Se questo sito ti piace, puoi dircelo così

Dimensione carattere: +

Separazione, SC: “Marito deve contribuire economicamente anche se la moglie rifiuta episodiche proposte di lavoro”

Imagoeconomica_1524594

Con l'ordinanza n. 19020 depositata lo scorso 14 settembre, la I sezione civile della Corte di Cassazione ha confermato l'obbligo di un uomo di contribuire nel pagamento del canone di locazione dell'immobile abitato dalla moglie, respingendo così le richieste del marito secondo cui – avendo la donna rifiutato diverse offerte lavorative – erano venuti meno i presupposti a sostegno di quel contributo.

I giudici hanno valorizzato il dato per cui la donna aveva rifiutato occasioni di lavoro che, di fatto, non avrebbero portato ad una stabilizzazione lavorativa, sia per la loro collocazione geografica che per il carattere episodico.

Nel caso sottoposto all'attenzione della Cassazione, il Tribunale di Modica – pronunciando la separazione consensuale tra una coppia di coniugi – poneva a carico del marito l'obbligo di contribuire al pagamento del canone di locazione dovuto per il godimento di un immobile ove la moglie risiedeva con il figlio.

A distanza di mesi, l'uomo adiva nuovamente il Tribunale per ottenere la revisione delle condizioni di separazione, deducendo come il contributo per la locazione andasse revocato, sia in virtù della migliore condizione reddituale della moglie medio tempore raggiunta, sia perché la stessa donna aveva rifiutato diverse offerte di lavoro.

Il Tribunale di Modica, a parziale modifica del decreto di omologa della separazione consensuale, riduceva a 150 euro la somma dovuta dal marito come contributo al canone di locazione dell'immobile. 

 La Corte di Appello, respingendo il reclamo proposto dall'uomo, confermava l'obbligo dell'uomo di contribuire al pagamento del canone di locazione, in quanto – contrariamente a quanto dedotto dall'appellante – non era emerso un miglioramento effettivo della situazione economica e reddituale della moglie: secondo i giudici, infatti, la circostanza per cui la donna si era trasferita per un periodo nel nord Italia per svolgere un incarico di pochi mesi non era sufficiente per dimostrare che la stessa aveva avuto un miglioramento significativo delle condizioni economico-reddituali, né siffatto miglioramento poteva esser dedotto dalla scelta della donna di rifiutare alcune offerte di lavoro.

Ricorrendo in Cassazione, l'uomo denunciava violazione dell'articolo 115 c.p.c. ed il vizio di motivazione per non essere state ammesse le istanze, ex art. 210 e 213 c.p.c., da lui formulate per dimostrare il rifiuto di incarichi lavorativi in alcune scuole del Nord d'Italia da parte del coniuge.

A tal riguardo il ricorrente rilevava come le istanze erano state formulate in primo grado, e ribadite in appello, in quanto – pur avendo provato a richiedere idonea documentazione agli istituti scolastici – aveva ottenuto rifiuti giustificati dalla tutela della privacy.

La Cassazione non condivide le difese formulate dalla ricorrente.

 La Corte avalla l'accertamento di fatto svolto nel provvedimento impugnato, ritenendolo del tutto insindacabile nel giudizio di legittimità.

A tal fine, gli Ermellini evidenziano come la Corte di Appello abbia ritenuto che la moglie non avesse raggiunto una situazione di stabilizzazione economico reddituale tale da far venir meno l'obbligo di contribuzione da parte del marito: i giudici, difatti, all'esito di una valutazione complessiva delle emergenze istruttorie, erano giunti alla conclusione secondo cui le dedotte occasioni di lavoro non avrebbero portato ad una stabilizzazione lavorativa della donna, sia per la loro collocazione geografica che per il carattere episodico.

Alla luce di tanto, la Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione e al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione.

 

Tutti gli articoli pubblicati in questo portale possono essere riprodotti, in tutto o in parte, solo a condizione che sia indicata la fonte e sia, in ogni caso, riprodotto il link dell'articolo.

Processo civile: l'ammissione al patrocinio a spes...
Dipendenti P.A., infermità causa di servizio: pare...

Forse potrebbero interessarti anche questi articoli

Cerca nel sito