell'IMU per i primi tre mesi dell'anno 2023, mentre l'acquirente dovrà farsi carico dell'IMU per i rimanenti nove mesi dell'anno 2023.
Anche per l'anno 2023 l'IMU deve essere versata in due rate:
- la prima entro il 16 giugno 2023, pari all'imposta dovuta per il primo semestre applicando l'aliquota e la detrazione deliberata per il 2022;
- la seconda entro il 18 dicembre 2023 - il 16 cade di sabato -, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno 2023 e a conguaglio sulla base delle aliquote risultanti dal prospetto delle aliquote per il 2023, secondo quanto precisato dalla risoluzione Ministero Economia e finanze 18 febbraio 2020 n. 1/DF e dalla circolare Ministero Economia e finanze 18 marzo 2020 n. 1/DF.
Tuttavia è facoltà dei Comuni di differire i termini di versamento dell'IMU; infatti la risoluzione 8 giugno 2020 n. 5/D del Ministero Economia e finanze ha precisato che i Comuni possono differire autonomamente i termini di versamento dei tributi locali di propria competenza ai sensi degli artt. 52 del D.Lgs. n. 446/97 e 6 comma 3 della Legge n. 212/2000.
Meditate contribuenti, meditate.
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