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Con la sentenza n. 42000 dello scorso 14 ottobre, la IV sezione penale della Corte di Cassazione, ha condannato un sanitario che, senza condurre le necessarie prove allergiche, aveva prescritto un antibiotico che provocava alla paziente uno shock anafilattico.
Si è infatti ribadito che "specifico dovere del medico è condurre la sua analisi tenendo altresì conto della specificità del paziente che ha in cura, sicché – anche in assenza di protocolli, quando la specificità del paziente lo richieda – il medico deve adottare specifiche precauzioni, facendo precedere ed accompagnare la somministrazione da idonei accertamenti".
Il caso sottoposto all'esame della Cassazione prende avvio dall'esercizio dell'azione penale nei confronti di un medico, imputato del reato di cui all'art. 590 c.p. per aver modificato la precedente terapia antibiotica di una paziente e per aver prescritto, in assenza di dati clinici e di laboratorio specifici, un farmaco diverso che, in combinazione con altri, provocava alla donna uno shock anafilattico.
Nel corso del giudizio di primo grado, l'imputato veniva condannato.
La Corte di Appello di Roma, in riforma della pronuncia di condanna, assolveva il medico con la formula perché il fatto non sussiste.
Pur essendo indiscusso che l'assunzione del farmaco aveva provocato nella paziente lo shock anafilattico, per i giudici di appello nessun profilo di colpa era ascrivibile al medico che lo aveva prescritto perché, per le particolari condizioni cliniche della paziente e per l'intolleranza già nota alla penicillina, era necessario procedere con quella terapia antibiotica, già in precedenza assunta senza che insorgesse alcun problema di intolleranza, costituendo un fatto assolutamente eccezionale che venisse effettuato un test di tolleranza ad un antibiotico, soprattutto se appartenente ad una classe completamente diversa da quella della penicillina.
Avverso la pronuncia di condanna, la parte civile ricorreva in Cassazione, eccependo vizio di motivazione per essere stato l'imputato assolto "perché il fatto non sussiste", senza che la sentenza di appello avesse adempiuto all'obbligo motivazionale rafforzato, ravvisabile in tutti i casi in cui le sentenze di primo e secondo grado giungano a conclusioni opposte.
In particolare si censurava la sentenza impugnata per contraddittorietà, per aver affermato che, nel caso di specie, non era necessario effettuare alcun test di tollerabilità: secondo la difesa della ricorrente, infatti, la circostanza che la donna avesse già assunto quel farmaco non appariva in alcun modo in grado di escludere sul piano logico, né tantomeno su quello giuridico, la sussistenza del fatto e la conseguente colpa dell'imputato.
La Cassazione condivide la doglianza della ricorrente.
La Corte premette che il processo terapeutico parte da un'attività di anamnesi che comprende anche la conoscenza della storia clinica del paziente e, quindi, le precedenti terapie e ricoveri a cui è stato sottoposto. In particolare, specifico dovere del medico è condurre la sua analisi tenendo altresì conto della specificità del paziente che ha in cura, sicché – anche in assenza di protocolli, quando la specificità del paziente lo richieda – il medico deve adottare specifiche precauzioni, facendo precedere ed accompagnare la somministrazione da idonei accertamenti.
Con specifico riferimento al caso di specie, la specificità della paziente doveva esser ben nota al sanitario, per le precedenti crisi allergiche mostrate verso altre cure antibiotiche.
Inoltre, il foglietto illustrativo specificava espressamente che quell'antibiotico non doveva essere somministrato a pazienti che assumevano già altri farmaci, per le potenziali e rischiose interazioni: proprio questa specifica segnalazione sul foglietto illustrativo attestava la prevedibilità dell'evento poi verificatosi.
La Cassazione accoglie quindi il ricorso e annulla con rinvio la sentenza impugnata.
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