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Sentenza definitiva e lesione diritti del terzo: quali rimedi?

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Inquadramento normativo: Art. 404 c.p.c.

L'opposizione di terzo: L'opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 c.p.c. è un mezzo d'impugnazione straordinario. Essa è proponibile dal terzo i cui diritti sono pregiudicati da una sentenza. La straordinarietà di tale mezzo di impugnazione discende dal fatto che esso è proponibile contro una sentenza divenuta definitiva, ossia una sentenza che rende «inopponibile una statuizione resa tra altri di per sé inidonea a pregiudicare il terzo, stante la portata del giudicato sostanziale, ai sensi dell'art. 2909 c.c., tra le sole parti del giudizio, i loro eredi e aventi causa quanto al diritto controverso» (Cass. civ., n. 29850/2018). Anche «gli aventi causa e i creditori di una delle parti possono fare opposizione alla sentenza, quando è l'effetto di dolo o collusione a loro danno».

Quando il terzo è legittimato a proporre l'opposizione ex art. 404 c.p.c.? Come già accennato, per proporre opposizione di terzo occorre che:

  • la sentenza sia resa inter alios;
  • il giudizio si sia concluso in via definitiva;
  • il terzo, dall'accertamento contenuto nella sentenza o dall'esecuzione di questa, risenta un pregiudizio «a un suo autonomo diritto o a una sua autonoma posizione giuridica o di mero fatto».

A tal proposito si fa rilevare che «non qualsiasi pregiudizio legittima il terzo alla proposizione dell'opposizione di terzo ordinaria, ma solo quello che derivi dalla titolarità di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata» (Cass., S.U. n. 1997/2003; Cass. n.n 2722/95; 9647/2007, richiamate da Tribunale Nuoro, sentenza 29 maggio 2019). 

Opposizione di terzo e ricorso per cassazione: Se la sentenza di appello è impugnata con ricorso per cassazione e viene annullata in accoglimento di un'opposizione di terzo proposta ai sensi dell'art. 404 c.p.c., va valutata la persistenza dell'interesse alla decisione del ricorso per cassazione sul merito della statuizione. Detta valutazione va fatta tenendo conto dell'esito dell'eventuale passaggio in giudicato della sentenza di accoglimento dell'opposizione di terzo (Cass. civ., n. 10357/2019).

Opposizione di terzo e il successore a titolo particolare: «Il successore a titolo particolare nel diritto controverso non è terzo, bensì l'effettivo titolare del diritto in contestazione, tanto da poter essere destinatario dell'impugnazione proposta dall'avversario del cedente e da poter resistere alla medesima senza che tale suo diritto possa essere condizionato dal suo mancato intervento nelle fasi pregresse del giudizio, così com'è legittimato a proporre impugnazione avverso la sentenza, anche pronunciata nei confronti del dante causa non estromesso, assumendo la stessa posizione di quest'ultimo, mentre è esclusa l'esperibilità da parte sua dell'opposizione ordinaria di terzo ex art. 404 c.p.c., comma 1» (Cass. civ., n. 10876/2007, richiamata da Cass. civ., 21492/2018). Questo principio trova attuazione anche quando il possesso è passato dall'autore dello spoglio a un avente causa nel corso del giudizio di rientegrazione. In questi casi, infatti, l'avente causa è legittimato passivo dell'esecuzione forzata della sentenza pronunciata in detto giudizio atteso che tale soggetto:

  • è destinatario degli effetti del provvedimento ai sensi dell'art. 111, comma 4, c.p.c.;
  • può realizzare spontaneamente o, in difetto, subire l'attività oggetto dell'esecuzione.

(Cass. civ., nn. 11583/2005, 8056/2002, richiamate da Cass. civ., n. 21492/2018). 

L'opposizione di terzo ordinaria e l'opposizione di terzo all'esecuzione: L'opposizione all'esecuzione, diretta o di terzo, è diversa dall'opposizione di terzo, quale mezzo di impugnazione. E ciò in considerazione del fatto che la prima «è un rimedio contro gli errori concernenti l'esecuzione, e non contro quelli inerenti al titolo, sicchè l'opponente non potrà servirsene per contestare il contenuto del titolo giudiziale, posto che, altrimenti, l'opposizione in parola finirebbe col trasformarsi in un rimedio impugnatorio, in contrasto sia con la sua funzione, sia col principio generale dell'onere del gravame, secondo cui le opposizioni esecutive non possono utilizzarsi per far valere pretese criticità riferibili alla pronuncia azionata, giacchè, in caso contrario, si declinerebbero come illogica sovrapposizione ai mezzi d'impugnazione». Da ciò ne discende che nell'ipotesi di esecuzione per consegna o rilascio, avviata in forza di sentenza resa tra altri, se l'opponente lamenta che la sentenza abbia accertato una situazione soggettiva incompatibile con quella da lui vantata, ledendo, in tal modo, la sua situazione soggettiva, egli non potrà proporre l'opposizione all'esecuzione in quanto oggetto della sua lamentela, in questo caso, non sarà un errore concernente il processo esecutivo. L'opponente, in tale ipotesi, dovrà, pertanto, impugnare il provvedimento stesso con l'opposizione di terzo ordinaria, ai sensi dell'art. 404, comma 1, c.p.c. (Cass. civ., n. 29850/2018).  

 

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