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Atto consegnato al portiere: valida la notifica anche se l'avviso è privo di numero di raccomandata

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È valida la notifica del verbale di accertamento della violazione, avvenuta, stante l'assenza del destinatario, mediante consegna dell'atto al portiere dello stabile, pur essendo l'avviso che dà notizia dell'avvenuta notificazione privo del numero identificativo della raccomandata contenente l'atto notificato.

Questo ha statuito la Corte di Cassazione con ordinanza n. 6253 del 24 febbraio 2022 (fonte http://www.italgiure.giustizia.it/sncass/).

Ma vediamo il caso sottoposto all'esame dei Giudici di legittimità.

I fatti di causa

Il ricorrente ha proposto opposizione a cartella di pagamento emessa per violazione del codice della strada. A fondamento della sua opposizione ha dedotto la nullità della notifica del verbale di contestazione della infrazione, quale atto presupposto della cartella impugnata. In buona sostanza, detto verbale, stante l'assenza del destinatario, è stato consegnato al portiere dello stabile. Successivamente è stato inviato al ricorrente l'avviso con cui si comunica l'avvenuta notificazione, privo del numero identificativo della raccomandata contenente l'atto notificato. Detta mancanza, a parere del ricorrente, non sarebbe in grado di garantire l'effettiva conoscibilità dell'atto da parte del destinatario. 

Sia in primo che in secondo grado, i Giudici di merito hanno rigettato l'opposizione, ritenendo valida la notifica, sebbene sul predetto avviso mancasse il su citato numero identificativo.

Il caso è giunto dinanzi alla Corte di Cassazione.

Ripercorriamo l'iter logico-giuridico seguito da quest'ultima autorità giudiziaria.

La decisione della SC

L'art. 7 della Legge 890 del 1982 stabilisce che se la consegna non può essere fatta personalmente al destinatario, il piego è consegnato, nel luogo indicato sulla busta che contiene l'atto da notificare, a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con lui ovvero addetta alla casa ovvero al servizio del destinatario, purché il consegnatario non sia persona manifestamente affetta da malattia mentale o abbia età inferiore a quattordici anni. In mancanza delle persone indicate al periodo precedente, il piego può essere consegnato al portiere dello stabile ovvero a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuta alla distribuzione della posta al destinatario. In tali casi, ossia nell'ipotesi in cui il piego non sia consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'operatore postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata. Tale previsione è contemplata anche dall'art. 139, comma 4, c.p.c. 

Detto avviso, inviato a mezzo raccomandata, secondo la Corte di Cassazione:

  • non sostituisce l'atto da notificare,
  • è finalizzato a dare notizia al destinatario dell'avvenuta notificazione mediante consegna dello stesso alla persona abilitata dalla legge a riceverlo;
  • se contiene l'indicazione della persona alla quale è stato consegnato l'atto da notificare, la mancanza nel suddetto avviso del solo numero cronologico dell'atto [...] non rappresenta un dato in grado di impedire al destinatario della notificazione di avere conoscenza dell'atto notificato.

Tornando al caso di specie, alla luce di quanto sin qui esposto, pertanto, secondo i Giudici di legittimità, il Tribunale bene ha agito nel confermare la decisione di primo grado di rigetto dell'opposizione a cartella di pagamento emessa per violazione del codice della strada, disattendendo il motivo con cui il ricorrente ha dedotto, in forza di quanto su detto, la nullità della notifica del verbale di contestazione della infrazione, quale atto presupposto della cartella impugnata.  Sulla base di tali considerazioni, quindi, la Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, con condanna del ricorrente, per il principio di soccombenza, alla rifusione delle spese di lite.

 

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