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La nuova L. n.49/23 sull'equo compenso. Alcune criticità

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Fonti: https://www.consiglionazionaleforense.it/

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2023/05/05/23G00051/sg

https://www.ordineforense.re.it/node/3796 

Il 20 maggio 2023 è entrata in vigore la nuova legge n.49 del 21 aprile 2023 recante disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali. Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense si è espresso favorevolmente sull'approvazione della legge sull'equo compenso, ritenendola un passo significativo verso una maggiore tutela della dignità professionale degli avvocati e una maggiore trasparenza nella relazione tra avvocati e clienti. Tuttavia pare che la nuova legge ponga delle criticità da risolvere.

Vediamo nello specifico quali sono i punti di debolezza della nuova legge sull'equo compenso.

Definizione di equo compenso

Certamente la nuova legge tutela il diritto a una retribuzione giusta per i lavoratori sancito dall'art.36 della Costituzione. Infatti ai sensi dell'art.1 della L. n.49/2023 per equo compenso si intende la corresponsione di un compenso che sia - proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché - conformeai parametri ministeriali (previsti rispettivamente: a) per gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi della L. n.247/2012; b) per i professionisti iscritti agli ordini e collegi dai decreti ministeriali adottati ai sensi del D.L. n.1/2012 (convertito in legge 24 marzo 2012, n. 27); c) per gli esercenti le professioni non organizzate, di cui alla legge n.4/2013, dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy che dovrà essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della L. n.49/23). 

Ambito di applicazione della L. n.49/2023

Quanto all'ambito di applicazione la nuova legge ha il pregio di applicarsi:

  1. ai rapporti professionali aventi ad oggetto la prestazione d'opera intellettuale di cui all'art.2230 cc. (comma1);
  2. a ogni tipo di accordo preparatorio o definitivo, purché vincolante per il professionista, le cui clausole sono comunque utilizzate dalle imprese di cui al comma 1 (comma 2);
  3. alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica amministrazione e delle società a partecipazione pubblica, di cui al D. Lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

A proposito delle prestazioni in favore della P.A. il Consiglio Nazionale Forense ha evidenziato come legislatore della riforma abbia cercato di rafforzare la vincolatività per le pubbliche amministrazioni, al fine porre un freno a certe prassi amministrative che pubblicano bandi "a zero compensi" o pongono in essere casi di sfruttamento del lavoro professionale inaccettabili, con la paradossale conseguenza che siano proprio lo Stato e le amministrazioni pubbliche a non rispettare una normativa che affonda le sue radici nell'art.36 della Costituzione.

Sono invece escluse dall'ambito di applicazione le prestazioni rese dai professionisti a) in favore di società veicolo di cartolarizzazione o 2) in favore degli agenti della riscossione, i quali devono comunque garantire all'atto del conferimento dell'incarico professionale, la pattuizione di compensi adeguati all'importanza dell'opera.

 Prescrizione del diritto al pagamento A norma dell'art.8 L. n.49/2023 "il termine di prescrizione per l'esercizio dell'azione di responsabilità professionale decorre dal giorno del compimento della prestazione da parte del professionista". La norma mira a superare il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo il quale il dies a quo per far valere l'azione di responsabilità non è quello del compimento della prestazione professionale, ma quello in cui si manifesta all'esterno il danno. Dal suo tenore letterale, la norma pare enunciare un principio generale in tema di prescrizione che potrebbe essere ritenuto applicabile a qualsiasi rapporto tra professionista ed assistito. Tuttavia, poiché l'art.2 L.49/23 contempla nel suo ambito di applicazione i soli contratti d'opera professionale stipulati con i "clienti forti", si paventa il rischio di una ristretta operatività della limitazione della responsabilità professionale all'ambito soggettivo e oggettivo della nuova legge. 

Applicazione nel tempo della disciplina dell'equo compenso 

Infine sono stati sollevati dubbi sull'efficacia della previsione di cui all'art.11 della nuova legge a norma del quale "le disposizioni della presente legge non si applicano alle convenzioni in corso, sottoscritte prima della data di entrata in vigore della medesima legge". Sul punto il CNF ha rilevato come la soluzione sia poco equa, rischiando di consolidare tutti quei casi di manifesto abuso contrattuale di clienti forti in danno di professionisti che si sono verificati fino ad oggi. Infatti la disposizione di cui all'art.11 potrebbe costituire un pretesto che consenta ai clienti forti di non registrare nuove convenzioni con i professionisti, con il rischio che la legge sull'equo compenso resti una norma vuota priva di applicazione. Questo rischio potrebbe essere scongiurato prevedendo che la nuova legge sull'equo compenso si applichi ai nuovi incarichi, anche se all'interno delle vecchie convenzioni. In tal modo si otterrebbe un duplice vantaggio: 1) salvare i bilanci degli enti pubblici e 2) regolare con la nuova disciplina tutti i nuovi incarichi tutelando la professionalità e le competenze degli avvocati.

 

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